F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 81/TFN – SD del 17 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl – Reg. Prot. 46/TFN-SD
Decisione/0081/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0046/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente (Relatore)
Giammaria Camici – Componente
Amedeo Citarella – Componente
Angelo Venturini – Componente
Carlo Purificato – Componente aggiunto (Relatore)
Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 6867/834pf21-22/GC/blp del 21 settembre 2022 nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
Viene in decisione l’atto di deferimento della Procura Federale del 21 settembre 2022, a carico della società Calcio Foggia 1920 Srl per rispondere:
a) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del CGS vigente, per il comportamento della società CN Sport Srl, acquirente delle quote della società Corporate Investments Group Srl controllante della società Calcio Foggia Srl, relativamente alla produzione della documentazione concernente i requisiti di onorabilità del sig. Carbotti Silvestro,Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società CN Sport Srl, soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva, nell’interesse della società Calcio Foggia 1920 Srl; b) a titolo di responsabilità propria della violazione dell’art. 32, comma 5 bis, del CGS.
L’accordo ex art. 127 CGS
Prima dell’apertura dell’udienza, così come previsto dall’art. 127, comma 1, CGS vigente, la Procura Federale e la società Calcio Foggia 1920 Srl hanno depositato proposta di accordo rimessa alla valutazione di questo Tribunale. Il Tribunale, letta la proposta di accordo e uditi in udienza, il dott. Luca Scarpa per la Procura Federale, e il dott. Filippo Pandolfi in sostituzione dell’avv. Eduardo Chiacchio, per la società Calcio Foggia 1920 Srl, i quali hanno confermato il contenuto della proposta di accordo; ritenuti sussistenti i presupposti di cui all'art. 127, comma 3, CGS;
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, dichiara l'efficacia dell’accordo e irroga nei confronti della società Calcio Foggia 1920 Srl la sanzione di euro 6.000,00 (seimila/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 17 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
I RELATORI IL PRESIDENTE
Antonella Arpini Carlo Sica Carlo Purificato
Depositato in data 17 novembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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