F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 081/CSA pubblicata del 16 Dicembre 2022 – S.S.D. Cynthialbalonga
Decisione n. 081/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 088/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
III SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Patrizio Leozappa – Presidente
Fabio Di Cagno – Vice Presidente
Andrea Galli – Componente (relatore)
Paolo Grassi - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 088/CSA/2022-2023, proposto dalla società S.S.D. Cynthialbalonga,
per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, Campionato Nazionale Juniores Under 19, FIGC LND, di cui al Com. Uff. n. 26 del 15.11.2022;
Visto il reclamo e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 02.12.2022, l’Avv. Andrea Galli;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO
La società S.S.D. Cynthialbalonga ha proposto reclamo avverso la sanzione inflitta alla società dal Giudice Sportivo presso il Dipartimento interregionale, Campionato Nazionale Juniores Under 19, FIGC LND (cfr. Com. Uff. n. 26 del 15.11.2022), in relazione alla gara del Campionato Nazionale Juniores, Cynthialbalonga/Trastevere, del 12.11.2022.
Con la predetta decisione, il Giudice Sportivo ha inflitto alla società la sanzione dell’ammenda di € 1.000,00 “Per avere propri sostenitori, per l'intera durata della gara, assunto atteggiamento gravemente intimidatorio ed ingiurioso nei confronti della Terna arbitrale, arrampicandosi sulla rete di recinzione che delimita il recinto di gioco e rivolgendo espressioni ingiuriose all'indirizzo della Terna. (R A - R AA)”.
A parere della reclamante, il Giudice Sportivo ha interpretato erroneamente il referto arbitrale, in quanto i sostenitori che si erano arrampicati sulla recinzione erano quelli del Trastevere, che, al 43° del secondo tempo, avendo subito il goal del pareggio da parte del Cynthialbalonga, avevano iniziato ad inveire contro la terna arbitrale, giungendo ad arrampicarsi sulla recinzione. La reclamante ha, altresì, posto in evidenza l'organizzazione generale dalla stessa adottata per garantire la sicurezza della disputa delle gare, nonché il comportamento corretto da essa sempre serbato, invocando anche l'applicazione della scriminante prevista all'art 7 del C.G.S. e all'art.29 comma 1 C.G.S., nonché la non rilevante gravità dei fatti, chiedendo, in via istruttoria, disporsi l'audizione di persone che avevano assistito direttamente ai fatti.
La società Cynthialbalonga ha concluso chiedendo, in via principale, disporsi l’annullamento della sanzione e, in via gradatamente subordinata, di applicare la sanzione dell’ammonizione o la riduzione della sanzione alla misura di Euro 500,00. Il reclamo è stato esaminato alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte il giorno 2 dicembre 2022 ed è stato, quindi, ritenuto in decisione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
La Corte, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto.
Le doglianze della reclamante risultano infondate, poiché direttamente smentite dai documenti ufficiali di gara - cui deve attribuirsi il rango di piena prova ex art. 61, comma 1, del C.G.S. – dai quali risulta quanto segue.
ARBITRO: Il pubblico locale assumeva per tutta la gara un atteggiamento minaccioso reiterando gravi insulti e minacce in particolar modo rivolte all'Assistente numero 2 per poi estenderle a tutta la terna. Nello specifico alcuni tifosi locali si arrampicavano sulla recinzione senza però scavalcarla per insultare pesantemente il mio assistente minacciandolo di morte in seguito ad una segnalazione di fuorigioco.
ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°1: La tifoseria della squadra ospitante per tutta la durata della partita è stata protagonista di minacce e comportamenti inappropriati come arrampicarsi sulla rete di sostegno della tribuna o anche insulti come 'Siete delle teste di cazzo', 'Dovete Morire'. ASSISTENTE DELL'ARBITRO N°2 …tifoseria della squadra di casa è stata dall'inizio della gara fino alla fine della stessa ad insultare, offendere, minacciare di morte e per ultimo arrampicarsi sulla recinzione del recinto di gioco, il tutto rivolto alla terna arbitrale. La ricostruzione dei fatti operata dalla reclamante, secondo cui i sostenitori che si erano arrampicati sulla recinzione erano quelli del Trastevere, non trova riscontro nei documenti ufficiali di gara, in quanto tutti gli Ufficiali hanno confermato che i sostenitori arrampicatisi sulla recinzione erano riferibili senza dubbio alcuno alla società Cynthialbalonga, in segno di protesta avverso una presunta errata segnalazione di fuorigioco da parte di un Assistente arbitrale. I medesimi sostenitori, inoltre, hanno assunto per tutta la gara atteggiamenti minacciosi, reiterando gravi insulti e minacce, anche di morte, all’indirizzo della terna arbitrale.
Ne consegue, altresì, che risulta superflua e comunque non ammissibile la richiesta della reclamante di audizione di persone che avrebbero assistito ai fatti, anche in ragione della fede privilegiata riservata agli atti ufficiali di gara.
Infine, non può neppure accedersi all’applicazione delle invocate attenuanti, di cui all’art 7, del C.G.S. e all'art.29, comma 1, del C.G.S., in quanto la reclamante non ha fornito alcun elemento di prova volto a legittimarne la ricorrenza dei relativi presupposti e requisiti, richiamando, peraltro, le predette norme in maniera del tutto generica.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto dalla S.S.D. Cynthialbalonga deve essere respinto, ritenendosi censurabile la condotta dei propri sostenitori e congrua la quantificazione dell’ammenda operata dal Giudice Sportivo.
P.Q.M.
Respinge il reclamo in epigrafe.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Andrea Galli Patrizio Leozappa
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce