LND – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI – 2022/2023 – lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 149 del 15.11.2022 – Delibera – RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RUGGIERO/SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946
RICORSO DEL CALCIATORE Alessandro RUGGIERO/SSD CITTA’ DI ACIREALE 1946
1. Il sig. RUGGIERO Alessandro (C.F. RGG LSN 02M17 0273Z), nato a Palermo il 17.08.2002 e residente in Carini, Via Pescara n. 48, in data 27.06.2022, per tramite del proprio difensore, ha trasmesso a mezzo PEC alla ASD Città di Acireale 1946 ed alla Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti reclamo nei confronti della predetta ASD Città di Acireale 1946, accompagnato dalla ricevuta comprovante la trasmissione dello stesso atto alla società, da copia dell'accordo economico con attestazione di deposito procura speciale, nonché attestazione del versamento della tassa di euro 100,00.
Il reclamante esponeva di essere stato tesserato per la stagione sportiva 2020/2021 con la ASD Città di Acireale 1946, militante nel campionato di serie D, e di aver con la medesima sottoscritto un accordo economico ai sensi dell'art. 94 ter delle N.O.I.F. con decorrenza dal 29.09.2020 e sino al 30.06.2021.
Detto accordo, regolarmente depositato presso il competente Dipartimento, come consta dalla relativa attestazione apposta sull’originale, prevedeva un compenso globale lordo per l’intera sua durata di euro 4.800,00 da versare in dieci rate mensili di uguale importo entro la stagione sportiva di riferimento.
A fronte di ciò il calciatore ha dichiarato che, quantunque egli abbia assolto a tutti gli obblighi facenti su di lui facenti carico in virtù dell’accordo sino alla scadenza concordata del 30.06.2021, la società ha corrisposto soltanto la somma di euro 3.900,00, restando invece debitrice del residuo importo di euro 900,00
Tanto esposto il reclamante ha chiesto alla Commissione la condanna della società A.s.d. Città di Acireale 1946 al pagamento della somma di ero 900,00, formulando in pari tempo istanza per la discussione del ricorso in pubblica udienza, con riserva di chiedere l’ammissione di prove testimoniali e l'acquisizione di documenti in caso di contestazioni da parte della società.
Con nota del 18 luglio 2022 indirizzata a mezzo PEC alla sola CAE, il legale rappresentante della SSD Città di Acireale 1946 a r.l., premesso di aver ricevuto da parte dell’Avv. Piras il ricorso presentato nell’interesse del calciatore Alessandro Ruggiero, ha fatto presente di non aver ricevuto alcuna comunicazione da parte della CAE a causa del cambio della PEC dovuto al cambio della denominazione e di aver, inoltre, già da tempo provveduto al pagamento di quanto richiesto dal calciatore, allegando copia dei relativi bonifici bancari.
La stessa S.S.D. Città di Acireale 1946 a r.l. in data 31 agosto 2022 faceva pervenire, sempre a mezzo PEC, alla Commissione ed all’Avv. Piras, una memoria a firma del presidente/legale rappresentante pro tempore, eccependo l’insussistenza del credito preteso dal Ruggiero, avendo questi interamente percepito quanto dovutogli in virtù dell’accordo a suo tempo concluso. Tant’è che con dichiarazione liberatoria sottoscritta il 9 luglio 2021, di cui ha prodotto copia, lo stesso ricorrente ha ammesso di aver ricevuto tutte le somme dovutegli in virtù dell’accordo al 30 aprile 2021. Quanto, invece, al residuo importo di euro 900,00, corrispondente, a parere della società, ai ratei relativi ai mesi di maggio e giugno 2021, ribadiva essere stato versato precedentemente alla notifica del ricorso ed esattamente: euro 250,00 a mezzo bonifico del 3 dicembre 2021; euro 50,00 a mezzo bonifico del 27 dicembre 2021 ed infine euro 600,00 a mezzo bonifico del 2 maggio 2022.
Sulla scorta di quanto sopra la società ha chiesto, quindi, il rigetto del ricorso.
Con memoria integrativa trasmessa a mezzo PEC il 5 settembre 2022 il difensore del calciatore Ruggiero, viste le memorie di controparte, ha rilevato che la società, pur avendo ricevuto il reclamo proposto dal calciatore in data 27 giugno 2022, non si è costituita nei termini perentori previsti dall'art. 25 bis, c. 5 del Regolamento L.N.D., fissato in 30 giorni dal ricevimento del ricorso, evidenziando, inoltre, che solo a seguito di regolare costituzione in giudizio sia consentita la presentazione di ulteriori memorie e/o documenti, ma solo entro il settimo giorno antecedente la data fissata per l'udienza. La difesa del reclamante ha eccepito, quindi, la tardività e conseguentemente l’inammissibilità del deposito di controparte, nonché la inutilizzabilità dei documenti prodotti, chiedendo, perciò, l’accoglimento delle conclusioni formulate con il ricorso introduttivo.
All’udienza del 13 settembre 2022 la difesa del reclamante ha ribadito le difese svolte, chiedendo che il reclamo fosse deciso.
La Commissione, con ordinanza resa in esito all’udienza, ha deliberato di richiedere al Ruggiero chiarimenti in relazione ai versamenti ricevuti dalla ASD, autorizzando il deposito di memorie integrative per l’udienza del 19 ottobre 2022. Memorie effettivamente e ritualmente depositate il 13.10.2022, con le quali il reclamante ha ribadito la tardività degli atti e documenti depositato dalla società, evidenziando, inoltre, che i versamenti dalla medesima indicati non erano riferibili alla stagione sportiva di riferimento del contratto, bensì a quella successiva, durante la quale il Ruggiero ha prestato ancora la propria attività a favore della ASD Città di Acireale 1946, come comprovato dallo “storico” relativo al giocatore, prodotto con le memorie integrative.
Alla seduta del 19 ottobre 2022, confermate le conclusioni da parte del reclamante, il procedimento è stato tenuto a decisione.
La Commissione Accordi Economici presso la LND, verificata la tempestività e ritualità del deposito del reclamo e della notifica alla società, preso atto del regolare deposito dell’Accordo Economico sottoscritto tra il calciatore Sig. Alessandro Ruggiero e la ASD Città di Acireale 1946 e del versamento della tassa di euro 100,00, nonché del deposito della relativa attestazione; letti gli atti ed esaminata la documentazione prodotta ed acquisita nel corso del procedimento, ritiene la domanda del calciatore reclamante fondata e degna di accoglimento.
Si rileva, in primo luogo, che la società resistente, quantunque ritualmente intimata, non si è costituita nei termini di cui all’art. 28 del Regolamento LND, come prontamente eccepito dal reclamante Ruggiero.
Fatto è, comunque, che la società ha fatto pervenire alla Commissione copia di una dichiarazione liberatoria sottoscritta dal Ruggiero il 9 luglio 2021, attestante l’avvenuta ricezione da parte del reclamante di tutte le somme dovutegli in virtù dell’accordo al 30 aprile 2021, nonché copia di tre distinte disposizioni di bonifico (per euro 250,00 del 3 dicembre 2021; per euro 50,00 del 27 dicembre 2021 e per euro 600,00 del 2 maggio 2022) per complessivi euro 900,00, corrispondenti, a dire della società, ai ratei relativi ai mesi di maggio e giugno 2021 richiesti dal reclamante.
Quantunque la tardività della costituzione renda inutilizzabili ai fini della decisione gli atti ed i documenti prodotti, essi assumono comunque valore indicativo (art. 28, c. VI, Reg LND): la Commissione ritiene, quindi, che avutane conoscenza e soprattutto stante il loro contenuto, non potesse esimersi dal richiedere chiarimenti in merito, anche al fine di rilevare eventuali infrazioni alle norme federali.
I chiarimenti resi dal reclamante, peraltro, hanno smentito l’assunto della società e l’imputazione dalla medesima fatta in relazione ai tre bonifici indicati sopra. Esaminando i documenti prodotti dalla società, infatti, emerge infatti che il bonifico di euro 250,00 effettuato in data 3/12/21 con causale "acconto mensilità novembre", non può certo riferirsi alla mensilità di novembre 2020, giacché proprio dalla liberatoria a firma del calciatore prodotta e datata 9 luglio 2021, il Ruggiero ha dichiarato di aver percepito quanto dovuto fino alla data del 30 aprile 2021. La circostanza smentisce, quindi, la correttezza dell’imputazione pretestuosamente fatta dalla società. Assai più verosimile, invece, il fatto che il pagamento si riferisse al mese di novembre ma del 2021, attenendo, perciò, alla stagione sportiva 2021/2022, nella quale, come comprovato dai documenti prodotti, ha continuato a militare nella A.s.d. Città di Acireale 1946.
Quanto agli altri due bonifici effettuati dalla società, quello datato 23/12/21, a parte il fatto che assai più verosimilmente si riferisce a spese mediche relative alla stagione sportiva 2021/2022, quand’anche riferito - circostanza non provata - alla stagione 2020/2021, non inciderebbe, come correttamente sostenuto dal calciatore, sulla misura del rimborso convenuto nell'accordo economico sottoscritto dalle parti. Parimenti non provata l’imputazione dell’altro bonifico di euro 600,00 del 02.05.2022 alla mensilità di maggio 2021, comunque negata dal calciatore.
In conclusione gli atti ed i documenti prodotti dal reclamante anche in sede di chiarimenti consentono di ritenere provata la pretesa dal medesimo avanzata in virtù dell’accordo economico ritualmente depositato presso la LND, per cui la ASD Città di Acireale 1946 è tenuta al pagamento a favore del reclamante dell’importo di euro 900,00.
P.Q.M.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, dichiara dovuta dalla ASD Città di Acireale 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, al Signor Alessandro RUGGIERO, nato a Palermo il 17.08.2002 (C.F. RGG LSN 02M17 0273Z), la somma di euro 900,00 (novecento/00), da corrispondersi nel rispetto della legislazione fiscale vigente.
Dispone la restituzione della tassa versata, subordinatamente alla comunicazione da parte del Signor Alessandro Ruggiero del codice IBAN del proprio conto corrente bancario a mezzo posta elettronica da inviare all’indirizzo lnd.amministrazione@figc.it.
Ordina alla ASD Città di Acireale 1946, in persona del legale rappresentante pro tempore, di comunicare al competente Dipartimento Interregionale i termini dell’avvenuto pagamento mediante invio, entro trenta giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento, di copia della liberatoria e del documento di identità del calciatore regolarmente datati e firmati dallo stesso.
Stante il contenuto delle dichiarazioni rese dalla società ASD Città di Acireale 1946 negli atti fatti pervenire alla Commissione, si impone, per la valutazione di competenza circa l’eventuale violazione di norme federali, la trasmissione, alla F.I.G.C.-Procura Federale.