FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 89/AA del 10/10/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – ACN SIENA 1904
Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 835 pf 21-22 adottato nei confronti della società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l., avente ad oggetto la seguente condotta:
A.C.N. SIENA 1904 S.r.l., per responsabilità diretta e oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per le condotte e gli atti posti in essere dai Sig.ri: a) ZAENGEL THIERRY SERGE; b) PETROCELLI LEONARDO SALVATORE; c) ABAI TRABUCCHI MARCO; d) OGANYAN VAAGN; e) GAZARYAN ARMEN; f) GAZARYAN BAGRAT, richiamati nel procedimento in oggetto, nonché, per responsabilità propria in relazione agli obblighi di cui all’art. 32 del Codice di Giustizia Sportiva; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Emiliano MONTANARI, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l.;
- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;
- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;
- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di € 5000,00 (cinquemila) di ammenda per la società A.C.N. SIENA 1904 S.r.l.;
- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.
Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.