Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 74 del 23/10/2025
Impugnazione Istanza: Venezia F.C. S.p.A./ LNPB per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” (di seguito, “Contributo di Solidarietà Retrocesse”), previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito, LNPB) e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, nonché di tutti gli ulteriori atti e provvedimenti antecedenti e/o conseguenti, presupposti, collegati e/o consequenziali, anche ove non conosciuti dalla società ricorrente.
Massima: E’ inammissibile il ricorso proposto dalla società nei confronti della LNPB per la declaratoria di illegittimità del “Contributo solidaristico a carico delle società neo retrocesse in Serie B” (di seguito, “Contributo di Solidarietà Retrocesse”), previsto dal Capo I, art. 3, e dal Capo II, art. 7, del Codice di Autoregolamentazione della Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito, LNPB) e dalle relative deliberazioni della LNPB che hanno introdotto le predette disposizioni, per carenza di interesse ad agire avendo espresso voto favorevole all’approvazione della Deliberazione che ha istituito il contributo oggetto di discussione…Giova sottolineare che la Lega Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) è un’Associazione di diritto privato riconosciuta, la cui composizione varia di stagione sportiva in stagione sportiva per effetto del meccanismo di promozione e retrocessione che caratterizza i campionati di calcio. In particolare, con riferimento alle Leghe, lo Statuto della FIGC, all'art. 3, comma 2, precisa che "Le Leghe delle società affiliate alla FIGC svolgono, salvo quanto disposto dal precedente comma, le funzioni di interesse delle società ad esse appartenenti in condizioni di autonomia funzionale”. Sempre lo Statuto della FIGC, al successivo articolo 9, comma 6, prevede che "… il funzionamento di ciascuna Lega è autonomamente organizzato secondo le norme del rispettivo regolamento in aderenza alla normativa federale e ai principi informatori di cui all'art. 3, comma 1, lett. m)". Deve, altresì, aggiungersi che, ai sensi dell'art. 1, comma 4, del proprio Statuto, la LNPB, per lo svolgimento dei suoi compiti, "si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto all'art. 9 dello Statuto Federale, secondo il presente Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione" e che, come facilmente intuibile, lo Statuto ed il Codice di Autoregolamentazione disciplinano l’attività della stessa Lega ed i rapporti con le Associate. Sempre lo Statuto della LNPB, all’articolo 6, disciplina l’Assemblea, precisando, al numero 4, che “partecipano all’Assemblea, sia Ordinaria sia Straordinaria, le società associate nella Lega, salvo quanto previsto al comma 4, lett. h), i), j) del presente articolo. Le società partecipanti all’Assemblea devono essere rappresentate, alternativamente, dal legale rappresentante, da un amministratore indicato nell’elenco di cui all’art. 2 co. 1 lett. c) del presente Statuto, dal Direttore Generale o soggetto incaricato di tale funzione, o da socio che detiene, direttamente o indirettamente, la partecipazione più elevata al capitale avente diritto di voto della società”, e prevedendo, al successivo n. 14, relativo ai Reclami, che “Contro la validità delle Assemblee e delle deliberazioni adottate può essere proposto ricorso innanzi al Tribunale Federale Nazionale ai sensi dell’art. 79 del Codice di Giustizia Sportiva, entro il decimo giorno lavorativo successivo alla data dell’Assemblea da parte delle società presenti e ad essa validamente partecipanti, purché le stesse abbiano presentato riserva scritta prima della chiusura dei lavori dell’Assemblea. Le società che non hanno partecipato all’Assemblea possono proporre reclamo entro il decimo giorno lavorativo successivo a quello di ricevimento del relativo verbale”. Da ultimo, all’art. 37 del medesimo Statuto, al n. 4, viene specificato che “Le deliberazioni degli Organi della Lega aventi efficacia pluriennale, ivi comprese quelle trasposte nel Codice di Autoregolamentazione, sono valide e vincolanti anche per le società che aderiscono alla Lega in stagioni successive a quella in cui la relativa delibera è stata adottata, a seguito dei meccanismi di promozione e retrocessione previsti dai regolamenti sportivi”. Alla luce delle riportate norme e tenuto conto che risulta documentalmente provato che un rappresentante della Società Venezia F.C. S.p.A. ha preso regolarmente parte all’Assemblea della LNPB del 29 giugno 2018, peraltro votando favorevolmente all’approvazione della deliberazione che ha istituito il “Contributo di Solidarietà Retrocesse” oggetto del presente giudizio, deve valutarsi se oggi, con il proposto ricorso, la stessa Società, per il solo fatto di aver modificato il proprio assetto societario, era legittimata ad impugnare la deliberazione in ordine alla quale la stessa in precedenza aveva espresso voto favorevole. Appare utile, a tale proposito, evidenziare che l’articolo 23 del codice civile prevede che le deliberazioni dell'Assemblea dei soci di un'associazione contrarie alla Legge, all'atto costitutivo o allo Statuto, possono essere annullate su istanza degli organi dell'ente, di qualunque associato o del Pubblico Ministero. Tale norma, posta a tutela dei diritti individuali degli associati e delle eventuali minoranze dissenzienti che potrebbero essere penalizzate in sede di assemblea dei soci, chiarisce non solo i soggetti legittimati ad impugnare, ma anche che l’impugnativa è ammessa soltanto per motivi di legittimità, non avendo l'autorità giudiziaria il potere di sindacare le scelte di merito dell'Assemblea. Nonostante la previsione specifica del citato art. 23 del codice civile, la giurisprudenza tende ad applicare in via analogica le norme dettate in materia di Società di capitali, in particolare l'art. 2377 c.c., per colmare le lacune della disciplina sulle Associazioni e per risolvere questioni non espressamente regolate. Tale estensione si fonda sulla considerazione che alcuni principi del diritto societario hanno carattere generale e sono espressione di esigenze comuni a tutte le organizzazioni collettive. Il citato art. 2377 del codice civile, al comma 6, stabilisce il termine di novanta giorni per proporre l'impugnazione di una delibera annullabile, decorrente dalla data della deliberazione o, se soggetta a iscrizione o deposito nel registro delle imprese, dalla data di tali adempimenti. Dunque, il primo profilo da esaminare riguarda se, a seguito del voto favorevole espresso nel corso dell’Assemblea, la Società Venezia F.C. S.p.A. era legittimata a proporre il ricorso a questo Collegio per impugnare la Delibera in relazione alla quale aveva espresso voto favorevole. In via generale, deve osservarsi che proprio l’art. 2377, come citato, al comma 2, stabilisce che le delibere non conformi alla Legge o allo statuto possono essere impugnate dai "soci assenti, dissenzienti od astenuti". La norma, quindi, non include tra i soggetti legittimati l'associato che abbia espresso voto favorevole. Ma vi è di più. L'elencazione contenuta nella disposizione è considerata tassativa dalla dottrina e dalla giurisprudenza prevalenti e la ratio di tale esclusione può individuarsi nella circostanza che l'associato, votando a favore, ha concorso a formare la volontà assembleare e, pertanto, non può successivamente contraddirla, ponendosi in contrasto con una decisione a cui egli stesso ha dato causa.
In tema, deve sottolinearsi che, proprio in relazione alla LNPB ed a seguito di un ricorso proposto da una Società associata a detta Lega, si è già espresso questo Collegio, osservando, con condivisibile motivazione dalla quale non si ritiene di doversi discostare, che “Va considerato, innanzi tutto, il principio generale valevole in materia di associazioni e di società per il quale l’associato o il socio non è legittimato a proporre impugnazione al fine di far valere l’annullabilità di deliberazioni adottate con il voto favorevole dello stesso, essendo legittimati (a proporre l’impugnazione) i soli associati o soci assenti o dissenzienti (i principi in materia di impugnazione delle delibere assembleari sono richiamati, sia pure in termini problematici, da Cass. civ., sez. III, 2 marzo 1973, n. 579)”. (cfr. Collegio di Garanzia dello Sport, IV Sezione, Decisione del 6 settembre 2017, n. 63). Dunque, la circostanza che la Società Venezia F.C. S.p.A. abbia regolarmente partecipato all’Assemblea, esprimendo voto favorevole all’approvazione della Deliberazione che ha istituito il contributo oggetto di discussione, pone la stessa Società in una posizione di assoluta carenza di legittimazione ad agire per impugnare, a distanza di anni, quella stessa delibera….deve sottolinearsi come l’azione giudiziaria presupponga, oltre alla legittimazione, anche la sussistenza di un "interesse ad agire", ai sensi dell'art. 100 c.p.c. Tale interesse deve essere concreto, attuale e giuridicamente rilevante. Nel caso in cui si sia in presenza, come nella concreta fattispecie, di un associato che ha votato a favore della delibera, è evidente, proprio per l’invocata doverosità della stabilità delle delibere assembleari, che lo stesso sia privo di un interesse meritevole di tutela a chiederne l'annullamento. È incontestabile, infatti, che avendo egli stesso contribuito alla sua adozione, non può lamentare una lesione di un proprio diritto o interesse derivante dalla delibera stessa. D’altro canto, un mero "cambio di idea" non costituisce un interesse giuridicamente qualificato che possa fondare un'azione di annullamento.
Né può giungersi a diversa conclusione in relazione all’avvenuto mutamento della composizione dei soci della Società Venezia. In guisa che deve ritenersi inammissibile, per carenza di interesse ad agire, il ricorso proposto dalla Società Venezia F.C. S.p.A.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta - Decisione n. 88 del 23/10/2023
Decisione impugnata: Decisione n. 0001/CFA-2023-2024 della Corte Federale di Appello, IV Sezione, della FIGC, comunicata, quanto al dispositivo, il 23 giugno 2023 e, quanto alla decisione integrale, il 1° luglio 2023 (Registro procedimenti n. 0149/CFA/2022-2023), con cui è stato accolto parzialmente il reclamo promosso dal Parma Calcio 1913 S.r.l. e, per l’effetto, in riforma della decisione n. 0031/TFNSVE-2022-2023 del Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - del 19 maggio 2023 (con la quale era stato rigettato il ricorso della suddetta società emiliana, volto ad ottenere la condanna al risarcimento dei danni subiti a causa della condotta asseritamente illecita della società Genoa, in relazione al rapporto contrattuale di cessione temporanea biennale con obbligo condizionato di riscatto del calciatore ….è stato condannato il Genoa C.F.C. S.p.A. a corrispondere al Parma Calcio 1913 S.r.l. l'importo omnicomprensivo di € 700.000,00, con compensazione tra le parti delle spese del doppio grado di giudizio.
Impugnazione Istanza: Genoa C.F.C. S.p.A. / FIGC / Parma Calcio 1913 S.r.l.
Massima: Rigettato il ricorso per l'assoluta mancanza di interesse alla sua proposizione, mancando, e non essendo stata, comunque, prospettata, l'utilità che il Genoa avrebbe tratto dalla partecipazione di una terza parte - peraltro chiamata nel giudizio di primo grado solo dal Parma - al procedimento di appello. E questa osservazione forma una ragione liquida per la statuizione qui data.
Collegio di Garanzia dello Sport - C.O.N.I. – Sezione Quarta: Decisione n. 61 del 03/10/2022
Decisione impugnata: Decisione n. 0094/TFNSVE-2021-2022, Registro procedimenti n. 081/TFNSVE/2021-2022, resa dal Tribunale Federale Nazionale - Sezione Vertenze Economiche - presso la FIGC, in data 1° giugno 2022, con la quale è stato respinto il reclamo dell'odierna ricorrente e, per l'effetto, è stata confermata la decisione della Commissione Accordi Economici - LND, pubblicata sul C.U. n. 3 del 24 marzo 2022, che, in accoglimento del ricorso presentato dal calciatore G. I., ha condannato la Real Aversa 1925 ASD al pagamento, nei confronti del suddetto calciatore, dell'importo di € 16.000,00, a titolo di somma residua del compenso totale dovutogli dalla medesima società, in virtù dell'accordo economico sottoscritto tra le parti in relazione alla stagione sportiva 2020/2021.
Impugnazione Istanza Real Aversa 1925 ASD / I.G.
Massima:….a confutazione della tesi sviluppata nella memoria della parte intimata, che, nell'architettura del vigente Codice di Giustizia Sportiva CONI, la Federazione di appartenenza dell'organo di giustizia da cui promana l'atto impugnato non acquista la qualità di parte necessaria del giudizio davanti al Collegio di Garanzia cui occorre necessariamente notificare l'impugnazione (art. 59, comma 2, CGS), si osserva quanto segue. Il ricorso va complessivamente rigettato, con la conseguente condanna, in applicazione del criterio della soccombenza, della ricorrente al pagamento, a favore dell'intimato, delle spese di lite, liquidate, in considerazione della destituzione di ogni fondatezza del ricorso, come da dispositivo. Va, altresì, premesso che, in effetti, l'intera trama dell'impugnazione, lungi dal misurarsi, come sarebbe stato necessario, con il concreto itinerario argomentativo della decisione di appello, onde farne in modo originale affiorare carenze, errori o contraddizioni, si è in pratica risolta nella semplice reiterazione, disancorata dal giudizio di appello, dei motivi offerti in forma oppositiva alla pronuncia del primo Giudice.
