FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 76/AA del 21/09/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – POMPEI MERLINI TARAKEL ASD FC SAMBENEDETTESE

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 699 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sig.ri Silvestro POMPEI, Giuseppe MERLINI, Nazanin TARAKHEL, e della società A.S.D. F.C. SAMBENDETTESE avente ad oggetto la seguente condotta:

SILVESTRO POMPEI, presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sambenedettese all’epoca dei fatti, in violazione dell’ art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale, per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Sambenedettese, omesso di provvedere al regolare tesseramento della calciatrice sig.ra Tarakhel Nazanin, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione della gara ASD FC Sambenedettese – Sibillini United disputata in data 13.3.2022 e valevole per il Campionato di Eccellenza di Calcio Femminile del Comitato Regionale Marche; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, alla calciatrice appena citata di svolgere attività sportiva priva della certificazione attestante l’idoneità alla stessa;

GIUSEPPE MERLINI, dirigente accompagnatore tesserato per la A.S.D. F.C. Sambenedettese all’epoca dei fatti, in violazione dell’ art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F., per avere lo stesso, in occasione della gara ASD FC Sambenedettese - Sibillini United disputata il 13.3.2022, valevole per il Campionato di Eccellenza di Calcio Femminile del Comitato Regionale Marche, sottoscritto la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società F.C. Sambenedettese nella quale è indicato il nominativo della calciatrice sig.ra Tarakhel Nazanin, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento della stessa;

NAZANIN TARAKHEL, all’epoca dei fatti calciatrice non tesserata ed in ogni caso soggetto svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per la società A.S.D. F.C. Sambenedettese, in violazione dell’ art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F., per aver preso parte alla gara ASD FC Sambenedettese – Sibillini United disputata in data 13.3.2022, valevole per il Campionato di Eccellenza di Calcio Femminile del Comitato Regionale Marche, nelle file della squadra schierata dalla A.S.D. F.C. Sambenedettese senza avene titolo, perché non tesserata, e senza essersi sottoposta agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva;

A.S.D. F.C. SAMBENDETTESE, per responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti erano tesserati i sigg.ri Silvestro Pompei e Giuseppe Merlini e comunque al cui interno e nel cui interesse la sig.ra Tarakhel Nazanin ha posto in essere gli atti ed i comportamenti descritti nei precedenti capi di incolpazione;

- vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Silvestro POMPEI in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. SAMBENDETTESE, e dai Sig.ri Giuseppe MERLINI e Nazanin TARAKHEL;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Silvestro POMPEI, di mesi 1 (uno) e giorni 15 (quindici) di inibizione per il Sig. Giuseppe MERLINI, di 2 (due) giornate di squalifica per la Sig.ra Nazanin TARAKHEL e di € 150,00 (centocinquanta/00) di ammenda e di punti 1 (uno) di penalizzazione per la società A.S.D. F.C. SAMBENDETTESE;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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