C.R. BASILICATA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 7 del 25/07/2022 – Delibera – 4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 20354/514pfi21-22/PM/rn del 23 giugno 2022, D’AMICO LUIGI, DELIA ANDON, SOCIETA’ S.S.D. SPORTING MATERA.
4.1 DEFERIMENTO Prot. n° 20354/514pfi21-22/PM/rn del 23 giugno 2022, D’AMICO LUIGI, DELIA ANDON, SOCIETA’ S.S.D. SPORTING MATERA.
Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, composto dagli Avv.ti Antonello Mango - Presidente – Rocco Mario Ceraldi e Antonio Di Lena – Componenti; PREMESSO Che il Procuratore Federale Interregionale con nota del 23 GIUGNO 2022, in relazione ai fatti e agli episodi nella stessa più dettagliatamente riportati, deferiva al TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: • Il Sig. D’AMICO LUIGI, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società S.S.D. Sporting Matera: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso consentito, e comunque non impedito, che il calciatore Sig. Delia Andon prendesse parte nelle fila della squadra schierata dalla S.S.D. Sporting Matera alla gara disputata da tale compagine contro la Candida 1984 disputata in data 30.1.2022, valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sebbene lo stesso fosse tesserato dal 12.10.2021 per la Società A.S.D. Sassimatera; • Il Sig. DELIA ANDON, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società A.S.D. Sassimatera ed in ogni caso soggetto che ha svolto attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della S.S.D. Sporting Matera: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla S.S.D. Sporting Matera alla gara tra tale compagine e la Candida 1984, disputata il 30.1.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne titolo perché invece tesserato per la A.S.D. Sassimatera a decorrere dal 12.10.2021; • La SOCIETÀ S.S.D. SPORTING MATERA a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sigg.ri Luigi D’Amico e Delia Andon, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
Che il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA nella seduta del 23 LUGLIO 2022, constatata la regolarità delle comunicazioni ai deferiti indirizzate e preso atto, a causa della loro mancata comparizione, dell’impossibilità di procedere a verifica dell’eventuale intenzione degli aventi diritto di accedere all’applicazione di sanzioni su richiesta delle parti dall’art. 127 C.G.S. regolata. Dato atto, altresì, della presenza della PROCURA FEDERALE rappresentata dall’Avv. Alessandro Colonna, il quale si riportava ai motivi del Deferimento e formulava le seguenti richieste per: • D’AMICO LUIGI: inibizione per 3 (tre) mesi; • DELIA ANDON: squalifica per 3 (tre) giornate; • LA SOCIETÀ S.S.D. SPORTING MATERA: ammenda di euro 300,00 (TRECENTO/00), con penalizzazione di punti 1 (uno) in classifica da scontare nel prossimo campionato di competenza; Tanto premesso, il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA: Verificata la propria competenza ed esaminati tutti gli atti relativi al Deferimento in oggetto per i fatti negli stessi riportati ed ai deferiti ascritti; Ritenuto come gli eventi, così come contestati, appaiano già prima facie acclarati, ove si voglia tenere conto che la mancata comparizione dei Deferiti e la conseguente, omessa, coltivazione della attività difensive loro riservate, consentono di argomentare che non risultano acquisiti agli atti del procedimento elementi utili ad indurre questo Collegio a discostarsi dalle valutazioni nella richiesta di Deferimento compendiate; Rilevato come, dalla documentazione presente in atti ed in particolare dal modulo di censimento relativo alla Stagione Sportiva 2021/2022, risulti come il calciatore DELIA ANDON fosse tesserato, dal 12.10.2021, con la Società ASD SASSIMATERA; Acclarato che, dall’esame della distinta di gioco, risulti come il ridetto calciatore abbia preso parte nelle fila della squadra schierata dalla S.S.D. SPORTING MATERA alla gara tra tale compagine e la Candida 1984, disputata il 30.01.2022 e valevole per il Campionato di Seconda Categoria, senza averne comunque titolo in quanto tesserato per la A.S.D. SASSIMATERA; Accertata, pertanto, alla stregua delle argomentazioni che precedono, la responsabilità dei deferiti nonché della S.S.D. SPORTING MATERA chiamata a rispondere a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva; Osservato, ancora, come tutti i Deferiti (Società, Dirigenti e Calciatori), secondo Giurisprudenza di questo Organo di Giustizia Sportiva, debbano essere sanzionati per non essersi presentati, malgrado regolare convocazione e senza alcuna giustificazione a motivo della propria assenza, in palese violazione delle disposizioni di cui all’art. 22, comma 1, C.G.S., in forza del quale ai soggetti di cui al comma uno è fatto obbligo se convocati, di presentarsi innanzi agli Organi di Giustizia Sportiva; P.Q.M. Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA, nella seduta del 25 LUGLIO 2022 in parziale accoglimento delle richieste dalla PROCURA FEDERALE, in sede di audizione formulate, così provvede: Irroga a: • D’AMICO LUIGI, inibizione per 3 (tre) mesi di cui 1 (uno) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S., da scontarsi a partire dall’atto dell’eventuale nuovo tesseramento; • DELIA ANDON, la squalifica per 3 (tre) giornate di cui 1 (una) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S., da scontarsi a partire dall’atto dell’eventuale nuovo tesseramento; • Alla Società S.S.D. SPORTING MATERA, l’ammenda di Euro 300 (trecento/00) di cui Euro 100,00 (cento/00) per violazione dell’art. 22, comma 1, G.C.S.; Il TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE - C.R. BASILICATA Ordina che la presente delibera venga, ai sensi e per gli effetti degli artt. 51 comma 4 e 53 C.G.S., comunicata alla Procura Federale nonché alle altre parti interessate presso le sedi ovvero i luoghi di effettiva residenza o domicilio e manda alle Segreterie di C.R.B. e Tribunale Federale Territoriale – C.R. BASILICATA per le conseguenti attività di loro competenza.
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