F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Vertenze Economiche – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFN-SVE del 5 Dicembre 2022 (motivazioni) – Riccardo Bolzan / ASD Nocerina Calcio 1910 – Reg. Prot. 11/TFN-SVE
Decisione/0018/TFNSVE-2022-2023
Registro procedimenti n. 0011/TFNSVE/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE VERTENZE ECONOMICHE
composto dai Sigg.ri:
Giuseppe Lepore – Presidente
Carlo Cremonini – Componente
Carmine Fabio La Torre – Componente
Gino Scaccia – Componente (Relatore)
Lorenzo Sodero – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 30 novembre 2022, sul reclamo ex art. 90, comma 2, lett. c), CGS proposto dal sig. Riccardo Bolzan (Collaboratore della Gestione Sportiva di cui all’art. 47 bis del Regolamento della LND - matr. 907613405) nei confronti della società ASD Nocerina Calcio 1910 (matr. 952941) avverso la decisione della Commissione Accordi Economici - LND pubblicata sul C.U. n. 130 del 3 novembre 2022,
la seguente
DECISIONE
Con ricorso del 28 giugno 2022, il sig. Riccardo Bolzan, Collaboratore della Gestione Sportiva della Società ASD Nocerina Calcio 1910 per la stagione sportiva 2020-2021 in forza di apposito accordo economico ex art. 94-quater NOIF, adiva la Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti, chiedendo alla stessa di condannare la società ASD Nocerina Calcio 1910 al pagamento in suo favore della somma di euro 3.600,00 lordi a titolo di saldo integrale del compenso annuo pattuito.
Tale importo era stato, invero, già riconosciuto dalla Società al ricorrente mediante i fondi messi a disposizione dei Club dilettantistici dalla normativa statale adottata durante l’emergenza Covid-19. Tuttavia, la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Nocera Inferiore, in data 23 marzo 2022, nell’ambito di indagini nei confronti dei vertici della Società volte ad accertare condotte penalmente rilevanti relative all’illecita percezione di fondi corrisposti dallo Stato per fronteggiare l’emergenza pandemica, ha sottoposto a sequestro somme per euro 100.000,00, tra le quali rientravano quelle (euro 3.600,00) versate dalla Società in favore del ricorrente.
La Società ASD Nocerina 1910 si costituiva tardivamente e non partecipava all’udienza di trattazione del ricorso tenutasi in data 6 ottobre 2022.
La Commissione Accordi Economici presso la Lega Nazionale Dilettanti (d’ora in avanti anche CAE), con provvedimento pubblicato nel C.U. n. 130 del 3 novembre 2022, dichiarava inammissibile il ricorso, stante l’allegazione di una copia dell’accordo economico priva dell’attestazione di avvenuto deposito (adempimento ritenuto necessario ai sensi dell’art. 28, comma 3, secondo periodo, del Regolamento LND).
La decisione della CAE si fondava, quindi, sul presupposto che il sig. Bolzan non avesse allegato al ricorso la copia dell’accordo economico recante l’attestazione dell’avvenuto deposito. Risultava infatti depositato un documento – ricevuto il 23 giugno 2022 dal Dipartimento Interregionale della LND – sprovvisto del timbro di deposito. A tale esito la CAE giungeva sull’assunto che “non possa ritenersi sufficiente – per considerare rispettato il requisito della “attestazione” – il deposito della corrispondenza con la LND/Dipartimento Interregionale e ciò in quanto il ricorrente non ha fornito prova alcuna del fatto che l’accordo allegato al ricorso introduttivo – privo del timbro – fosse il medesimo che gli era stato trasmesso il 23 giugno dalla LND (i.e. il file denominato 20220623140735787.pdf)”. Avverso tale decisione, con reclamo del 9 novembre 2022, il sig. Riccardo Bolzan proponeva rituale impugnazione, deducendo di aver validamente prodotto in giudizio copia dell’accordo economico ricevuta dall’unico organo legittimato ad attestare l’avvenuto deposito.
In particolare, il ricorrente asserisce di aver adempiuto ad ogni onere allo stesso imputabile, reiteratamente chiedendo all’organo competente di essere munito della documentazione necessaria e soggiunge non potersi desumere dalla normativa vigente alcun obbligo di apposizione di ‘timbri di deposito’, giacché il sopramenzionato art. 28 si limita a richiedere una generica attestazione dell’avvenuto deposito al fine di garantire che le azioni dei tesserati siano sostenute da titolo idoneo.
La Società ASD Nocerina 1910, ritualmente notiziata del reclamo, non ha depositato controdeduzioni.
La vertenza, discussa in modalità di videoconferenza nella riunione del 30 novembre 2022, è stata trattenuta in decisione.
Il reclamo del sig. Riccardo Bolzan è fondato nel merito e deve, quindi, essere accolto.
Giova anzitutto richiamare le condotte serbate dall’odierno ricorrente e la tipologia di documentazione allegata nel giudizio di prime cure.
In data 23 giugno 2022, il sig. Bolzan – per il tramite del suo legale – presentava formale istanza volta a richiedere al Dipartimento Interregionale della LND (hic inde anche “Dipartimento Interregionale”) se l’Accordo Economico in questione fosse stato effettivamente depositato “e, in tal caso, di riceverne copia ‘depositata’”. In pari data, gli uffici del Dipartimento Interregionale fornivano riscontro alla richiesta, trasmettendo via mail copia dell’accordo economico senza che lo stesso recasse alcun timbro.
Data l’imminente scadenza del termine previsto per radicare l’azione innanzi alla CAE, il ricorrente produceva, come attestazione dell’avvenuto deposito, l’intera corrispondenza intercorsa con il Dipartimento Interregionale, considerata self explanatory, in quanto proveniente dal solo ente competente alla ricezione del deposito dei contratti.
A termini già spirati (e a ricorso già presentato), il sig. Bolzan, in data 4 luglio 2022, tornava a interessare della questione il Dipartimento Interregionale, chiedendo, sempre via mail, copia dell’accordo economico con il relativo timbro di ‘depositato’. Nella stessa data, il Dipartimento rispondeva sostenendo che “la documentazione in possesso dello scrivente Dipartimento” fosse “già stata inviata in data 23/06”.
La normativa di riferimento ai fini della risoluzione della controversia è rappresentata dall’art. 28, comma 3 del Regolamento LND, ai sensi del quale “Il procedimento è instaurato su ricorso sottoscritto dalla società, dal calciatore/calciatrice ovvero dal Collaboratore della Gestione Sportiva, con l’indicazione dei titoli su cui si fondano le pretese. Allo stesso devono essere allegati copia dell’accordo economico recante attestazione dell’avvenuto deposito a pena di inammissibilità, nonché ogni altra documentazione rilevante ai fini della decisione”.
Non vi è dubbio che il timbro di deposito rappresenti il più immediato strumento di attestazione dell’avvenuto deposito, comprovando inequivocabilmente la ricezione del documento da parte dell’ente competente. Tuttavia, considerare detto ‘timbro’ come l’unico elemento idoneo a comprovare con certezza l’attestazione del deposito, oltre a non risultare dalla lettera dell’art. 28 Reg. LND, è frutto di un’interpretazione eccessivamente rigida e formalistica, idonea a causare una non ragionevole delimitazione del perimetro di azione riconosciuto a società/calciatori/Collaboratori della Gestione Sportiva, e dunque, di riflesso, una compressione sproporzionata del loro diritto di difesa. La ratio sottesa alla norma in questione è, in effetti, esclusivamente quella di garantire che le controversie attivate innanzi alla CAE siano corredate da titolo idoneo e legittimante, precludendo l’attivazione di procedimenti di natura economica fondati su pretese prive di basi giuridiche.
Un’interpretazione oltremodo rigorosa come quella accreditata dalla CAE che si spinge a subordinare l’instaurazione del procedimento in esame alla produzione in giudizio di un accordo economico munito di apposito ‘timbro di deposito’ comporterebbe la preminenza di un criterio meramente formale – non espressamente richiesto dalla lettera della disposizione de qua – rispetto ad elementi di natura sostanziale. E ciò risulterebbe oltre tutto disarmonico rispetto all’indirizzo a cui questo TFN ormai da tempo aderisce in forza del quale “è compito degli Organi di giustizia considerare meno stringenti le regole formali rispetto ad aspetti sostanziali” (da ultimo, decisione n. 87/TFN/SVE/2021-2022 in cui si richiama il precedente n. 56/2018 del Collegio di garanzia dello Sport) e, conseguentemente, occorre interpretare le norme di rito nel senso di escludere un ingiustificato aggravio di oneri in capo alla parte ricorrente.
In altre parole, a rilevare non deve essere la tipologia dell’attestazione, bensì la certezza del deposito dell’accordo. Su queste basi, il requisito dell’attestazione previsto dall’art. 28, comma 3 del Regolamento LND può dirsi soddisfatto ogniqualvolta vi sia espressa conferma del deposito degli accordi economici da parte dell’unico organo – il Dipartimento Interregionale – competente a riceverli, non potendosi imputare alla parte ricorrente l’eventuale assenza del ‘timbro’ di deposito nei documenti trasmessi dal Dipartimento. Eventuali omissioni del Dipartimento nell’apporre il timbro sui documenti ricevuti in deposito non possono essere imputati, tanto da risolversi in cause di inammissibilità, al ricorrente, sul quale grava, invece, l’onere di porre in atto ogni condotta diretta a recuperare dall’organo preposto la copia dell’accordo economico già depositato.
Nel caso di specie, come esposto in narrativa, il ricorrente si è tempestivamente attivato per ottemperare all’adempimento previsto dall’art. 28, co. 3 del Regolamento LND e ha prodotto in giudizio la copia dell’accordo economico fornita, priva dell’apposito timbro, dal Dipartimento Interregionale. Non solo. Il ricorrente ha provato a rimediare alla mancanza del timbro inviando pure una seconda comunicazione al Dipartimento Interregionale e ricevendo quale risposta l’asserita esaustività del precedente documento.
Del resto, il Dipartimento Interregionale non avrebbe mai potuto offrire riscontro all’istanza del Collaboratore della Gestione Sportiva del 23 giugno 2022 se l’accordo economico non fosse stato previamente depositato.
In definitiva, la provenienza della copia dell’accordo economico, nonché la natura del documento prodotto – in formato non modificabile e recante le sottoscrizioni e il timbro della Società – devono essere considerate condizioni sufficienti a dimostrare l’avvenuto deposito del titolo per il cui riconoscimento l’odierno ricorrente ha agito.
A ciò si aggiunga che la Società ASD Nocerina 1910 non solo ha riconosciuto nel giudizio di primo grado – pur con costituzione tardiva – l’autenticità della sottoscrizione e del contenuto dell’accordo economico prodotto, ma aveva già provveduto al pagamento integrale del compenso ivi indicato.
Non sussistono, pertanto, dubbi in ordine alla legittimità dell’accordo economico oggetto della pretesa dell’odierno ricorrente. Conclusivamente, non è desumibile dagli atti depositati né è stato contestato da controparte che l’accordo economico di cui è causa sia stato regolarmente depositato presso il Dipartimento Interregionale della LND.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Vertenze Economiche, definitivamente pronunciando, accoglie il reclamo proposto dal sig. Riccardo Bolzan, annulla la decisione della Commissione Accordi Economici – LND pubblicata sul CU n. 130 del 3 novembre 2022 e, per l’effetto, condanna la società ASD Nocerina Calcio 1910 alla corresponsione della somma di euro 3.600,00 (tremilaseicento/00) in favore del reclamante. Spese compensate.
Così deciso nella Camera di consiglio del 30 novembre 2022 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Gino Scaccia Giuseppe Lepore
Depositato in data 5 dicembre 2022.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia