FIGC – Presidente Federale – 2022-2023 – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 162/AA del 14/12/2022 – Applicazione sanzione ex art. ART. 126 GCS : formulata da – DONADIO COSTANZO ASD CANTERA ORTESE ASD FRATTESE 2000

Vista la comunicazione della Procura Federale relativa al provvedimento di conclusione delle indagini di cui al procedimento n. 744 pfi 21-22 adottato nei confronti dei Sigg. Luigi DONADIO, Giuseppe COSTANZO, e delle società A.S.D. CANTERA ORTESE e A.S.D. FRATTESE 2000, avente ad oggetto la seguente condotta:

LUIGI DONADIO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Cantera Ortese, in violazione dell’art. 4 comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021 - 2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC; in violazione dell’art. 22, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato innanzi al collaboratore della Procura Federale per essere ascoltato, nonostante abbia ricevuto due rituali convocazioni per le date del 28.6.2022 e del 5.7.2022;

GIUSEPPE COSTANZO, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Frattese 2000, in violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione a quanto previsto e disposto dall’art. 9.3, lett. a2), del Comunicato Ufficiale del Settore Giovanile e Scolastico n. 1 della stagione sportiva 2021 - 2022, nonché dagli artt. 25, comma 3, e 28, comma 1, del Regolamento del Settore per l’Attività Giovanile e Scolastica, per aver omesso, in qualità di presidente e pur avendone la responsabilità diretta in relazione alla carica rivestita, di verificare se fosse stata richiesta l’autorizzazione federale preventiva all’organizzazione e realizzazione dei campionati e tornei “Sportandfun Young VIII Edizione Stagione 2021 - 2022” organizzati dalla A.S.D. Sport&Fun, ai quali hanno partecipato squadre giovanili della società dallo stesso rappresentata; campionati e tornei risultati non autorizzati dal Settore Giovanile e Scolastico della FIGC;

A.S.D. CANTERA ORTESE, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Luigi DONADIO; A.S.D. FRATTESE 2000, per responsabilità diretta ai sensi dell’art. 6, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, per la condotta posta in essere dal proprio presidente dotato di poteri di rappresentanza Sig. Giuseppe COSTANZO;

− vista la richiesta di applicazione della sanzione ex art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva, formulata dal Sig. Luigi DONADIO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. CANTERA ORTESE, e dal Sig. Giuseppe COSTANZO in proprio e, in qualità di presidente e legale rappresentante, per conto della società A.S.D. FRATTESE 2000;

− vista l’informazione trasmessa alla Procura Generale dello Sport;

− vista la prestazione del consenso da parte della Procura Federale;

− rilevato che il Presidente Federale non ha formulato osservazioni in ordine all’accordo raggiunto dalle parti relativo all’applicazione della sanzione di 3 (tre) mesi e 15 (quindici) giorni di inibizione per il Sig. Luigi DONADIO, di 3 (tre) mesi di inibizione per il Sig. Giuseppe COSTANZO, di € 250,00 (duecentocinquanta/00) di ammenda per la società A.S.D. CANTERA ORTESE e di € 200,00 (duecento/00) di ammenda per la società A.S.D. FRATTESE 2000;

− si rende noto l’accordo come sopra menzionato.

Le ammende di cui al presente Comunicato Ufficiale dovranno essere versate alla Federazione Italiana Giuoco Calcio a mezzo bonifico bancario sul c/c B.N.L. IT 50 K 01005 03309 000000001083 (riportando nella causale il numero e la data del presente Comunicato Ufficiale) nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data di pubblicazione, pena la risoluzione dell’accordo e la prosecuzione del procedimento ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva per i soggetti inadempienti.

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