LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SAVARISE/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

RICORSO DEL CALCIATORE Francesco SAVARISE/FOLIGNO CALCIO SSD ARL

Il sig. Francesco SAVARISE, nato a Massa di Somma (NA) il  21.04.1994 (C.F. SVRFNC94D21M289S),  in data 22.08.2022, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC alla FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta società, debitamente corredato di: ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, copia dell'accordo economico con attestazione di deposito, copia del documento  di riconoscimento, procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.

Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva  2021/2022 con la FOLIGNO CALCIO   SSD a r.l., militante nel   campionato di  serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 10.02.2022 e sino al 30.06.2022.

Detto accordo, depositato presso il competente Dipartimento Interregionale, come comprovato dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso  globale lordo per l’intera sua durata di euro 3.300,00.

La società, tuttavia, contravvenendo agli accordi assunti, ha provveduto al versamento del minore importo  di euro 1.100,00, restando pertanto debitrice della residua somma di euro 2.200,00. In considerazione di quanto esposto, quindi, il Calciatore Sig. Francesco SAVARISE, ha chiesto alla Commissione adita di accertare che la Foligno Calcio SSD a r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore,  è tenuta al pagamento  della  residua somma dovuta e maturata pari ad euro  2.200,00, oltre interessi maturati e maturandi dalla data del dovuto sino al soddisfo,  e/o quella diversa maggiore o minore somma  che dovesse essere ritenuta di giustizia.

Non si è costituita la resistente Foligno Calcio SSD a r.l., né alcuno è comparso per la medesima all’udienza del 19 ottobre 2022, quantunque  avesse ricevuto regolare comunicazione del reclamo e della fissazione dell’udienza: nell’occasione è comparso, invece, il procuratore del Calciatore Savarise, confermando le conclusioni di cui al reclamo. Il procedimento è stato tenuto  a decisione.

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La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, rilevato che sono state quindi adempiute le prescrizione dettate dall'art. 25-bis, 4° comma del Regolamento della L.N.D.; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.

Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28  del Regolamento LND,  per cui, stante la mancanza di qualsiasi contestazione o di atti utilizzabili, deve ritenersi  provata la pretesa del reclamante Sig. Francesco SAVARISE in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND e tenuta la società al versamento dell’importo residuo di euro 2.200,00, da maggiorarsi degli interessi al tasso legale dalla data della domanda sino all’integrale effettivo saldo.

P.Q.M.

La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla FOLIGNO CALCIO   SSD a r.l., in persona del legale rappresentane pro tempore, con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), al Signor Francesco SAVARISE, nato a Massa di Somma (NA) il  21.04.1994 (C.F. SVRFNC94D21M289S), la somma di euro 2.200,00 (duemiladuecento/00), oltre agli interessi di mora da calcolarsi al tasso legale dalla data della domanda all’effettivo integrale saldo, da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.

Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Francesco SAVARISE del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.

Ordina alla FOLIGNO CALCIO SSD a r.l., in persona del legale rappresentane pro tempore, con sede in Foligno (PG), Via Monte Cucco n. 7 (P. IVA 02066270543), di comunicare al competente Comitato Regionale Umbria i termini dell'avvenuto pagamento inviando copia della liberatoria e del documento d'identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data della presente comunicazione, giusto quanto previsto dall'art. 94 ter comma 11 delle N.O.I.F.

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