LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 130 del 03.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessio AMADIO/FOLIGNO CALCIO SSD ARL
RICORSO DEL CALCIATORE Alessio AMADIO/FOLIGNO CALCIO SSD ARL
La C.A.E. riunitasi in data 06.10.2022 presso la sede nazionale della LND, sita in Roma, Piazzale Flaminio 9, letto il ricorso del calciatore Alessio AMADIO, regolarmente notificato a mezzo p.e.c. in data 30.06.2022 alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL e inviato a questa Commissione
PRESO ATTO
della costituzione in giudizio del ricorrente tramite proprio legale, nonché della mancata costituzione della società in parola
VALUTATA
la documentazione pervenuta di cui la C.A.E. ha preso integralmente visione
OSSERVA
quanto segue:
il ricorrente ha adito codesta Commissione per ottenere il pagamento delle spettanze, ritenute dovute, in virtù di un accordo economico annuale, sottoscritto in data 01.09.2021, che lo legava alla società FOLIGNO CALCIO SSD ARL per la stagione sportiva 2020/2021 per un compenso annuo lordo di Euro 4.500,00. Nello specifico, lo stesso espone di aver ricevuto il minor importo di Euro 2.000,00 e che pertanto sarebbe creditore nei confronti della società FOLIGNO CALCIO SSD ARL del residuo importo di Euro 2.500,00, oltre interessi e rivalutazione monetaria, di cui in questa sede chiede il pagamento.
La Commissione ritiene fondato il ricorso.
Preliminarmente, va rilevato che sono state adempiute le prescrizioni dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D., risultando ritualmente notificato il ricorso e versata la relativa tassa. Nel merito, va osservato che la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL, pur ritualmente intimata, non si è costituita, pertanto si ritiene non contestata la debenza delle somme vantate dal ricorrente, le quali risultano documentalmente provate per mezzo dell'accordo economico ritualmente depositato presso la LND.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la L.N.D., per la causali di cui in motivazione, condanna la società FOLIGNO CALCIO SSD ARL al pagamento in favore del sig. Alessio AMADIO della somma di Euro 2.500,00 (duemilacinquecento/00), oltre interessi dalla domanda al soddisfo (non è dovuta, invece, la rivalutazione monetaria non ricorrendone i presupposti di legge), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa reclamo versata, subordinata alla comunicazione dell'IBAN bancario (obbligatoriamente del calciatore) tramite mail all'indirizzo: lnd.amministrazione@figc.it.
Si fa obbligo alla Società di comunicare al Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 quater comma 11 delle N.O.I.F.