FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 129/AA del 10/11/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – SPIEZIA COSTANZO PORCIELLO ASD FC SAN GIORGIO

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Edgardo SPIEZIA, Rocco COSTANZO, Lucia PORCIELLO, Franco FERRO, Antonio PICCOLO, Giovanni COPPOLA, Giovanniluca CIFINELLI, Giuseppe MEROLLA, Francesca ESPOSITO, Luigi CAIAZZO, Silvana MITA, Vittorio SMEDILE, Ciro ESPOSITO, Gennaro SARNATARO, e delle società A.S.D. FC SAN GIORGIO, A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, A.S.D. F.C. FENIX, A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, ARCI SCAMPIA A.S.D., A.S.D. REALE POGGIO, A.S.D. SSC CAPUA, A.S.D. PUTEOLANA 1909, A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, A.S.D. BROTHERS NAPOLI, avente ad oggetto la seguente condotta:

EDGARDO SPIEZIA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. San Giorgio all’epoca dei fatti;

ROCCO COSTANZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Sporting Soccer all’epoca dei fatti;

LUCIA PORCIELLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Napoli all’epoca dei fatti;

FRANCO FERRO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Recale 2002 Marcello Trotta all’epoca dei fatti;

ANTONIO PICCOLO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società Arci Uisp Scampia A.S.D all’epoca dei fatti;

GIOVANNI COPPOLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Real Poggio all’epoca dei fatti;

GIOVANNILUCA CIFINELLI, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. F.C. Fenix all’epoca dei fatti;

GIUSEPPE MEROLLA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. S.S.C. Capua all’epoca dei fatti;

FRANCESCA ESPOSITO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Puteolana 1909 all’epoca dei fatti;

LUIGI CAIAZZO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Oasi Calcio Giugliano all’epoca dei fatti,

SILVANA MITA, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società S.S.D. A R.L. R.D. Internapoli Kennedy all’epoca dei fatti,

VITTORIO SMEDILE, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Smedile Futebol Club all’epoca dei fatti,

CIRO ESPOSITO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Galacticos Futbol all’epoca dei fatti,

GENNARO SARNATARO, Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Brothers Napoli all’epoca dei fatti tutti, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica per aver omesso, in qualità di Presidenti e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021-2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili delle società dagli stessi rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. FC SAN GIORGIO, A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, A.S.D. CANTERA NAPOLI, A.S.D. F.C. FENIX, A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, ARCI SCAMPIA A.S.D., A.S.D. REALE POGGIO, A.S.D. SSC CAPUA, A.S.D. PUTEOLANA 1909, A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, A.S.D. BROTHERS NAPOLI, per responsabilità diretta, ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, ciascuna per i fatti e comportamenti posti in essere dal proprio Presidente dotato di poteri di rappresentanza, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione; - vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dai Sigg. Edgardo SPIEZIA, e Francesco MANGO, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. SAN GIORGIO, Rocco COSTANZO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, della Sig.ra Lucia PORCIELLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA NAPOLI, Franco FERRO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, Antonio PICCOLO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società ARCI SCAMPIA A.S.D, Giovanni COPPOLA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. REAL POGGIO, Giovanniluca CIFINELLI, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. F.C. FENIX, Giuseppe MEROLLA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. S.S.C. CAPUA, della Sig.ra Francesca ESPOSITO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. PUTEOLANA 1909, Luigi CAIAZZO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, della Sig.ra Silvana MITA, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società S.S.D. A R.L. R.D. Internapoli Kennedy, Vittorio SMEDILE, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, Ciro ESPOSITO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, Gennaro SARNATARO, in proprio e, in qualità di legale rappresentante, per conto della società A.S.D. BROTHERS NAPOLI;

- vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

- vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

- rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Edgardo SPIEZIA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Rocco COSTANZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Lucia PORCIELLO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Franco FERRO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Antonio PICCOLO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Giovanni COPPOLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giovanniluca CIFINELLI, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe MEROLLA, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Francesca ESPOSITO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Luigi CAIAZZO, di 3 (tre) mesi di inibizione per la Sig.ra Silvana MITA, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Vittorio SMEDILE, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Ciro ESPOSITO, di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Gennaro SARNATARO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FC SAN GIORGIO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SPORTING SOCCER CARDITO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA NAPOLI, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. F.C. FENIX, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. RECALE 2002 MARCELLO TROTTA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società ARCI SCAMPIA A.S.D., di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. REALE POGGIO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. SSC CAPUA, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. PUTEOLANA 1909, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. OASI CALCIO GIUGLIANO, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società S.S.D. A R. L. R.D. INTERNAPOLI KENNEDY, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. SMEDILE FUTEBOL CLUB, di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. GALACTICOS FUTBOL, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. BROTHERS NAPOLI;

- si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

 

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