CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 3 /2022 – Football Trade S.r.l. c/ Reggina 1914 s.r.l.
Lodo n. 3
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Cons. Raffaele Tuccillo
PRESIDENTE designato ex art. 2, comma 6, del Regolamento arbitrale
Prof. Avv. Massimo Zaccheo
ARBITRO nominato dall’istante
Prof. Avv. Silvio Martuccelli
ARBITRO nominato per la parte intimata, ex art. 2, comma 5, del Regolamento
Nel procedimento arbitrale promosso dalla
Football Trade S.r.l., con sede in Roma, partita IVA e C.F. 15239761008, in persona dell'Agente Sportivo, Amministratore Unico e Legale Rappresentante, con poteri di gestione, sig. Paolo Paloni, rappresentata e difesa dall'avv. Stefano Bosio (codice fiscale BSO SFN 70H20 A794P) del Foro di Bergamo, ed elettivamente domiciliata presso lo Studio del medesimo, in Bergamo, Via Don Carlo Botta, n. 9,
- Parte istante -
contro
la Reggina 1914 s.r.l., in personale del legale rappresentante p.t.,
- Parte intimata –
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con domanda di arbitrato datata 23 febbraio 2022, proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, l’Agente Sportivo Football Trade s.r.l., con il patrocinio dell’avv. Stefano Bosio, avanzava richiesta di pagamento, nei confronti della Reggina 1914 s.r.l., della somma di euro 87.885,25, oltre IVA al 22% e interessi moratori, ai sensi dell’art. 5, d.lgs. n. 231 del 2002, dalla data del dovuto al saldo effettivo. Chiedeva, inoltre, di condannare l’intimata al pagamento delle spese legali e delle spese della procedura arbitrale, incluso il rimborso dei diritti ed onorari di funzionamento dell’organo arbitrale. Indicava come arbitro di parte il Prof. Avv. Massimo Zaccheo, il quale ha ritualmente accettato la nomina.
La parte istante fondava la propria richiesta sulla base di tre contratti stipulati con l’intimata nelle date del 13 luglio 2019, 30 dicembre 2019 e 2 gennaio 2020, relativi alle attività prestate dall’istante, in favore dalla Reggina 1914 s.r.l., per il tesseramento di tre calciatori (Davide Bertoncini, Nicola Bellomo e Daniele Lotti), nonché in relazione al pagamento dell’ulteriore somma complessiva di euro 20.000,00 quale corrispettivo dovuto per l’attività svolta in merito al contratto di mandato sottoscritto in data 5 ottobre 2020 per l’opera di consulenza, assistenza e intermediazione nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Andrea Marcucci. In seguito all’inadempimento della parte intimata, le parti stipulavano un contratto di transazione, sottoscrivendolo in data 29 novembre 2021, attraverso il quale si prevedeva il pagamento della complessiva somma di euro 121.000,00, mediante 8 rate mensili. Le modalità di pagamento e l’importo da corrispondere erano quindi modificate con ulteriore scrittura privata del 3 dicembre 2021. L’intimata, tuttavia, dopo aver parzialmente provveduto al pagamento della rata del 30 novembre 2021 e aver rispettato la scadenza prevista per il 31 dicembre 2021, ometteva completamente di saldare la scadenza fissata per il 31 gennaio 2022. Parte intimata non provvedeva a costituirsi in giudizio nei termini di Regolamento; pertanto, ai sensi dell’art. 2, comma 5, dello stesso Regolamento, il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI designava, quale arbitro della Parte intimata, il Prof. Avv. Silvio Martuccelli, che ha ritualmente accettato la nomina.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di presidente, indicandolo nella persona del Cons. Raffaele Tuccillo, il quale ha accettato la nomina.
La prima data di celebrazione dell’udienza è stata fissata il 7 aprile 2022, in modalità telematica, per il prescritto tentativo di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale, il Collegio Arbitrale dava atto della presenza della sola parte istante, risultando regolarmente citata e non comparsa la parte intimata; preso atto, pertanto, dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, anche sulla scorta di quanto disposto, in particolare, dall’art. 5, comma 5, del Regolamento in caso di assenza di una delle parti all’udienza fissata per il tentativo obbligatorio di conciliazione, dichiarava il tentativo esperito senza successo e fissava la successiva udienza di discussione per il 27 aprile 2022.
All’udienza di discussione, perdurante l’assenza della parte intimata, la Football Trade s.r.l., parte istante, come sopra rappresentata e difesa, collegata in teleconferenza, concludeva insistendo per l’accoglimento integrale della domanda.
Su tali premesse, il Collegio si è riunito in camera di consiglio, emettendo il dispositivo prescritto dal Regolamento all’unanimità dei Componenti.
In Diritto
L’istanza è fondata e merita accoglimento.
L’agente sportivo istante ha adeguatamente allegato e provato di essere creditore della società intimata del credito indicato nella medesima istanza di arbitrato.
In particolare, le parti concludevano tre distinti contratti di rappresentanza nel 2019 e nel 2020, mediante i quali l’istante si impegnava a curare gli interessi della predetta società intimata, prestando la propria opera di rappresentanza, consulenza e intermediazione in relazione al
tesseramento dei calciatori Davide Bertoncini, Nicola Bellomo e Daniele Lotti. Le due società, in relazione a tali contratti, stipulavano un atto di transazione, in data 15 dicembre 2020, mediante il quale era convenuto il pagamento in 14 rate mensili della somma di euro 149.000,00, oltre IVA. Veniva, inoltre, sottoscritto ulteriore contratto di mandato, in data 5 ottobre 2020, per l’opera di consulenza, assistenza e intermediazione nelle trattative dirette alla gestione del contratto di prestazione sportiva del calciatore Andrea Marcucci, del 5 ottobre 2020.
In considerazione dell’inadempimento della intimata al pagamento degli importi indicati nel contratto di transazione del 15 dicembre 2020 e nel contratto di mandato del 5 ottobre 2020, l’istante introduceva un procedimento arbitrale ai sensi dell’art. 22 del Regolamento degli agenti sportivi CONI dinanzi al Collegio arbitrale presso il Collegio di Garanzia dello Sport del CONI. Nelle more della definizione del giudizio, le parti raggiungevano un nuovo accordo transattivo, in ragione del quale la parte istante comunicava la rinuncia al procedimento arbitrale introdotto. Il Presidente del Collegio di Garanzia dello Sport del CONI, pertanto, in data 1° dicembre 2021, dichiarava la cessazione della materia del contendere e la conseguente estinzione del procedimento per sopravvenuta carenza di interesse (doc. 4 del fascicolo di parte istante). L’odierna istanza ha ad oggetto l’inadempimento al contratto di transazione sottoscritto tra le parti il 29 novembre 2021 (doc. 1 del fascicolo di parte istante), come modificato in data 3 dicembre 2021 (doc. 2 del fascicolo di parte istante).
In particolare, nel contratto del 29 novembre 2021, dopo aver descritto nelle premesse le vicende che avevano interessato i rapporti contrattuali intercorsi tra le stesse, le parti prevedono espressamente che la Reggina 1914 s.r.l. è tenuta al pagamento della somma di euro 121.000,00, oltre IVA, da eseguirsi in 8 rate: 1 rateo iniziale, pari ad euro 16.000,00, oltre IVA, alla scadenza del 30 novembre 2021; 7 ratei mensili, ognuno pari ad euro 15.000,00, oltre IVA, a far data dal 31 dicembre 2021, sino al 30 giugno 2022.
Resta espressamente inteso tra le parti che, in caso di mancato pagamento di una delle rate nei termini concordati, previa diffida ad adempiere e decorsi dieci giorni lavorativi dalla ricezione della stessa, in assenza di pagamento, la Società obbligata decadrà dal beneficio del termine e l’agente sportivo sarà libero di agire per il recupero di tutto quanto ancora spettante, in unica soluzione. Con il contratto del 3 dicembre 2021, le parti modificavano l’importo dell’ultima rata di pagamento prevista con il contratto del 29 novembre 2021, rideterminandola da euro 15.000,00, ad euro 10.000,00.
Parte ricorrente, a questo punto, allegava l’inadempimento della intimata al pagamento della rata di pagamento fissata per il 31 gennaio 2022, contestando l’inadempimento mediante diffida ad adempiere, inviata a mezzo PEC in data 5 febbraio 2022.
Come noto, in applicazione degli artt. 1218 e 2697 c.c., per come interpretati con orientamento costante e pienamente condivisibile dalla giurisprudenza di legittimità (si veda, tra le altre, Cass. civ., sez. un., 30 ottobre 2001, n. 13533), il creditore è tenuto a provare la fonte del proprio diritto di credito e la scadenza del termine, mentre è sufficiente che si limiti ad allegare l’inadempimento del soggetto obbligato. Nel caso di specie, la fonte dell’obbligazione, il relativo importo e la scadenza del termine dell’adempimento sono stati adeguatamente provati dall’istante mediante deposito dei citati contratti di transazione e della PEC inviata alla Reggina 1914 s.r.l., contenente la diffida ad adempiere. La parte intimata, non costituendosi, non ha allegato né fornito elementi istruttori idonei a dimostrare l’adempimento ovvero altra causa di estinzione dell’obbligazione.
Ne discende che la Reggina s.r.l. deve essere condannata al pagamento, in favore della Football Trade s.r.l., della somma di euro 87.885,25, oltre IVA al 22%, e interessi moratori, nella misura determinata dall’art. 5 d.lgs. n. 231 del 2002, dall’inadempimento – in conformità a quanto previsto dall’art. 4, comma 1, del citato d.lgs. n. 231 del 2002 – al saldo.
Le spese legali del presente giudizio seguono la soccombenza e sono determinate d’ufficio come in dispositivo, tenendo conto della attività istruttoria e difensionale svolta, mentre non può trovare accoglimento la domanda diretta a ottenere il pagamento delle spese legali, per come previste dal contratto di transazione del 29 novembre 2021, in favore dell’Avvocato Bosio, trattandosi di soggetto estraneo al presente giudizio, di pretesa estranea alle competenze dell’organo arbitrale e in mancanza di prova del pagamento da parte della Footbal Trade s.r.l. in suo favore.
Il pagamento dei diritti amministrativi, degli onorari dell’organo arbitrale e delle spese generali, determinati, in ossequio alla Tabella vigente, sulla base del valore della controversia e dell’attività dell’organo arbitrale, seguono la soccombenza e vengono poste a carico della intimata, fermo il vincolo di solidarietà tra le parti, come specificato in dispositivo.
P.Q.M.
Il Collegio Arbitrale, definitivamente pronunciando all’unanimità, accoglie l’istanza arbitrale di cui in epigrafe, per le ragioni di cui in motivazione e, per l’effetto:
condanna l’intimata Reggina 1914 s.r.l. al pagamento, in favore della Football Trade S.r.l., della somma di € 87.885,25, oltre IVA al 22% e interessi moratori, come indicati in motivazione, dalla data dell’inadempimento sino al saldo effettivo.
Dispone, a carico della intimata Reggina 1914 s.r.l., salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento degli onorari in favore del Collegio Arbitrale, ai sensi dell’art. 9, comma 6, del Regolamento, quantificati in € 10.000,00, così ripartiti: al Presidente
€ 4.000,00; a ciascun Arbitro € 3.000,00, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Condanna l’intimata Reggina 1914 s.r.l. al pagamento delle spese legali, in favore della parte istante, pari ad € 1.750,00, oltre accessori di legge.
Condanna l’intimata Reggina 1914 s.r.l. alla rifusione, in favore dell’istante Football Trade S.r.l., dei diritti amministrativi di cui ai punti 1.1.a e 1.2.a della “Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese”, approvata con deliberazione della Giunta Nazionale n. 4 del 27 gennaio 2020.
Dispone, a carico dell’intimata, salvo il vincolo di solidarietà con diritto di rivalsa in favore della parte diligente, il pagamento delle spese generali in favore del CONI, di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 1.000,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso nella sede arbitrale di Roma, in data 27 aprile 2022.
Il Presidente
F.to Raffaele Tuccillo Roma, 27 aprile 2022
L’Arbitro
F.to Massimo Zaccheo Roma, 6 maggio 2022
L'Arbitro
F.to Silvio Martuccelli Roma, 6 maggio 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 6 maggio 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport