C.R. BASILICATA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 55 del 2/12/2022 – Delibera – 6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS BELLA CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER SETTE GARE EFFETTIVE NONCHE’ PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE, AI CALCIATORI PICIULO PIO E RICIGLIANO MARCO, RIPORTATE SUL C.U. N.49 DEL 16/11/2022.

6.1 RICORSO DELLA SOCIETA’ ASD VIRTUS BELLA CALCIO AVVERSO LE SQUALIFICHE, PER SETTE GARE EFFETTIVE NONCHE’ PER CINQUE GARE EFFETTIVE, INFLITTE DAL GIUDICE SPORTIVO, RISPETTIVAMENTE, AI CALCIATORI PICIULO PIO E RICIGLIANO MARCO, RIPORTATE SUL C.U. N.49 DEL 16/11/2022.

La CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE composta dall’ Avv. Antonello Mango - Presidente – dall’Avv. Rocco Mario Ceraldi e dal Sig. Nicola Ciocia – Componenti - nella seduta in camera di consiglio del 02/12/2022 ha deliberato quanto segue. Letto il reclamo proposto dalla società A.S.D. Virtus Bella Calcio avverso le decisioni del Giudice Sportivo pubblicate su C.U. n. 49 del 16/11/2022, consistenti nella squalifica per sette gare effettive inflitta al calciatore Piciulo Pio, nonché nella squalifica per cinque gare effettive inflitta al calciatore Ricigliano Marco; Verificato, preliminarmente, come tanto il RECLAMO quanto il PREANNUNCIO DI RECLAMO siano stati ritualmente notificati, dal ricorrente Sodalizio, nei termini di cui all’art. 76 comma 2 e comma 3 C.G.S.; Esaminati gli atti ufficiali di gara; Ascoltata, all’udienza del 30/11/2022, la Società ricorrente che, ai sensi del combinato disposto degli artt. 49 comma 8 e 77 comma 4 C.G.S., ne aveva fatto richiesta, in persona del Dirigente Sig. Pio Lioi, il quale si riportava ai motivi di reclamo chiedendone integrale accoglimento; Procedutosi, ex art. 50, comma 4, C.G.S., all’audizione del D.G., assistito, ai sensi dell’art. 75 comma 4 C.G.S., dal Delegato A.I.A., Sig. Francesco Manzi; Premesso che l’accertamento dei fatti portati al vaglio dei Giudici Sportivi deve avvenire esclusivamente attraverso le risultanze degli atti ufficiali (referto arbitrale, supplemento di referto, dichiarazioni rese dall'arbitro in sede di 55/11 audizione) i quali hanno valore di “prova privilegiata”, essendo assistiti da “presunzione di verità" e non possono trovare ingresso prove, testi o mezzi probatori affidati a dichiarazioni di parte o di terzi; Accertato come le motivazioni dal reclamante Sodalizio addotte - tendenti ad escludere in toto la responsabilità dei propri tesserati in ordine ai fatti loro contestati e, pertanto, indirizzate ad ottenere l’annullamento, ovvero, in via subordinata, la riduzione della squalifica nei loro confronti irrogata - abbiano, invero, trovato solo parziale riscontro nel comparato esame degli atti ufficiali di gara e delle dichiarazioni dal D.G. in sede di audizione rese, dalle quali è stato, di converso, possibile ottenere puntuale conferma riguardo la responsabilità dei calciatori Piciulo Pio e Ricigliano Marco in riferimento alle condotte a loro ascritte, che, in base a quanto emerso in sede istruttoria, è lecito qualificare come ingiuriose, gravemente irriguardose e antisportive, ancorché non violente; Valutate le dichiarazioni rese del D.G. da cui si è avuta conferma di come, il calciatore Piciulo Pio, durante un’azione di gioco, avesse allargato le braccia aumentando il volume del proprio corpo e, pertanto, avesse colpito un avversario all’altezza del viso, ragion per cui, già precedentemente ammonito, avesse rimediato la seconda ammonizione (non quindi il rosso diretto) e la conseguente espulsione; Valutato, ancora, come il D.G. abbia precisato che, al momento in cui stava estraendo il secondo giallo all’indirizzo del calciatore Piciulo Pio, questi avesse cercato di impedirglielo sottraendogli il cartellino e strattonandolo per la divisa, salvo poi (dopo circa un minuto) allontanarsi dal terreno di gioco, proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose e minacciose; Rilevato altresì che, a seguito dell’espulsione del ridetto Piciulo, il D.G., in sede di audizione, abbia chiarito come, il Capitano della ASD Virtus Bella, Sig. Ricigliano Marco, avesse fatto uno scatto di circa venti metri e, raggiuntolo, con atteggiamento irriguardoso, avesse protestato per l’accaduto ponendogli le mani sul petto in maniera NON violenta, nonché proferendo al suo indirizzo frasi ingiuriose; Considerato, più nel dettaglio, come le condotte ascrivibili ai sopra indicati tesserati possano considerarsi sicuramente ingiuriose, in quanto idonee a ledere il decoro, la dignità e l’onore del D.G. (Corte Gius. Federale, 28 aprile 2010 n. 236/CGF), ma altresì gravemente irriguardose, essendosi concretizzate in un contatto fisico - consistente nelle diverse azioni sopra specificate - che, seppur non connotato da quell’atteggiamento volontariamente aggressivo finalizzato a produrre una lesione personale, ha comunque denotato un contegno impetuoso ed incontrollato, oltre a configurare una grave violazione dell’obbligo di rigoroso rispetto dovuto al Direttore di Gara; Ritenuto, quindi, come le argomentazioni che precedono possano ritenersi sufficienti al fine di consentire a questo Collegio una, seppur minima, riforma della Decisione dal G.S. adottata, con accessorio temperamento delle sanzioni al calciatore Piciulo Pio e Ricigliano Marco irrogate: P.Q.M. • LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA, in parziale accoglimento del reclamo proposto della Società ASD VIRTUS BELLA CALCIO ed in parziale riforma della decisione del Giudice Sportivo, pubblicata sul C.U. n.49 del 16/11/2022, così delibera: • Riduce a numero 6 (sei) giornate la squalifica inflitta al calciatore PICIULO PIO; • Riduce a numero 4 (quattro) giornate la squalifica inflitta al calciatore RICIGLIANO MARCO; • Dispone restituirsi la tassa reclamo, se versata. • Manda alle Segreterie di C.R.B. CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.

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