DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 227 del 09.11.2022 – Delibera – GARA DEL 21/10/2022: META CATANIA C5 ARL – FUTSAL PISTOIA Reclamo proposto dalla Società: Futsal Pistoia
GARA DEL 21/10/2022: META CATANIA C5 ARL – FUTSAL PISTOIA
Reclamo proposto dalla Società: Futsal Pistoia
Il Giudice Sportivo; esaminato il reclamo proposto dalla Società FUTSAL PISTOIA avverso l’esito della gara in oggetto rileva: La gara in epigrafe non è stata disputata per la mancata presentazione sul terreno di gioco della FUTSAL PISTOIA entro il tempo regolamentare di attesa. Con il ricorso in epigrafe la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore che ha impedito alla squadra di raggiungere in tempo utile la sede dell’incontro, motivando a tal proposito che la Società aveva deciso di partire per Catania il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto disputare l’incontro a causa del pregresso impegno in Coppa della Divisione il mercoledì antecedente e che il volo aereo prenotato per raggiungere la destinazione veniva cancellato per uno sciopero nazionale a poche ore dalla partenza non consentendole di poter raggiungere l’aereoporto di Catania in tempo utile in assenza di altri voli disponibili sempre a causa dello sciopero aereo. Con le memorie depositate nei termini la società convenuta ha eccepito che il ricorso in oggetto doveva essere respinto in quanto, in forza di quanto regolamentato dal C.U. n.1 del 17/07/2022, la Società ospitata avrebbe dovuto effettuare la trasferta presso il proprio Comune il giorno antecedente la disputa dell’incontro, dichiarando al contempo di rinunciare espressamente all’indennizzo previsto in proprio favore. Il ricorso è infondato e va respinto. Esaminata la documentazione rilasciata lo scrivente Giudice ritiene che non possano essere prese in considerazione le doglianze avanzate dalla società FUTSAL PISTOIA per cui è da considerarsi rinunciataria a tutti gli effetti. Come è noto la nozione di forza maggiore, pur non richiedendo l’impossibilità assoluta, richiede che il mancato verificarsi dell’evento sia imputabile a circostanze indipendenti, straordinarie ed imprevedibili, le cui conseguenze sarebbe stato impossibile evitare malgrado tutta la diligenza posta in essere. Nel caso di specie la società ricorrente non ha adottato un comportamento sufficientemente diligente, avendo liberamente ed imprudentemente deciso di partire il giorno stesso in cui si sarebbe dovuto disputare l’incontro presso una località assai lontana, anziché con un giorno di anticipo così come previsto anche dalle norme relative ai campionati dettate nel C.U. n.01/22, secondo le quali, in tema di riconoscimento di forza maggiore, è stato stabilito che “Con riferimento all’art. 55 delle NOIF, le Società di Serie A Maschile e Femminile hanno l’obbligo di raggiungere il Comune sede del Campionato e delle gare di Play Off il giorno prima della disputa delle stesse”. Il predetto articolo, infatti, è stato predisposto dalla Divisione Calcio a Cinque proprio al fine di garantire con la massima certezza la disputa di tutti gli incontri del campionato di Serie A da parte delle Società iscritte a tale campionato. Osservato tuttavia che, nel caso in esame, se non fosse stato indetto lo sciopero generale che ha coinvolto l’intero sistema di trasporto aereo nazionale, la Società avrebbe potuto raggiungere in tempo utile la destinazione avendo acquistato per tempo i biglietti aerei, si ritiene equo non comminare, vista la peculiarità degli eventi, la sanzione pecunaria accessoria e di non gravare la stessa dell’indennizzo previsto in favore della Società ospitante, stante la rinuncia in tal senso espressa da quest’ultima nelle proprie memorie difensive tempestivamente depositate. Tanto premesso, visti gli artt. N° 10 del C.G.S., N°53 e 55 delle N.O.I.F ed i C.U. N.01/22.
PQM
a scioglimento della riserva di cui al C.U. N. 171 del 26/10/2022 si decide: - di considerare la soc. FUTSAL PISTOIA rinunciataria alla disputa dell'incontro; - di respingere il ricorso, comminando alla FUTSAL PISTOIA la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0-6 e la penalizzazione di un punto in classifica. - la tassa di reclamo viene addebitata.