DIPARTIMENTO INTERREGIONALE- GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023- seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 63 del 06.12.2022 – Campionato Serie D – Delibera – REAL FORTE QUERCETA SRL – PRATO SSDARL

REAL FORTE QUERCETA SRL - PRATO SSDARL

Il Giudice Sportivo:

- letto il reclamo, fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio, dall' USD REAL FORTE QUERCETA SRL, con il quale si chiede sia inflitta alla A.C. PRATO SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara, ai sensi dell'art. 10 comma 6 del C.G.S., per avere detta società violato, a seguito delle sostituzioni di alcuni calciatori della propria squadra effettuate nel corso del secondo tempo, la norma sull'impiego dei calciatori "giovani"; - lette le memorie difensive fatte pervenire dalla A.C. PRATO SSDARL a mezzo delle quali non si contesta la circostanza ma si insiste sulla sua ininfluenza sull'esito della gara, nonché l'ulteriore memoria dall' USD REAL FORTE QUERCETA SRL in cui si insiste nelle già precisate conclusioni; - esaminato il rapporto di gara e rilevato che dalla distinta ufficiale della AC PRATO risultano schierati nella formazione iniziale, ai fini che qui rilevano: o 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 2001, il n. 11 Renzi Francesco; o 1 calciatore nati dopo il 1º gennaio 2003, il n. 22 Nucci Gabriele; o 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 2004, il n. 2 Nizzoli Tommaso; o 1 calciatore nato dopo il 1º gennaio 2004, il n. 8 Aprili Lorenzo. - rilevato che, al 21 del secondo tempo la AC PRATO procedeva alla sostituzione, prima di cinque, del n. 11, Renzi Francesco (classe 2001) con il n. 44 Ba Ibrahima (classe 1998); - rilevato che la sostituzione effettuata al 21' del secondo tempo determinava la violazione dell'obbligo d'impiegare, per l'intera durata della gara, almeno un calciatore nato dal 1º gennaio 2001, così come previsto dal C.U. n. 1, stagione sportiva 2022/2023 del Dipartimento Interregionale

P.Q.M.

Delibera: 1) di accogliere il reclamo; 2) di infliggere alla A.C. PRATO SSDARL la punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3; 3) di non addebitare la tassa di reclamo.

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