F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 83/TFN – SD del 18 Novembre 2022 (motivazioni) – Deferimento n. 9864/5pf22-23/GC/gb del 19 ottobre 2022 nei confronti del sig. Luigi Di Dio – Reg. Prot. 70/TFN-SD

Decisione/0083/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0070/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Carlo Sica – Presidente

Pierpaolo Grasso – Vice Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente

Angelo Venturini – Componente (Relatore)

Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 novembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 9864/5pf22-23/GC/gb del 19 ottobre 2022 nei confronti del sig. Luigi Di Dio,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

La Procura Federale, nell’ambito dell’attività di indagine espletata nel procedimento disciplinare iscritto nel proprio registro al n. 5 pf 22-23, avente ad oggetto “Accertamenti in ordine alla partecipazione dei calciatori sig. Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro tesserati per la ASD Gear Siaz Piazza Armerina, a due stage tecnici con la società Atalanta Bergamasca Calcio in assenza di autorizzazione da parte della società di appartenenza”, contestava a carico del sig. Di Dio Luigi:

- la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dai punti 1, 3.2 e 6.9 del CU n. 5 SGS del 29 luglio 2021 per aver organizzato, di comune accordo con la società Atalanta Calcio Bergamasca, delle amichevoli in data 21 maggio 2022 e 22 maggio 2022 con la partecipazione della ASD Football Club Enna senza la dovuta autorizzazione del SGS nazionale e aver permesso, senza relativo nulla osta, la partecipazione alle suddette amichevoli organizzate nel centro sportivo della società Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” (BG) di tre soggetti – nello specifico i sig.ri  Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro – tesserati come calciatori con la ASD Gear Siaz Piazza Armerina e non con la ASD Football Club Enna (società con la quale avrebbero disputato le suddette amichevoli);

- la violazione dei principi di lealtà, correttezza e probità, nonché dell’obbligo di osservanza delle norme e degli atti federali di cui all’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione a quanto previsto dagli articoli 39, 40 e 118 delle NOIF per aver consentito, senza oltretutto il relativo nulla osta, ai sig.ri Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro di allenarsi nella s.s. 21/22 con la società ASD Football Club Enna nonostante che gli stessi fossero tesserati come calciatori nella suddetta stagione sportiva con la ASD Gear Siaz Piazza Armerina.

La fase istruttoria

La Procura Federale avviava il procedimento disponendo numerosi atti di indagine, fra i quali assumevano particolare rilievo: - la segnalazione dell’8 giugno 2022 inviata alla Procura dalla segreteria nazionale del Settore Giovanile e Scolastico con oggetto “segnalazione ASD Gear Siaz Piazza Armerina” ed i relativi allegati; - la richiesta del 29 luglio 2022 indirizzata dalla Procura al Settore Tecnico FIGC; - la richiesta del 9 agosto 2022 indirizzata dalla Procura al Comitato Regionale Lombardia; - la risposta del Comitato Regionale Lombardia del 10 agosto 2022 e le schede di richiesta autorizzazione allo svolgimento delle gare amichevoli; la email del 29 agosto 2022 del Comitato Regionale Lombardia relativa al percorso autorizzativo delle richieste relative alle amichevoli organizzate in data 21 e 22 maggio 2022 presso il centro sportivo di “Zingonia” tra Atalanta BC e ASD FC Enna, completa delle relative schede con le richieste; - la email del 30 agosto 2022 dell’ufficio Tornei del Settore Giovanile e Scolastico FIGC, completa delle richieste; - la richiesta della Procura datata 24 agosto 2022 al Comitato Regionale Sicilia, completa di risposta da cui veniva appurato che l'ASD Fausto Coppi non risulta affiliata alla FIGC; - il verbale di audizione del 19 luglio 2022 nei confronti di Festone Gabriele, Presidente della società Gear Siaz Piazza Armerina; - il verbale di audizione del 20 luglio 2022 nei confronti di Liuzzo Filippo, tesserato della società Gear Siaz Piazza Armerina in qualità di calciatore; - il verbale di audizione del 20 luglio 2022 nei confronti di Piazza Walter, tesserato della società Gear Siaz Piazza Armerina in qualità di calciatore; - il verbale di audizione del 20 luglio 2022 nei confronti di Velardita Alessandro, tesserato della società Gear Siaz Piazza Armerina in qualità di calciatore; - il verbale di audizione del 25 luglio 2022 nei confronti di Di Dio Luigi, vice presidente di ASD Football Club Enna; - il verbale di audizione del 2 agosto 2022 nei confronti di Lucchini Claudio; - il verbale di audizione del 2 agosto 2022 nei confronti di Bonaccorso Stefano, responsabile dell’attività di base di Atalanta Bergamasca Calcio; - il verbale di audizione del 24 agosto 2022 di Proto Francesco, presidente di ASD Football Club Enna;  - altre informazioni acquisite su “fonti aperte” (https://www.calcioatalanta.it/2018/06/25/nerazzurri-sicilia-crescono-unaltra-scuola-calcio/; https://www.ennalive.it/enna-ilcampo-di-pergusa-si-tinge-di-nerazzurro-ogni-mese-ospitera-latalanta-academy/; profilo linkedin di Lucchini Claudio).

La fase predibattimentale

Il Presidente del Tribunale Federale fissava quindi l’udienza di discussione del 10 novembre 2022. Disposta la convocazione delle parti, perveniva in prossimità dell’udienza memoria difensiva del sig. Di Dio.

Il dibattimento

All’udienza del 10 novembre 2022 erano presenti l’avv. Cristiano Pasero, in rappresentanza della Procura Federale, e il deferito Di Dio, assistito dall’avv. Francesco Petralia.

La Procura Federale, nel riportarsi integralmente all’atto di deferimento, chiedeva l’accoglimento dello stesso con condanna del sig. Di Dio a 4 (quattro) mesi di inibizione.

L’avv. Petralia, nel replicare al deferimento, chiedeva il rigetto dello stesso. Il Deferito Di Dio rendeva spontanee dichiarazioni in favore del proprio proscioglimento.

La decisione

1) Quanto alla prima delle contestazioni, il Tribunale ritiene che dall’attività istruttoria svolta dalla Procura risulta effettivamente provato che il deferito Di Dio ha partecipato all’organizzazione, nella qualità di vice presidente della società ASD Football Club Enna, di due amichevoli tra la predetta società siciliana e la società Atalanta Bergamasca Calcio in data 21 e 22 maggio 2022, svoltesi nel centro sportivo della società Atalanta Bergamasca Calcio di “Zingonia” senza la dovuta autorizzazione del Settore giovanile e scolastico nazionale.

In data 20 maggio 2022 la società ospitante Atalanta Calcio Bergamasca risulta, infatti, aver presentato al Comitato Regionale Lombardia le schede contenenti la richiesta per lo svolgimento delle due predette amichevoli del 21 e 22 maggio 2022, che recano entrambe quale dirigente responsabile della squadra ospite il sig. Di Dio e per le quali non risulta esser stata rilasciata la dovuta autorizzazione dal competente Settore Giovanile Scolastico Nazionale (vedi in particolare docc. 29 e 30 sulle schede e la mancata autorizzazione).

Lo svolgimento delle predette amichevoli è, inoltre, comprovato, oltreché dalle immagini allegate al deferimento (doc. 18), anche dalla audizione del sig. Stefano Bonaccorso in data 2 agosto 2022, che nella significativa qualità di responsabile dell’attività di base dell’Atalanta Calcio Bergamasca, in relazione ai fatti in esame ha dichiarato testualmente che: “…Tali eventi per noi sono amichevoli promozionali. Tali eventi amichevoli vengono sistematicamente comunicati al settore giovanile e al CR Lombardia e successivamente autorizzati; anche in questa occasione si è proceduto in tal senso. Ad ogni modo, la nostra segreteria conserva i documenti autorizzativi di cui parlo….” Omissis “…Mi riservo di fornire all’ufficio i documenti autorizzativi relativi all’evento del 21 e 22 maggio 2022 realizzato con l’affiliata FC Enna” (doc. 23; documenti poi effettivamente forniti in data 8 agosto 2022 con la trasmissione delle predette schede di richiesta gare amichevoli).

Risulta, altresì, dimostrato che alle predette partite amichevoli hanno partecipato nelle file della ASD Football Club Enna, senza nulla osta della società di provenienza, tre giovani tesserati come calciatori con la ASD Gear Siaz Piazza Armerina, nella specie Liuzzo Filippo, Piazza Walter e Velardita Alessandro, come si evince dal fatto che i predetti calciatori hanno partecipato alle amichevoli in esame vestendo la maglia indossata dall’Enna, e dunque presentandosi come appartenenti alla stessa società, pur essendo tesserati per la suddetta ASD Gear Siaz Piazza Armerina (vedi immagini doc. 18).

Si ritiene, pertanto, sussistente la responsabilità del deferito per i comportamenti oggetto della prima contestazione della Procura, e quanto alla sanzione si ritiene congrua, in relazione ai fatti contestati ed alla realtà societaria, quella indicata nel dispositivo. 2) Quanto, invece, alla seconda contestazione della Procura, secondo cui i predetti tre giovani nel corso della stagione 2021/2022 si sarebbero allenati con l’ASD Football Club Enna nonostante l’appartenenza alla Gear Siaz Piazza Armerina, ritiene il Collegio che il  provato tesseramento dei suddetti calciatori in quel periodo con la ASD Fausto Coppi, e cioè con società indipendente e distinta dalla ASD Football Club Enna, pur se legata a questa da rapporto di collaborazione, non consente di ritenere raggiunti sufficienti elementi probatori per affermare la sussistenza del  comportamento contestato e, di conseguenza, la responsabilità del deferito.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga la sanzione di mesi 2 (due) di inibizione nei confronti del sig. Luigi Di Dio.

Così deciso nella Camera di consiglio del 10 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                      IL PRESIDENTE

Angelo Venturini                                                            Carlo Sica

 

Depositato in data 18 novembre 2022.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

 

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