DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 031 del 12.09.2022 – Delibera – GARA DEL 10/09/2022: ASD DIAZ – APD SAMMICHELE Reclamo proposto dalla Società: ASD DIAZ

GARA DEL 10/09/2022: ASD DIAZ – APD SAMMICHELE

Reclamo proposto dalla Società: ASD DIAZ

Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società A.S.D. DIAZ avverso l’esito della gara in oggetto osserva: Con il gravame in esame la ricorrente chiede che in danno della convenuta sia comminata la punizione sportiva della perdita della gara prevista dall’art 10 comma 6 lett. a del C.G.S., per aver schierato nell’incontro di che trattasi il calciatore DEMOLA GIANMARCO, nato il 09/03/1987, in posizione irregolare in quanto non tesserato. Con le memorie depositate nei termini la società A.P.D. SAMMICHELE controdeduceva che il ricorso fosse dichiarato inammissibile in quanto non le era stata consegnata da parte dell’arbitro la copia del preannuncio di ricorso, così come previsto dalla Circolare n.33/A del 26/08/2022, mentre nel merito chiedeva il rigetto asserendo e documentando di aver depositato telematicamente la richiesta di tesseramento del calciatore in questione in data 09/09/2022 . Il ricorso è infondato e va respinto. Preliminarmente si deve rilevare come il ricorso in esame risulti essere stato preannunciato dalla ricorrente tempestivamente entro 30 minuti dal termine dell’incontro mediante consegna in duplice copia del preannuncio di ricorso agli arbitri, i quali tuttavia hanno effettivamente omesso di consegnare la copia alla controparte. Tale omissione, tuttavia, non essendo imputabile in alcun modo alla Società ricorrente non può pregiudicare l’esame del merito del ricorso, avendo la ricorrente provveduto a depositare e comunicare alla controparte con anticipo le motivazioni del ricorso nella stessa serata del 10/09/2022, non risultando così in alcun modo pregiudicato il principio del contradditorio tra le parti. Nel merito, dagli accertamenti esperiti presso il sistema centrale informatico, alle risultanze dei quali ci si deve necessariamente rimettere per decidere la controversia in esame, è risultato che il nominativo in questione è stato regolarmente tesserato presso la Società convenuta in data 09/09/2022, in epoca dunque antecedente alla disputa dell’incontro svoltosi il 10/09/2022. Il mancato inserimento del nominativo del calciatore in questione all’interno del tabulato dei tesserati per la società A.P.D. Sammichele, estratto dalla ricorrente in data 10/09/2022, è dipeso unicamente dalla particolare procedura endofederale di perfezionamento del tesseramento, che in determinati casi comporta che per alcuni giorni i tesserati non siano visibili alle società che interrogano il sistema. Ne consegue pertanto che il giocatore Demola Gianmarco ha preso parte a pieno titolo all’incontro in questione disputatosi il 10/09/2022.

P.Q.M.

decide: a) di respingere il ricorso omologando il risultato conseguito dalle due squadre al termine dell’incontro A.S.D. DIAZ – A.P.D. SAMMICHELE 4 -5; b) la tassa di reclamo non è dovuta.

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