CONI – Collegio di Garanzia dello Sport in funzione Arbitrale – coni.it – atto non ufficiale – Lodo Arbitrale n. 8 /2022 – Akim Benali c/ Genoa CFC S.p.A.
Lodo n. 8
Anno 2022
COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT DEL CONI LODO ARBITRALE
COLLEGIO ARBITRALE COMPOSTO DA
Prof. Avv. Virginia Zambrano
PRESIDENTE nominato ex art. 2, comma 6, del Regolamento
Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini
ARBITRO nominato dalla Parte istante
Avv. Barbara Agostinis
ARBITRO nominato dalla Parte intimata
Nel procedimento arbitrale promosso da
Sig. Akim Benali, nato a Creteil (Francia), il 21 luglio 1978, residente in Limeil Brevannes (Francia), Alle du Cedre 1, C.F. BNLKMA78L21Z110Z; agente iscritto nel Registro Federale – elenco degli agenti sportivi domiciliati con il n. 1107, come rappresentato e difeso nel presente procedimento, giusta procura speciale allegata, dall’Avv. Giandonato Marino del Foro di Foggia, C.F. MRNGDN88S05C514C, PEC giandonato.marino@avvocatifoggia.legalmail.it e dall’Avv. Francesca Marino del Foro di Foggia, C.F. MRNFNC85C60C514N, PEC francesca.marino@avvocatifoggia.legalmail.it, elegge domicilio presso lo studio dei medesimi, sito in Foggia (Fg), alla Piazza Giordano, 13/C;
- Parte istante -
contro
Genoa CFC S.p.A. (P.I. 00973790108), con sede in Genova Pegli, Via Ronchi, n.67, in persona del legale rappresentante pro tempore, affiliata alla Federazione Italiana Giuoco Calcio, come rappresentata e difesa dall’Avv. Anna Cerbara del Foro di Genova, con studio in via 20 Settembre, 1/5, dove elegge domicilio, PEC anna.cerbara@ordineavvgenova.it e anna.cerbara@gmail.com ;
- Parte intimata -
***
1. Sede dell’Arbitrato
La sede dell’Arbitrato è stata fissata in Roma, presso il CONI. Le udienze arbitrali si sono svolte anche avvalendosi di modalità telematiche su piattaforma Microsoft Teams.
2. Regolamento arbitrale
Il presente procedimento è stato instaurato in virtù del Regolamento arbitrale (approvato con deliberazione del Consiglio Nazionale CONI n. 1654 del 17 dicembre 2019) dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI, in funzione arbitrale irrituale, per la risoluzione delle controversie previste dall’art. 22, comma 2, del Regolamento CONI degli Agenti Sportivi, approvato con deliberazione n. 1630 del Consiglio Nazionale del 26 febbraio 2019.
In Fatto
Con istanza di arbitrato n. 31/2022 del 3 giugno 2022 - proposta ai sensi dell’art. 22, comma 2, del Regolamento Agenti CONI, dall’Agente Sportivo Akim Benali contro il Genoa CFC S.p.A. - parte istante avanzava richiesta di pagamento della somma di euro 500.000,00 (cinquecentomila/00), oltre accessori ed interessi, nei confronti della Società Genoa CFC S.p.A., contestualmente indicando, come proprio arbitro di parte, il Prof. Avv. Tommaso Edoardo Frosini, il quale ha ritualmente accettato la nomina in data 7 giugno 2022. La Parte istante fonda la richiesta in forza di contratto di mandato in esclusiva, conferito dalla Società in data 29 novembre 2021 (e con scadenza al 31 dicembre 2021), avente ad oggetto l'attività di assistenza nell'ambito delle trattative dirette alla stipula del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Abdoulaye Tourè.
Parte intimata si costituiva in giudizio nei termini previsti dal Regolamento Arbitrale di settore e provvedeva, ai sensi dell’art. 2, comma 4, del Regolamento, a nominare, come arbitro di parte, l’Avv. Barbara Agostinis, che ha ritualmente accettato la nomina in data 8 giugno 2022.
I due arbitri nominati hanno convenuto per la nomina del terzo arbitro con funzioni di Presidente, indicandolo nella persona della Prof.ssa Avv. Virginia Zambrano che, con dichiarazione dell’11 giugno 2022, ha accettato la nomina.
La data di celebrazione della prima udienza veniva fissata il 20 giugno 2022 in modalità telematica (per effetto delle note disposizioni dovute all’emergenza epidemiologica ex COVID-19) per il prescritto tentativo obbligatorio di conciliazione.
Alla richiamata udienza arbitrale comparivano l’Avv. Giandomenico Marino, per parte istante, e l’Avv. Anna Cerbara, per parte intimata. Era presente per la Segreteria del Collegio il dott. Dario Bonanno. All’esito della prima udienza il Collegio, preso atto dell’impossibilità di addivenire ad una conciliazione tra le parti, dichiarava esperito senza successo l’obbligatorio tentativo e fissava al 5 luglio 2022, ore 9.30, la successiva udienza di discussione, concedendo alle parti termine fino al 30 giugno 2022 per il deposito delle memorie autorizzate.
Veniva in tal senso emanata apposita Ordinanza del 20/22 giugno 2022 (prot. n. 00746/2022). L’udienza del 5 luglio – a causa dell’indisponibilità, per ragioni di salute, di un componente del collegio arbitrale – era differita al 19 luglio 2022, ore 9.30. All’udienza di discussione in videoconferenza dinanzi al Collegio del 19 luglio 2022 comparivano regolarmente i difensori delle parti e, per la Segreteria del Collegio, il dott. Dario Bonanno. Il Collegio Arbitrale, nel rispetto del contraddittorio, passava ad ascoltare i difensori delle parti, concedendo - su richiesta della difesa - ulteriore termine sino al 21 luglio 2022, ore 24.00, per il deposito di memoria di replica della difesa, e termine sino al 22 luglio 2022, ore 24.00, a parte istante. Il Collegio arbitrale stabiliva, quindi, di riunirsi il 26 luglio 2022, ore 9.30, per la camera di consiglio.
In Fatto
Pare a codesto Collegio che la decisione non possa andare disgiunta da un attento e complessivo esame della vicenda volto ad evidenziare quei profili del fatto su cui intessere il ragionamento giuridico. Nella specie, la controversia origina dalla stipula di un contratto di mandato fra il Genoa e il Sig. Akim Benali, avente ad oggetto l’attività di assistenza nell’ambito delle trattative dirette alla stipula del rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Abdoulaye Touré.
Il contratto di mandato era stipulato in data 29 novembre 2021, con durata fino al 31 dicembre 2021. Il mandato, sottoscritto dalle parti, era quindi regolarmente depositato il 1° dicembre 2021 (unitamente al versamento dei diritti amministrativi di segreteria), ex art. 21, commi 18 e 19, Regolamento Agenti Sportivi FIGC, presso la Commissione Federale Agenti.
L’interesse del Genoa alla stipula del contratto di mandato con il Sig. Akim Benali, per il rinnovo del contratto di prestazione sportiva del calciatore Touré, riposava sulla esigenza di assicurarsene le prestazioni fino al 2025. Il calciatore risultava, infatti, tesserato con il Genoa CFC
S.p.A. già a partire dal 28 agosto 2021, sulla base di un contratto di prestazione sportiva (CONTRATTO N. 0003151960/21) che lo vincolava fino al 30 giugno 2023. Nel contratto di mandato le parti pattuivano quindi – per l’espletamento dello stesso da parte del Sig. Akim Benali
– l’erogazione, a suo favore, di una somma forfettaria di Euro 750.000,00 (settecentocinquantamila/00), da dividersi (ex clausola 4 del contratto di mandato) in 3 ratei di pari importo (Euro 250.000,00), con scadenza al: 1) 30 dicembre 2021; 2) al 31 marzo 2022; 3) 1° dicembre 2022. Per parte istante, il contratto fra il Genoa ed Abdoulaye Touré veniva regolarmente concluso in data 31 dicembre 2021, vincolandosi il calciatore a partire dal 1° luglio 2022 fino al 30 giugno 2025. A dispetto del corretto adempimento del mandato da parte dell’agente/istante, si doleva parte istante del fatto che i termini (di cui alla clausola 4 del contratto di mandato) relativi al versamento rateale al Sig. Akim Benali di quanto pattuito fossero spirati (almeno per le prime due rate) senza che il Genoa CFC S.p.A. avesse corrisposto la somma pattuita e al cui adempimento la Società pure si era obbligata. Spirato il termine, e consolidatosi l’inadempimento, il Sig. Benali (per il tramite dell’Avv. Giandonato Marino) faceva quindi pervenire al Genoa CFC, in data 16 maggio 2022, formale messa in mora per il pagamento della somma di euro 500.000,00= oltre IVA e interessi; importo corrispondente ai primi due ratei (entrambi, appunto, non versati). Alla luce di quanto premesso, parte istante chiede che si riconosca: a) l’ammissibilità della istanza, secondo quanto previsto dall’articolo 3.2 del Regolamento arbitrale dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport di cui all’art. 12 bis dello Statuto del CONI; b) il diritto dell’istante al quantum debitum alla luce dell’inadempimento del Genoa; c) in via assolutamente gradata, ed eventuale, il diritto del Sig. Akim Benali al risarcimento del danno sofferto a causa dell’inadempimento.
Costituitosi ritualmente il Genoa, parte intimata eccepiva, con memoria del 13 giugno 2022, l’infondatezza delle pretese di parte ricorrente. E, in vero, parte intimata rilevava come già in data 9 febbraio 2022 fosse pervenuta (ma a firma dell’Avv. Del Re, probabilmente in veste di legale del Sig. Akim Benali) regolare intimazione di pagamento relativa al 1° rateo (pari a Euro 250.000,00) scaduto e non pagato. La società/parte intimata dichiarava di aver dato riscontro, in data 23 marzo 2022, ore 10.27, alla mail di invito ad adempiere da parte dell’allora legale, Avv. Del Re per conto del Sig. Akim Benali, negando che alcun contratto di rinnovo fosse mai stato sottoscritto con il calciatore. Essa si doleva del fatto che, in realtà, solo a seguito del negativo riscontro alla diffida (vale a dire, solo successivamente alla mail del 23 marzo 2022) e comunque con mail che recava un orario di invio successivo alla prima (mail del 23 marzo 2022 - ore 12.20, indirizzata peraltro esclusivamente all’Ufficio tesseramenti LNP/A) si allegasse il contratto con il calciatore Touré. Il 24 marzo 2022 l’Ufficio Tesseramento della LNP/A indirizzava al Genoa e all’Avv. Del Re comunicazione con la quale si dichiarava nullo e privo di effetti il contratto stipulato con il calciatore in quanto non solo depositato tardivamente, ex art. 3.2 dell’Accordo Collettivo FIGC-LNP/A-AI, ma recante lo stesso numero di protocollo di quello depositato in data 31 agosto 2021. La società intimata dichiarava inoltre che, con mail del 24 marzo 2022, ore 11.59, il legale dell’agente insisteva per la conclusione del contratto. In data 25 marzo 2022, il Sig. Diodato Abagnara, per conto del Genoa, inviava PEC di conferma all’Avv. Del Re relativa all’annullamento del contratto di prestazioni sportive del calciatore Touré. Il 28 marzo 2022 il Genoa chiedeva, quindi, copia del contratto dichiarato nullo che, in data 29 marzo 2022, era dunque trasmesso alla società. Alla luce di quanto premesso la società chiede si accerti a): l’inammissibilità e/o improponibilità dell’istanza arbitrale per scadenza del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento Arbitrale; in subordine, b) l’inammissibilità e/o improponibilità dell’istanza arbitrale quanto meno in relazione al primo rateo con scadenza al 30 dicembre 2021 e, nel merito, c) l’infondatezza della domanda per mancato conseguimento dell’oggetto del mandato e, di conseguenza, inammissibilità e/o improcedibilità della domanda di risarcimento danni in quanto genericamente formulata e non dimostrata.
In Diritto
1 . S ull’ ina mmi ss ib i li tà e / o improponib il ità de ll’ i sta nza a rbitra le ex art. 3.2 del Regolamento Arbitrale – L’istanza è solo in parte fondata e la parziale fondatezza trae alimento dalla questione circa la corretta interpretazione da conferire all’espressione “violazione contestata” di cui all’art.
3.2 del Regolamento arbitrale. Sul punto, come noto, la giurisprudenza del Collegio appare divisa fra chi sostiene, alla luce di una interpretazione letterale della norma, che il termine dei 20 gg. decorra dalla “violazione contestata” (da ultimo, inter alia, Collegio Arbitrale, lodo n. 6/22 del 25 maggio 2022) e quanti sostengono che sia più corretta l’interpretazione volta a porre l’accento sulla effettiva “contestazione della violazione”. Sì che solo a seguito di un invito ad adempiere, o comunque, di un atto formale di contestazione della violazione scatterebbe il decorso del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale (in tal senso, cfr. la Relazione annuale sulla giurisprudenza del Collegio di Garanzia dello Sport per l’anno 2021 e, inter alia i lodi n. 10/2021 Tateo vs. Curcio e lodo 4/2022 WSA Srl vs. Genoa CFC Spa). La controversa lettura della norma in esame è ben lungi dal trovare composizione ed è profilo su cui, sia pure con opposte motivazioni (tutte valide sul piano del ragionamento giuridico ad esse sottese), si è consolidata la non univoca giurisprudenza del Collegio.
Come noto, a sostegno della prima posizione, si è ritenuto giochi il tenore letterale della previsione regolamentare, nonché l’irragionevolezza di ogni soluzione che rimetta a parte interessata la scelta del “quando” contestare la violazione commessa e, dunque, determinare il conseguente decorso del termine di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Cosa che, si ritiene, sia contraria alla “ratio” ispiratrice della norma oltre che ad ogni principio logico e giuridico (da ultimo, Lodo 6/2022 S10 Sport vs Reggina 1914).
In senso opposto si è, invece, sostenuto che occorra più propriamente intendere l’espressione “violazione contestata” nel senso di esigere una formale contestazione della violazione dalla quale decorrerebbe il termine perentorio dei 20 gg. A tanto depone la circostanza che sia pur sempre il creditore a dover valutare la rilevanza della condotta inadempiente e a decidere se tollerarla o meno. Il tutto, ovviamente e comunque, salvo il verificarsi degli effetti della prescrizione del diritto del creditore in presenza di una sua protratta inerzia.
Orbene, ritiene codesto Collegio di aderire alla tesi che individua il dies a quo per il decorso dei 20 gg. di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale a partire dall’atto di “contestazione della violazione”. A tanto depone (cfr., per tutti, Lodi n. 10/2021, e n. 4/2022) la circostanza che si inficerebbe, a diversamente opinare, l’utilità e con essa l’operatività della funzione di giustizia dell’istituto arbitrale, volto a soddisfare esigenze di economia processuale. Ma v’è di più. Se è vero che quelle in danaro sono obbligazioni portabili (art. 1182 c.c.) per le quali la costituzione in mora è automatica (o ex re - art. 1219 c.c.), è anche vero che la contestazione della violazione (recte dell’inadempimento), lungi dal configurarsi come “messa in mora”, ottempera comunque alla funzione di rammentare al debitore che v’è una prestazione e questa non è stata eseguita. In questo senso, la contestazione della violazione (recte dell’inadempimento) è manifestazione, ex latere creditoris, di un principio di correttezza e buona fede che mira altresì ad evitare un abuso del ricorso al processo. Tanto senza considerare che seguendo questa lettura, ad acquisire funzione è la stessa previsione del termine perentorio di 20 gg. di cui all’art. 3.2 Regolamento arbitrale, dovendosi esso intendere quale tempo ulteriore concesso alle parti (a seguito della contestazione) per addivenire ad una eventuale composizione della controversia, prima che la competenza si radichi in capo al Collegio arbitrale.
Del resto, che tutta la normativa di cui si discute sia votata a creare le condizioni per un rapido accordo è confermato dalle esigenze di celerità che assistono il procedimento e dal carattere irrituale dell’arbitrato per dare spazio, appunto, a quelle esigenze di giustizia, equità, correttezza che, in ambito sportivo, devono ispirare l’attività di quanti operano nel settore. Onde, l’interpretazione sistematica verso cui si inclina appare maggiormente in linea con la ratio della norma e riceve, altresì, conferma dal fatto che – non a caso – il primo atto del Collegio è quello di tentare appunto la conciliazione e, cioè, di verificare se esistano le condizioni per una non conflittuale risoluzione della controversia.
Ciò posto, chiamato il Collegio ad esprimersi sul punto dell’ammissibilità/improponibilità della istanza arbitrale, si evidenzia la necessità logica e giuridica di distinguere fra la situazione conseguente al mancato pagamento del primo rateo con scadenza 30 dicembre 2021 e quella relativa alla contestazione del mancato adempimento relativo alla scadenza della 2° rata maturata in data 31 marzo 2022. Sul primo profilo, quello relativo all’inammissibilità/improponibilità della domanda arbitrale ex art. 32.2 del Regolamento arbitrale per decorso del termine di 20 gg., non pare che, quanto agli effetti, la conclusione muti se si accolga l’una o l’altra lettura interpretativa dell’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Se, infatti, è vero che, con comunicazione del 16 maggio 2022, parte istante invitava formalmente il Genoa ad adempiere al pagamento dei due ratei (l’uno con scadenza 30 dicembre 2021, l’altro con scadenza 31 marzo 2022 e per l’importo complessivo di Euro 500.000,00), è anche vero che, in data 9 febbraio 2022, il Sig. Akim Benali, per il tramite del suo legale (la cui giustificazione dei poteri emerge dalla dichiarazione di cui alla PEC del 9 febbraio 2022), già inviava alla società una prima intimazione ad adempiere avente ad oggetto il mancato pagamento del 1° rateo con scadenza 30 dicembre 2021, pari ad Euro 250.000,00. L’intimazione – come noto – è atto giuridico cui non trovano applicazione le previsioni in tema di vizi del volere e/o di capacità e, in tal senso, la stessa procura può anche essere oralmente conferita. Ne consegue che, laddove si segua (come pare preferibile) la tesi che individua il dies a quo in quello della “contestazione della violazione”, si deve ritenere che il potere di adire il Collegio si consumi (per dir così) entro 20 gg. dalla effettuata intimazione. La parte, in altri termini, avrebbe dovuto presentare istanza di arbitrato nei 20 gg. successivi all’intimazione del 9 febbraio 2022, cosa che non è stata fatta, dovendosi allora concludere per la sicura tardività della rimessione dell’istanza arbitrale al Collegio di cui al 3 giugno 2022 e, dunque, per la sua inammissibilità, almeno in rapporto alla prima rata con scadenza 30 dicembre 2021. In senso contrario non vale obiettare che, ad opinare diversamente, si costringerebbe “il creditore ad agire dinanzi al Collegio di Garanzia dello Sport del CONI separatamente per ogni singola rata scaduta” (così p. 6 Memoria autorizzata). In discussione, infatti, non è la decisione del creditore sul “quando” agire, ma il fatto che, nella specie, sia la manifestazione della volontà di non più tollerare ritardi nell’adempimento a far decorrere - a preferire, appunto, la tesi della “contestazione della violazione” - il termine di 20 gg. di cui all’art. 3.2 del Regolamento arbitrale. Ed infatti, se è vero che è rimesso al creditore valutare quando l’inadempimento sia grave, sì da giustificare l’azionabilità del credito vantato, è anche vero che tale facoltà non si spinge al punto da lasciare il debitore totalmente esposto alle scelte del creditore che, certo libero di decidere sul se esigere o meno la prestazione dal debitore, non può poi anche disporre degli effetti a tale atto conseguente (nella specie, il decorso dei 20 gg. per azionare la pretesa dinanzi al Collegio arbitrale). Si deve concludere, quindi, che la prima diffida, intervenuta il 9 febbraio 2022, faccia logicamente scattare il termine di decadenza di 20 gg. Discorso diverso deve farsi, invece, per quanto attiene al mancato pagamento della seconda rata con scadenza al 31 marzo 2022. Infatti, ad accogliere la tesi che guarda al concetto di “contestazione della violazione”, l’istanza di arbitrato presentata in data 3 giugno 2022 deve ritenersi presentata nei termini, facendo seguito all’invito ad adempiere di cui al 16 maggio 2022. A fronte dell’eccezione di decadenza sollevata da parte intimata, il Collegio ritiene che, per le divisate ragioni, l’istanza del Sig. Akim Benali sia, dunque, fondata solo in parte.
2 . S ull’ e ffe ttivo a de mpime nto de l c ontra tto di ma nda to e sul c re dito vanta to – Precisato quale sia il dies a quo dal quale far decorrere il termine che radica la competenza in capo al Collegio arbitrale, pare evidente che ulteriore punctum dolens della questione sia quello relativo all’effettivo, corretto adempimento al contratto di mandato. Riconosciuta parzialmente ammissibile l’istanza di arbitrato, risulta manifesto come – al fine di riconoscere la fondatezza della pretesa avanzata dall’agente Sig. Benali per aver egli adempiuto al mandato conferitogli dal Genoa – si tratti di verificare se l’adempimento vi sia stato o meno. Orbene, vale la pena precisare che il contratto di mandato sia stato definito “contratto misto normativo, che assume la forma di contratto neutro di mandato”, la cui disciplina attinge, per un verso, al codice civile e, per l’altro, alla tipologia ed alle condizioni indicate dal regolamento italiano vigente all’epoca del contratto (Cass., 20 settembre 2012, n. 15934). Non a caso è pubblicato sul sito della FIGC un modello tipo nel cui rispetto le parti devono fare riferimento. Le parti del contratto, accanto ad una serie di requisiti minimi indefettibili (art. 21 Regolamento Agenti sportivi CONI), sono poi libere di negoziare ulteriori aspetti (così, ad esempio, per il compenso ovvero per la possibilità di apporre eventuali clausole), il tutto, però, nel rispetto delle regole dell’ordinamento sportivo di calcio, “che prevedono garanzie formali e sostanziali in favore dei giocatori” (così, ancora, i giudici di Cass., 2012/15934). Proprio per esigenze di trasparenza e tutela dei giocatori è stabilito che il contratto di mandato sia poi depositato presso la federazione sportiva nazionale professionistica nel cui ambito opera l’agente, a pena di inefficacia, entro 20 gg. dalla data di stipula. A tutela del giocatore
- e per assicurargli la massima protezione in relazione alla corretta applicazione della disciplina interna – è, altresì, la regola che prevede l’istituto della domiciliazione per quegli agenti che, inter alia provenienti da altro Stato dell’Unione Europea, non abbiano, però, superato prove analoghe a quelle previste nel nostro ordinamento (art. 12 DM per le politiche giovanili e lo sport del 24 febbraio 2020). Ora, nell’ambito della propria autonomia negoziale, e avuto riferimento alla clausola 2 del contratto fra il Sig. Akim Benali e il Genoa CFC, le parti hanno sia pattuito il corrispettivo (Euro 750.000,00) sia la relativa modalità di pagamento (consistente nella summenzionata rateizzazione, secondo quanto si desume dalla lett. a) della clausola 4 del contratto). Come era in loro potere, tuttavia, l’efficacia dell’accordo è stato condizionato (Clausola 4, lett. b, del contratto di mandato) al verificarsi di 4 condizioni, fra cui il c.d. “visto di esecutività” da parte della FIFA/FIGC/ LNP A.
Come noto, infatti, una volta stipulato il contratto con il calciatore, questo DEVE essere depositato, per il tramite della LNP/A, presso la Federazione, al fine di ottenere l’approvazione. Si tratta di una fase importante la cui funzione è quella di verificare che il contratto depositato sia conforme a quello tipo. Il controllo di cui si discorre non solo è disposto a tutela degli interessi degli atleti, ma è anche volto a soddisfare esigenze di certezza proprie dell’ordinamento sportivo. Il deposito si fa qui premessa necessaria per il dispiegarsi di quell’attività di controllo di cui si diceva, che si atteggia a vera e propria condizione di efficacia e di validità dell’atto, giacché la relativa approvazione sottende il controllo dei requisiti formali e sostanziali dello stesso. In quest’ottica, si comprende come sia la stessa Federazione a predisporre moduli che contengono già delle vere e proprie condizioni generali di contratto (art. 4, l. 91/1981). Né sfugge che la norma in esame imponga: a) la forma scritta; b) la conformità al contratto tipo predisposto; c) il deposito dello stesso presso la federazione (ex comma 2, art. 4, l. 91/1981); d) l’approvazione da parte di questa. L’adozione della forma scritta è, dunque, funzionale al dispiegarsi di un controllo che investe profili di forma e di sostanza al tempo stesso (tra questi, la verifica che il contratto di lavoro sia effettivamente conforme a quanto stabilito nel contratto collettivo o che rispetti effettivamente l’imposizione di determinate clausole). Il contratto individuale si configura, così, come una fattispecie a formazione progressiva in cui le varie fasi descritte contribuiscono al perfezionamento della fattispecie, laddove la violazione di una specifica prescrizione dell’ordinamento sportivo ridonda in una “inidoneità funzionale del contratto medesimo nell’ordinamento sportivo” (Cass., 81/4845). E, dunque, nella nullità.
Che non si tratti di un mero controllo amministrativo è prova la circostanza che l’approvazione del contratto da parte della FIGC si erge a condicio iuris per la validità del contratto di prestazione sportiva (Cass., 99/11462), trattandosi di previsione posta a tutela del giocatore.
Né si tratta di profilo, quest’ultimo, che può essere vanificato da una esasperata dilatazione del concetto di autonomia negoziale in grado di “attrarre” il controllo di cui si discorre al mero piano amministrativo. L’autonomia privata, infatti, consente alle parti di accordarsi come loro aggrada, ma solo per realizzare interessi meritevoli di tutela ex art. 1322 c.c. E, tuttavia, non v’è dubbio che il campo dell’autonomia privata si comprima laddove – come nel caso del rapporto di lavoro sportivo – siano in discussione il rispetto di prescrizioni normative volte ad introdurre correttivi per porre rimedio agli squilibri, non solo economici, di partenza. Lo stesso regime di pubblicità che assiste la stipula del contratto di prestazione sportiva è conferma del fatto che qui il legislatore abbia avuto di mira la tutela degli interessi della parte debole del contratto (il calciatore), come dimostra il fatto che il calciatore, laddove la Società non depositi il contratto concluso nei 20 gg . successivi alla stipula, può provvedervi personalmente entro 60 gg.
Il contratto di cui si discorre non solo era stato tardivamente depositato, ma è stato concluso su un modulo recante lo stesso numero di protocollo, ed è per questo inidoneo a raggiungere il suo scopo. Onde infondata appare la richiesta di pagamento avanzata dal Sig. Akim Benali in rapporto alla rata del 31 marzo 2022 e dunque nulla è dovuto in virtù del provvedimento della Lega che dichiara l'inefficacia del contratto.
3 . Sulla richiesta del risarcimento del danno patito dall’ agente - La domanda è inammissibile, dal momento che dal contesto delle numerose allegazioni sostanziali indicate non emergono le ragioni del preteso danno subito dall’agente. La richiesta appare formulata genericamente e, inoltre, non provata e, quindi, appare infondato anche sul piano di una eventuale applicazione dell’art. 1226 c.c., specie ove in discussione sia la non conformità di un contratto al regime garantito dall’ordinamento sportivo.
P.Q.M.
Accoglie in parte l'istanza arbitrale, ma dichiara, per le ragioni su esposte, che infondato è il diritto alla prestazione vantato dall’agente Akim Benali.
Condanna l’agente Benali Akim a rifondere alla Società Genoa CFC S.p.A. i diritti amministrativi nella misura di € 1.500,00 (di cui al punto 1.1.b della "Tabella dei diritti amministrativi, onorari e spese", approvata con deliberazione della Giunta Nazionale del CONI n. 4 del 27 gennaio 2020) e € 1.500,00 (di cui al punto 1.2.b della Tabella).
Dichiara compensate fra le parti le spese di difesa e pone a carico di entrambe le parti, fatto salvo il vincolo di solidarietà fra le stesse, il versamento, a titolo di saldo per onorari e spese di funzionamento dell'Organo, dell'importo di € 22.500,00, così ripartiti: al Presidente € 9.000,00 oltre IVA e CPA, se dovuti; a ciascun Arbitro € 6.750,00, oltre IVA e CPA, se dovuti.
Dispone a carico del soccombente, sig. Akim Benali, il pagamento, in favore del CONI, delle spese generali di cui al punto 2.b.2.2, lett. b), della Tabella, pari ad € 4.500,00.
Dispone la comunicazione del presente lodo alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.
Così deciso all’unanimità, nella sede arbitrale di Roma, in data 26 luglio 2022.
GLI ARBITRI
F.to Virginia Zambrano Salerno, 1° agosto 2022
F.to Tommaso Edoardo Frosini Roma, 1° agosto 2022
F.to Barbara Agostinis Urbino, 1° agosto 2022
Depositato in Roma, presso la Segreteria del Collegio, in data 2 agosto 2022.
La Segreteria del Collegio di Garanzia dello Sport