FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 86/AA del 07/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SARRI SS LAZIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 145 pf 22-23 adottato nei confronti del Sig. Maurizio SARRI e della società S.S. LAZIO S.p.A. avente ad oggetto la seguente condotta:

MAURIZIO SARRI, all’epoca dei fatti soggetto appartenente all’Ordinamento federale in quanto inquadrato nei ruoli del Settore Tecnico FIGC quale “Allenatore UEFA PRO” e tesserato per la corrente stagione sportiva per la società S.S. Lazio S.p.A., in violazione degli artt. 4, comma 1, e 23, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva e 37 del Regolamento del Settore Tecnico per aver lo stesso, al termine della gara LAZIO vs NAPOLI disputata in data 03.09.2022 e valevole per la 5^ giornata del Campionato Nazionale Serie A TIM, nel corso delle consuete interviste post gara concesse agli organi di stampa, espresso giudizi lesivi del prestigio e della reputazione propri, sia dell’arbitro che ebbe a dirigere l’incontro de quo (A.E. Sig. S.SOZZA della Sez. AIA di Seregno), sia dell’istituzione arbitrale nel suo complesso intesa; S.S. LAZIO S.p.A., per responsabilità oggettiva ai sensi dell'art. 6, comma 2, e 23, comma 5, del Codice di Giustizia Sportiva, in quanto società per la quale all’epoca dei fatti descritti nel precedente capo di incolpazione era tesserato il Sig. Maurizio SARRI;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Claudio LOTITO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S. LAZIO S.p.A., e dal Sig. Maurizio SARRI;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per il Sig. Maurizio SARRI e di € 4000,00 (quattromila/00) di ammenda per il per la società S.S. LAZIO S.p.A.;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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