C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 50 del 18/11/2022 – Delibera – 6.1 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.S.T. RIONERO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 46 DEL 09/11/2022.

6.1 RECLAMO PROPOSTO DALLA SOCIETA’ F.S.T. RIONERO AVVERSO LE DECISIONI DEL GIUDICE SPORTIVO RIPORTATE SUL C.U. N. 46 DEL 09/11/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dagli Avv.ti Antonello Mango – Presidente – Pietro Madonia e Donato Boccia - Componenti - nella seduta in Camera di Consiglio del 18 NOVEMBRE 2022, ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo dalla Società F.S.T. RIONERO proposto, in data 14/11/2022, avverso le decisioni del Giudice Sportivo sul C.U. n° 46 del 09/11/2022 riportate; Verificato, preliminarmente, come la documentazione dal ricorrente Sodalizio depositata integri i requisiti di prova necessari ad attestare il rituale invio, nei termini ed ai sensi dell’art. 76 comma 2 (PREANNUNCIO DI RECLAMO) del C.G.S., di valida comunicazione alla contro interessata S.C. PIETRAGALLA; Considerato, nondimeno, che, a mente del comma 3, del medesimo articolo 76, del C.G.S., il RECLAMO deve essere depositato, a mezzo di posta elettronica certificata, presso la segreteria della Corte Sportiva di Appello a livello territoriale e trasmesso ad opera della reclamante alla controparte entro cinque giorni dalla pubblicazione della decisione che si intende impugnare; Atteso, altresì, come il ricorrente Sodalizio abbia chiesto l’annullamento delle Decisioni del Giudice Sportivo adottate e conseguentemente disporre, in primis, la ripetizione/il recupero della gara in esame attesa la comminazione allo stesso di gara persa con il seguente punteggio: F.S.T. RIONERO – S.C. PIETRAGALLA 0-3, nonché, con riferimento ai calciatori Brescia Antonio, Jallow Momodou e Sissoko Demba, l’annullamento in toto delle relative squalifiche, ovvero, in subordine, la rideterminazione in una sola giornata; Verificato come, dalla documentazione presente in atti, il reclamo (in senso stretto) proposto dal ricorrente Sodalizio, pur essendo stato inviato alla Segreteria della C.S.A.T. di questo C.R. entro giorni cinque dalla pubblicazione del C.U. contenente le decisioni impugnate, NON risulti, tuttavia, essere stato trasmesso, nel suindicato termine, alla contro interessata S.C. PIETRAGALLA; Ritenuto come tale accertato vizio determini l’inammissibilità del reclamo con conseguente impossibilità di procedere all’esame del merito e di tutto quanto ivi dedotto, le cui ragioni, debbono, per effetto di tanto, comunque ritenersi integralmente assorbite; P.Q.M. • Dichiara inammissibile il reclamo proposto dalla Società F.S.T. RIONERO avverso le decisioni del Giudice Sportivo riportate sul C.U. n° 46 del 09/11/2022, ai sensi dell’art.76, comma 3 del C.G.S.. • Dispone incamerarsi la tassa reclamo, se versata. • Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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