C.R. BASILICATA – Giudice Sportivo – 2022/2023 – figcbasilicata.it – atto non ufficiale – CU N. 25 del 16/09/2022 – Delibera – GARA MONTESCAGLIOSO CALCIO – POLICORO DEL 14/09/2022

 

GARA MONTESCAGLIOSO CALCIO – POLICORO DEL 14/09/2022

Il Giudice Sportivo; Letti gli atti ufficiali di gara da cui si rileva che, terminati i tempi regolamentari con il punteggio di 2-1 a favore della squadra di casa, il D.G. disattendendo il regolamento della manifestazione (COPPA ITALIA DILETTANTI “GIAN FRANCO LUPO” - SOCIETA’ DI ECCELLENZA) come riportato su C.U. n. 4 del 11.07.2022 CR Basilicata che recita nel seguente modo: “Risulterà qualificata al turno successivo la squadra che avrà realizzato il maggior numero di reti nel corso delle due gare. Qualora risultasse parità nelle reti segnate, sarà dichiarata vincente la squadra che avrà segnato il maggior numero di reti in trasferta; verificandosi ulteriore parità, al termine della gara di ritorno l’arbitro procederà a fare eseguire i tiri di rigore secondo le modalità previste dai vigenti regolamenti”, faceva eseguire i tiri di rigore che si concludevano con il risultato di 3-4 a favore della squadra ospite, già peraltro qualificata al termine dei tempi regolamentari delle gare di andata e ritorno, per aver segnato il maggior numero di reti in trasferta; Atteso che il D.G. su richiesta di questo Organo Giudicante e per il tramite del Rappresentante degli arbitri, trasmetteva supplemento di rapporto in cui dichiarava in merito alla gara che “in maniera inopportuna e in difformità da quanto previsto dal regolamento della competizione ho fatto eseguire i tiri di rigore nonostante la squadra del Policoro avesse conquistato la qualificazione al termine dei tempi regolamentari, come da regolamento”; Rilevato che nel caso di specie e per stessa ammissione del D.G., si configura un evidente errore tecnico arbitrale commesso a sfavore della squadra che alla fine ha vinto l'incontro che non ha avuto un’influenza sostanziale sul regolare svolgimento della gara e non ha inciso sul risultato finale della competizione; Appurato, inoltre, che l’errore tecnico del D.G. non sempre comporta la ripetizione della gara, infatti nel caso in esame, per le ragioni che precedono, l’eventuale replica dell’incontro rischierebbe di penalizzare due volte la squadra coinvolta; P.Q.M. DELIBERA, ai sensi dell'art.10 comma 5 lettera a) del C.G.S.: - di omologare la gara con il risultato conseguito sul campo, in quanto comunque favorevole al Policoro secondo le disposizioni previste per il regolamento della manifestazione (COPPA ITALIA DILETTANTI “GIAN FRANCO LUPO” - SOCIETA’ DI ECCELLENZA) come pubblicato su C.U. n. 4 del 11.07.2022 CR Basilicata; - di trasmettere gli atti alla Segreteria del CR Basilicata, per gli adempimenti di competenza.

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