F.I.G.C. – CORTE FEDERALE D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 0055/CFA pubblicata il 14 Dicembre 2022 (motivazioni) – Sig. Alessio Antico/Procura Federale
Decisione/0055/CFA-2022-2023
Registro procedimenti n. 0054/CFA/2022-2023
LA CORTE FEDERALE D’APPELLO
I SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Mario Luigi Torsello – Presidente
Carlo Saltelli - Componente (Relatore)
Fabrizio D'Alessandri - Componente
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
Sul reclamo numero 0054/CFA/2022-2023 proposto in data 9 novembre 2022 dal sig. Alessio Antico,
per la riforma della decisione del Tribunale Federale Nazionale, Sezione Disciplinare, n. 67/TFNSD del 2 novembre 2022;
visto il reclamo e i relativi allegati;
visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza, del 5 dicembre 2022, l’avv. Carlo Saltelli e uditi per il reclamante l’avvocato Monica Fiorillo e per la Procura Federale l’avvocato Alessandro Avagliano;
Ritenuto in fatto e in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
I. La Procura Federale della F.I.G.C., all'esito dell'apposita attività di indagine, con atto 27 settembre 2022 prot.7596/751pf21-22 GC/SA/mg ha deferito innanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione disciplinare:
1. il sig. Donadei Salvatore, all’epoca dei fatti Presidente onorario pro tempore dell’A.S. Nardò, per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. c), g) ed h) 14, comma 1, lett. f); 23, comma 1 e 2; 4, lett. a), b) e c); 25, comma 7, 8; 36, comma 2, lett. a) CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata:
a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio A.C. Nardò - FBC Gravina, svoltosi il 13 febbraio 2020, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendone in dubbio l’imparzialità e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme al sig. Antico Alessio e ad altri tifosi - come specificato infra sub b) - ed essendo stato poi successivamente – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato – all’altezza del cancello di uscita dallo stadio - a seguito di una fitta sassaiola - l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina e che stava dirigendosi verso Gravina;
b) dopo la fine della gara raggiungeva ed entrava repentinamente sul terreno di giuoco, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 Noif; sicché, nonostante la presenza di personale della Polizia di Stato, che tentava di tenerlo a freno, si scagliava fisicamente e verbalmente contro l’arbitro della gara, utilizzando nei confronti del medesimo epiteti volgari ed ingiuriosi, spintonando altresì ripetutamente il personale di Polizia, al fine di poter raggiungere l’arbitro per colpirlo e tentando anche di impedire agli agenti di Polizia di scortare la terna arbitrale fino allo spogliatoio. Sicché, in tal modo poneva in essere una condotta ingiuriosa ed irriguardosa nei confronti degli ufficiali di gara. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
2. il sig. Antico Alessio, all’epoca dei fatti Amministratore unico pro tempore dell’A.C. Nardò, per rispondere della violazione degli artt. 2, comma 1, 4, comma 1, 5, 9, lett. C), g) ed h) 14, comma 1, lett. f); 23, comma 1 e 2, 4, lett. a), b) e c), 25, comma 7, 8; 39, comma 3 CGS e 66 NOIF, perché, nella qualità specificata:
a) durante il secondo tempo dell’incontro di calcio A.C. Nardò - FBC Gravina, a seguito dell’espulsione di un secondo giocatore della squadra del Nardò, dalla propria posizione in gradinata si accaniva, insieme al Donadei, dimenandosi e urlando frasi dal contenuto ingiurioso nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, così pubblicamente ponendo in dubbio l’imparzialità degli stessi e ledendone altresì la reputazione. Ed avendo, con tale palese condotta, istigato e comunque indotto altresì i tifosi locali, vicini a lui sugli spalti, ad inveire contro i giocatori avversari ed i suddetti componenti della terna arbitrale. E ciò, essendosi poi verificati tafferugli in campo, alla fine della gara, ai quali partecipava lui stesso insieme al sig. Donadei Salvatore e ad altri tifosi ed essendo stato poi – ad opera di locali tifosi allo stato ignoti – danneggiato, a seguito di una fitta sassaiola effettuata appena fuori dal recinto di gioco, l’autobus sul quale viaggiava la squadra ospite del Gravina;
b) terminato l’incontro, egli, benché non fosse ricompreso tra gli esponenti della locale squadra di calcio, legittimati all’accesso nel recinto di gioco ai sensi dell’art. 66 Noif, raggiungeva repentinamente il terreno di giuoco, cercando ivi di aggredire l’allenatore in seconda del Gravina, sig. Ragone Felice, mentre questi, unitamente alla squadra ospite si accingeva a raggiungere gli spogliatoi, scortati dagli agenti in servizio di ordine pubblico, i quali cercavano, altresì, di contenere la sua furia. Egli, peraltro, giunto nei pressi dell’area antistante gli spogliatoi, sferrava deliberatamente un calcio all’altezza dello stomaco del predetto allenatore in seconda della squadra ospite, facendolo rovinare a terra, con momentanea mancanza di respiro, sì da essere sottoposto alle cure dei sanitari della sua squadra e del personale del 118, appositamente chiamato dalla Polizia. Indi, allontanato a fatica dagli agenti di Polizia, egli continuava ad inveire contro la terna arbitrale, cercando di divincolarsi per raggiungerla all’interno degli spogliatoi, sin quando non veniva definitivamente portato via dai poliziotti. Sicché, in tal modo si rendeva protagonista di condotta reiterata irriguardosa ed ingiuriosa nei confronti dell’arbitro della gara e dei suoi collaboratori, nonché di una condotta gravemente antisportiva, a seguito della citata deliberata aggressione nei confronti del sig. Ragone, considerata nel continuativo violento e minaccioso contesto, appena evidenziato da lui provocato, nonostante le sollecitazioni reiterate a desistere, rivoltegli dal personale della Polizia di Stato, presente allo stadio. Con le aggravanti specifiche di aver contribuito a determinare i fatti di violenza di cui sopra, costituenti altresì una turbativa violenta dell’ordine pubblico;
3. la Società A.C. NARDO’ S.r.l., per rispondere a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva della violazione degli artt. 6, comma 1 e 2; 23, comma 5; 25, comma 6 del CGS e 62, comma 2 e 66 NOIF per i comportamenti posti in essere il 13/2/2022, in occasione della gara di calcio sopra specificata dai suoi due citati dirigenti.
II. Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare con la decisione indicata in epigrafe, ritenuti acclarati sulla base della documentazione prodotta i fatti oggetto del deferimento e considerata raggiunta la prova della responsabilità degli stessi in capo ai deferiti, ha irrogato:
- al sig. Salvatore Donadei anni 3 (tre) di inibizione con divieto per anni 3 (tre) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS;
- al sig. Alessio Antico anni 5 (cinque) di inibizione con divieto per anni 5 (cinque) di accedere agli impianti sportivi in cui si svolgono manifestazioni o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito FIGC, ai sensi dell’art. 9, comma 1, lett. g), CGS;
- alla società AC Nardò Srl euro 3.000,00 (tremila/00) di ammenda.
III. Con atto notificato via pec in data 9 novembre 2022 il solo sig. Alessio Antico, nella qualità già sopra indicata, ha proposto reclamo (numero 0054/CFA/2022-2023) avverso la predetta decisione lamentandone l’erroneità e l’ingiustizia e chiedendone la riforma alla stregua di due motivi di gravame, rubricati rispettivamente il primo “Non ascrivibilità al sig. Alessio Antico, nella vicenda in esame, delle molteplici e gravi incolpazioni enucleate dalla Procura federale nell'atto di deferimento ed inopinatamente condivise dai primi giudici nella emanata decisione - Evidente rilevabilità di una dinamica e di una successione degli eventi, in occasione della gara in questione, palesemente e notevolmente diversi rispetto alle addotte prospettazioni in senso contrario Indubitabile ravvisabilità, in capo all'odierno reclamante, di una condotta enormemente più mite e controllata di quella, invece, ex adverso attribuitagli, sia sugli spalti, a partita in svolgimento, che all'interno del recinto di gioco, al termine della stessa - Più precisamente, inconfutabile insussistenza di qualsivoglia contributo causale, ad opera dell'appellante, in ordine all'ingenerarsi della animata contestazione all'indirizzo della terna arbitrale, e, men che meno, di qualunque responsabilità del medesimo circa il colpo allo stomaco lamentato dall'allenatore in seconda della F.B.C. Gravina, sig. Felice Ragone - Per l'effetto, inevitabile proscioglimento del dirigente de quo da ogni addebito, con integrale annullamento del severissimo plesso sanzionatorio statuito a suo carico dal Tribunale Federale Nazionale” e il secondo “In via di estremo e denegato subordine: ineludibile applicabilità al caso qui in discussione dell'istituto della continuazione, con tutti i conseguenti benefici sul piano sanzionatorio - Del pari, inequivocabile ravvisabilità di svariate e significative attenuanti, valutabili in forma particolarmente efficace ed incisiva, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 16, comma 1, del c.g.s., oltre che alla luce del chiaro disposto dell'art. 12, comma 1, stesso codice, con congrua e sensibile riduzione della durissima e draconiana punizione comminata al reclamante in prima istanza”.
Il reclamante ha quindi concluso chiedendo in via principale per il suo proscioglimento da ogni addebito, con integrale annullamento delle sanzioni inflittegli in prime cure; in subordine per il congruo e sensibile ridimensionamento dell'inibizione per cinque anni irrogatagli dal T.F.N. e, nel contempo, per la completa cancellazione della misura del divieto di accesso, sempre per cinque anni, a tutti gli impianti sportivi in cui si svolgano manifestazione o gare calcistiche, anche amichevoli, in ambito F.I.G.C., ovvero, in via ulteriormente gradata, per una notevole e considerevole sua riduzione.
IV. All'udienza, tenutasi in videoconferenza, del 5 dicembre 2022, sono comparsi per il reclamante l’avv. Monica Fiorillo che si è riportata al reclamo, chiedendone l'accoglimento, e per la Procura Federale l’avv. Avagliano, che ne ha invece chiesto il rigetto.
V. Dopo la discussione il reclamo è stato trattenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
VI. Il reclamo è infondato e va respinto.
VI.1. Con il primo motivo, deducendo “Non ascrivibilità al sig. Alessio antico, nella vicenda in esame, delle molteplici e gravi incolpazioni enucleate dalla Procura federale nell'atto di deferimento ed inopinatamente condivise dai primi giudici nella emanata decisione - Evidente rilevabilità di una dinamica e di una successione degli eventi, in occasione della gara in questione, palesemente e notevolmente diversi rispetto alle addotte prospettazioni in senso contrario - Indubitabile ravvisabilità, in capo all'odierno reclamante, di una condotta enormemente più mite e controllata di quella, invece, ex adverso attribuitagli, sia sugli spalti, a partita in svolgimento, che all'interno del recinto di gioco, al termine della stessa - Più precisamente, inconfutabile insussistenza di qualsivoglia contributo causale, ad opera dell'appellante, in ordine all'ingenerarsi della animata contestazione all'indirizzo della terna arbitrale, e, men che meno, di qualunque responsabilità del medesimo circa il colpo allo stomaco lamentato dall'allenatore in seconda della F.B.C. Gravina, sig. Felice Ragone - Per l'effetto, inevitabile proscioglimento del dirigente de quo da ogni addebito, con integrale annullamento del severissimo plesso sanzionatorio statuito a suo carico dal Tribunale Federale Nazionale”, il reclamante ha innanzitutto negato l’ascrivibilità a suo carico delle molteplici e gravi incolpazione formulate dalla Procura Federale e ritenute fondate dal Tribunale Federale Nazionale, sostenendo, per un verso, di aver tenuto una condotta di gran lunga più mite e controllata di quella contestagli sia nel corso della partita sugli spalti, sia al termine della stessa nel recinto di gioco e, per altro verso, di non aver fornito alcun apporto causale all’animata ed insistita contestazione sviluppatasi sugli spalti all’indirizzo della terna arbitrale e di non aver colpito a termine della gara il vice allenatore del F.B.C. Gravina, sig. Felice Ragone.
Quanto al primo episodio, costituito dall’animata ed insistita contestazione sugli spalti all’indirizzo della terna arbitrale iniziata intorno al 18° minuto del secondo tempo a seguito della seconda espulsione comminata dall’arbitro nei confronti di un giocatore della A.C. Nardò, il reclamante ha sottolineato in particolare che per la sua specifica collocazione sugli spalti - dove occupava un posto sito al centro della tribuna superiore, riservata alle Autorità ed ai Dirigenti delle squadre e divisa dai due settori laterali da una fitta recinzione (che non consentirebbe la visuale dall'uno all'altro degli stessi) - non avrebbe in alcun modo potuto eccitare gli animi dei tifosi locali e fomentarli a inveire nei confronti della terna arbitrale.
Inoltre, secondo il reclamante, la animata contestazione della tifoseria (in particolare quella posizionata nel settore solitamente occupato dagli ultras e quella posizionata nel settore inferiore, immediatamente a ridosso delle panchine) nei confronti dell’operato arbitrale era iniziata già prima del detto episodio: a tale continua e montante protesta egli non aveva fornito alcun pretesto, sia perché era posizionato a considerevole distanza dai tifosi più passionali, sia perché questi ultimi non avrebbero neppure gradito la sua vicinanza, ritenendolo notoriamente responsabile della deficitaria posizione di classifica della squadra; ciò senza contare gli ottimi rapporti che intercorrevano tra lui e i dirigenti del F.B.C. Gravina.
Quanto al secondo episodio contestato, verificatosi al termine della partita all’interno del recinto di gioco all’atto del rientro negli spogliatoi della squadra del F.B.C. Gravina e consistito nell’aver colpito con un calcio l’allenatore in seconda, sig. Felice Ragone, il reclamante ha negato decisamente che ciò sia addirittura accaduto. Infatti, secondo la sua prospettazione, in quel momento, mentre tutti i giocatori della F.B.C. Gravina, evidentemente comprendendo il suo stato d'animo e la sua delusione, si avviavano verso gli spogliatoi e abbassavano lo sguardo, il predetto sig. Felice Ragone gli avrebbe rivolto frasi ingiuriose, coinvolgendo persino la moglie e la madre dello stesso, determinando così una situazione di grave tensione ed una comprensibile reazione emotiva e verbale, senza che tuttavia ciò sfociasse in un contatto fisico, stante il pronto intervento degli agenti di Polizia che bloccavano esso reclamante, lo tenevano sotto costante e ferreo controllo, sino al raggiungimento dell'ingresso che conduce allo spogliatoio. La caduta del predetto sig. Felice Ragone non era pertanto in alcun modo ricollegabile ad una sua azione tanto meno violenta.
A riprova di quanto sostenuto il reclamante ha prodotto un breve filmato video, di cui ha chiesto l’acquisizione e l’utilizzazione, dal quale emergerebbe in modo inconfutabile la sua totale estraneità alla caduta del più volte citato sig. Felice Ragone, aggiungendo che nel referto arbitrale non vi era alcuna menzione di presunte condotte minacciose, ingiuriose e violente poste in essere da esso reclamante nei confronti di chicchessia e che alcuna lesione era derivata da quella caduta al sig. Felice Ragone che si era quasi immediatamente rialzato ed aveva poco dopo rilasciato anche un’intervista ad un’emittente televisiva davanti al pullman della squadra.
L’articolata censura non è meritevole di favorevole apprezzamento.
La documentazione acquisita dalla Procura Federale nel corso dell’istruttoria (consistente tra l’altro nel divieto di accedere a tutti gli stadi e campi sportivi in territorio nazionale, dove si svolgano incontri di calcio di Serie A, B, Lega Pro, Lega Nazionale Dilettante e dei campionati minori, delle Coppe Nazionali e Internazionali e anche degli incontri della Nazionale Italiana di Calcio inflitto al sig. Alessio Antico dal Questore di Lecce con provvedimento dell’8 aprile 2022 n. 253661/2^/2022/Div.Ant,/M.P.; nella comunicazione di notizia di reato ex art. 336 e 227 c.p.c nei confronti del predetto sig. Alessio Antico, inoltrata dal Commissariato di Nardò alla Procura della Repubblica di Lecce; l’annotazione/relazione di servizio del 13 febbraio 2022 redatta dagli ufficiali e agenti di PS comandati in servizio di Ordine Pubblico il giorno 13 febbraio 2022 proprio per la partita A.C. Nardò – F.B.C. Gravina) dà conto, al di là di ogni ragionevole dubbio, dell’effettivo accadimento e della sicura gravità e drammaticità dei fatti posti a fondamento del deferimento e della altrettanto sicura responsabilità del reclamante.
Quanto al primo episodio, verificatosi all’incirca verso il 18° minuto del secondo tempo dell’incontro di calcio allorquando veniva espulso un secondo calciatore dell’A.C. Nardò, le relazioni di servizio degli ufficiali e agenti della Polizia di Stato, presenti sul posto e in servizio di ordine pubblico, e la comunicazione di reato inoltrata alla Procura della Repubblica di Lecce, sono del tutto coincidenti nel rappresentare che il reclamante, presente sugli spalti, assumeva un comportamento furioso, dimenandosi e sbraitando frasi ingiuriose nei confronti della terna arbitrale, istigando la tifoseria ad inveire contro i giocatori avversari.
Si tratta di una condotta che non solo ha creato o contribuito a creare un clima di grave tensione e di drammaticità (che sostanzialmente si è protratto per tutto l’incontro ed è poi sfociato nell’ulteriore grave episodio verificatosi a fine partita) assolutamente non consono ad una manifestazione sportiva, condotta peraltro che deve considerarsi anche aggravata dalla responsabilità incombente sul reclamante in virtù della carica sociale ricoperta di Amministratore Unico dell’A.C. Nardò.
Peraltro, anche a voler prescindere dalla pur decisiva circostanza che il contenuto dei documenti citati non è stato neppure minimamente contestato, non può sottacersi che il reclamante non ha prodotto alcun elemento probatorio, nemmeno a livello indiziario, volto in qualche modo a far dubitare dell’effettiva consistenza e gravità di quella situazione e quindi a far ritenere più mite e controllata la condotta da lui tenuta: a tanto non è sufficiente invero la dedotta collocazione nella tribuna autorità lontano dalla tifoseria più accesa e i buoni rapporti con la dirigenza della squadra ospitata, atteso che – com’è intuitivo – l’episodio e la condotta contestata non attengono ad una rissa o ad un contatto tra le tifoserie, ma riguardano piuttosto atteggiamenti di violenza verbale, ingiuriosi e minacciosi nei confronti della terna arbitrale, di per sé idonei a scatenare nei tifosi un pericoloso ed ingiustificato sentimento di ingiustizia subita e quindi a determinare un ingiustificato moto di ribellione ed un sostanziale clima di tensione e di violenza, inizialmente solo verbale, del tutto sproporzionato ed intollerabile nelle manifestazioni sportive.
Anche quanto al secondo episodio - in relazione al quale non vi è dubbio alcuna circa l’illegittima presenza del reclamante nel recinto del gioco al termine della partita, benché il suo nominativo non fosse presente nella distinta della squadra prodotta all’arbitro prima della gara - le relazioni degli ufficiali ed agenti della Polizia di Stato presenti sul posto confermano, sempre al di là di ogni ragionevole dubbio, non solo la condotta gravemente violenta del reclamante (che aggrediva verbalmente con frasi ingiuriose e minacciose la terna arbitrale, tentando anche un contatto fisico con alcuni componenti della squadra avversaria, contatto che veniva evitato solo grazie all’intervento della forza pubblica che da un lato faceva scudo alla terna arbitrale, scortandola verso gli spogliatoi, e dall’altro bloccava materialmente, ma con grande difficoltà, il reclamante che cercava continuamente di divincolarsi), ma anche il fatto che lo stesso abbia sferrato un calcio allo stomaco all’allenatore in seconda del F.B.C. Gravina, sig. Felice Ragone, provocandone la caduta.
Il video prodotto dal reclamante per dimostrare che tale episodio non si sarebbe verificato in realtà non è in grado di smentire il contenuto dei rapporti degli ufficiali e agenti della Polizia di Stato: se è vero che materialmente non si vede che il reclamante sferri un calcio al sig. Felice Ragone e che si vede solo quest’ultimo chino per terra, è anche vero che la ripresa non è focalizzata sul reclamante e quindi non vi è prova che il Ragone sia passato vicino al reclamante e che questi nulla abbia fatto.
Insomma, poiché il video non è in grado di provare né che il sig. Ragone sia stato colpito dal reclamante, ma neppure il contrario, non è smentito il contenuto delle relazioni di servizio in cui ufficiali e agenti della Polizia di Stato hanno esposto l’accaduto, affermando che il sig. Ragone era stato colpito da un calcio allo stomaco proprio dal reclamante al momento del rientro negli spogliatoi della squadra ospitata nel generale clima di drammatica tensione determinato proprio dalla presenza sul recinto di gioco del reclamante.
Il fatto che nel referto arbitrale non sia stata fatta menzione di tale episodio né del nominativo del reclamante è del tutto irrilevante: invero in detto referto arbitrale si dà puntualmente conto dei gravi episodi verificatisi al temine della partita, dell’aggressione verbale subita dalla terna arbitrale da parte dei tifosi e della dirigenza della squadra ospitante e del fatto che era stata evitata l’aggressione fisica solo per l’intervento della forza pubblica; la mancata indicazione del nominativo del reclamante nel referto arbitrale è intuitivamente ricollegabile alla sua mancanza nella distinta di gara prodotta prima della partita.
La obiettiva rilevante gravità della complessiva condotta del reclamante non può essere minimamente attenuata per il fatto che il sig. Felice Ragone non riportava lesioni: d’altra parte l’effettività dell’accaduto ha trovato conferma nella stessa dichiarazione resa, in sede di sommarie informazioni, dal sig. Felice Ragone il 23 febbraio 2022 agli ufficiali di polizia giudiziaria presso il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Gravina, nel corso della quale, tra una serie di foto sottopostegli, riconosceva espressamente il reclamante come colui che nel concitato e drammatico fine partita gli aveva sferrato il calcio allo stomaco.
VI.2. Con il secondo motivo, rubricato “In via di estremo e denegato subordine: ineludibile applicabilità al caso qui in discussione dell'istituto della continuazione, con tutti i conseguenti benefici sul piano sanzionatorio - Del pari, inequivocabile ravvisabilità di svariate e significative attenuanti, valutabili in forma particolarmente efficace ed incisiva, ai sensi degli artt. 13, comma 2, e 16, comma 1, del C.G.S., oltre che alla luce del chiaro disposto dell'art. 12, comma 1, stesso codice, con congrua e sensibile riduzione della durissima e draconiana punizione comminata al reclamante in prima istanza”, il reclamante ha in via subordinata invocato l’applicazione della continuazione con conseguente alleggerimento delle sanzioni inflittegli, essendo le condotte contestate succedutesi a brevissima distanza di tempo e rientrando le stesse evidentemente in un unico disegno violativo, insistendo da ultimo per l’applicazione delle attenuanti anche in applicazione dell'art. 13, comma 2, e dell'art. 16, comma 1, del C.G.S. ed in ossequio al preclaro ed imprescindibile precetto di cui all'art. 12, comma 1, del C.G.S.
Anche tale motivo va respinto.
Sebbene l’istituto della continuazione ex art. 81 c.p., ancorché non espressamente contemplato dall’art. 9 CGS, trovi applicazione anche nell’ordinamento federale (Corte federale d’appello, Sez. IV, n. 38/2022-2023), esso presuppone l’unicità dell’azione o dell’omissione ovvero che il fatto sia stato commesso in esecuzione di un medesimo disegno criminoso. (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 114/2018-2019).
Come rilevato da questa Corte d’Appello Federale (Sez. III, n. 68/2021-2022) l’istituto, ispirato al principio del favor rei, presuppone la sussistenza cumulativa dei seguenti elementi costitutivi: 1) una pluralità di azioni o omissioni, compiute anche in tempi diversi; 2) una pluralità di violazioni di legge (della medesima o di diverse norme); 3) il collegamento tra le diverse condotte volte alla esecuzione di un “medesimo disegno criminoso”. Tale ultimo presupposto distingue la fattispecie del reato continuato da quella del concorso materiale di reati, di talché se le violazioni sono commesse sulla base di un disegno complessivo e unitario, trova applicazione la pena prevista per il reato più grave, aumentata fino al triplo; viceversa se trattasi di concorso materiale si applica il cumulo delle sanzioni per ogni violazione accertata.
E’ onere della parte provare la sussistenza dell’elemento dell’univocità del disegno criminoso (Corte federale d’appello, Sez. II, n. 39/2022-2023)
Inoltre, come evidenziato dalla Corte di Cassazione, l’identità del disegno criminoso deve essere negata, qualora - malgrado la contiguità spazio-temporale e il nesso funzionale riscontrabile tra le diverse fattispecie incriminatrici - la successione degli episodi sia tale da escludere la preventiva programmazione dei distinti reati, ponendo invece in risalto l'occasionalità di uno di essi. Inoltre, l’accertamento di una rappresentazione unitaria sin dal momento ideativo delle diverse azioni e/o omissioni - tale da escludere una successione di autonome risoluzioni criminose, in quanto avente ad oggetto la valutazione dell’atteggiamento intellettivo del soggetto agente desumibile da indici rivelatori tratti dalle condotte realizzate - è compito specifico del giudice di merito il cui apprezzamento, qualora correttamente motivato, è insindacabile in sede di legittimità (ex plurimis Cass. Pen., sez. I, 27/11/1996, n. 6248; Cass. Pen., sez. I, 12/03/2015, n. 24873; Cass. Pen., sez. VI, n. 35805 del 24/05/2007).
Ciò precisato, nel caso di specie non sussistono i presupposti per l’applicazione della continuazione, atteso che tra gli episodi contestati al sig. Alessio Antico, ancorché succedutisi a distanza di breve tempo, non è dato scorgere alcun nesso tale da poterli considerare frutto di un unico progetto violativo delle norme del CGS; né dell’esistenza di una simile programmazione ha fornito prova o qualche elemento indiziario il reclamante.
Il fatto che essi si siano verificati nel corso della stessa partita ovvero che siano stati occasionati dal concreto svolgimento della stessa gara non è sufficiente a unificarli nell’ambito di un unico disegno disciplinarmente rilevante, essendo al contrario in presenza di due autonomi episodi, caratterizzati – questo sì – da un’eccezionale gravità e da un inaudito disprezzo delle elementari norme di probità e lealtà che devono caratterizzare le condotte degli operatori sportivi.
Sotto tale profilo nessun ingresso può trovare la richiesta dell’applicazione di circostanza attenuante che d’altra parte neppure si rinvengono nel caso di specie.
VII. In conclusione il reclamo deve essere respinto.
P.Q.M.
Respinge il reclamo.
Dispone la comunicazione alle parti con PEC.
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Saltelli Mario Luigi Torsello
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce