F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 074/CSA pubblicata del 7 Dicembre 2022 – S.N. Notaresco S.r.l.
Decisione n. 074/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 077/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sig.ri:
Patrizio Leozappa - Presidente
Agostino Chiappiniello - Componente (relatore)
Andrea Galli - Componente
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante AIA
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 077/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.N. Notaresco S.r.l.,
per la riforma della delibera del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale-
Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 53 del 08.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 25 novembre 2022, il dott. Agostino Chiappiniello e udito l’Avv. Federico Schiavoni per la reclamante; Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La Società San Nicolò Notaresco S.r.l. ha proposto reclamo avverso la sanzione della squalifica a tre giornate effettive di gara, inflitta al calciatore SADAJ DEAN, dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale – Lega Nazionale Dilettanti, di cui al Com. Uff. n. 53 del 8.11.2022, in relazione alla gara del Campionato di Serie D San Nicolò Notaresco/Pineto Calcio del 6.11. 2022.
Il Giudice Sportivo ha così motivato il provvedimento: “Per aver colpito un calciatore avversario con un pugno”.
La società reclamante ha chiesto la riduzione della sanzione della squalifica da tre a due giornate effettive di gara, sostenendo che è stata effettuata una ricostruzione errata dei fatti, nonché un inquadramento non veritiero degli stessi. La società ritiene che nell’agire del calciatore non vi sia stata alcuna intenzionalità, né condotta violenta, ma solo un comportamento antisportivo.
La condotta è stata posta in essere durante un’azione di gioco, per cui va considerata in maniera meno grave.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti, valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere rigettato.
La condotta posta in essere dal calciatore Sadaj Dean concretizza sicuramente una fattispecie violenta, così come descritta dall’art. 38 del C.G.S. La contestazione del giudice sportivo è precisa, indicando che il calciatore sanzionato colpiva un avversario con un pugno.
Nel reclamo la società afferma che non vi è stata alcuna intenzionalità da parte del calciatore di colpire l’avversario con un pugno.
Al riguardo, il referto dell’assistente arbitrale n. 1, che ai sensi dell’art. 61, comma 1 C.G.S., ha valore di piena prova, testualmente recita: “AL 49°(minuto) del 2° tempo ho richiamato l’attenzione dell’arbitro per fare espellere il calciatore con maglia n. 16 SADAJ DEAN della Società Notaresco perché, a gioco fermo, colpiva con un pugno un calciatore avversario sulla guancia destra senza causargli conseguenze fisiche”. Ciò considerato, si ritiene che la condotta sia da annoverare come violenta e la stessa è stata posta in essere a gioco fermo e non durante un’azione, come erroneamente afferma la società reclamante.
Detta ricostruzione è stata ribadita anche dal primo assistente dell’arbitro, sentito nel corso dell’udienza, che ha confermato quanto riportato nel referto arbitrale.
Il reclamo proposto dalla Società San Nicolò Notaresco Srl deve pertanto essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Agostino Chiappiniello Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce