F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione II – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 086/CSA pubblicata del 20 Dicembre 2022 – Calcio Lecco 1912 S.r.l.
Decisione n. 086/CSA/2022-2023
Registro procedimenti n. 093/CSA/2022-2023
LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE
II SEZIONE
composta dai Sigg.ri:
Pasquale Marino – Presidente
Maurizio Borgo – Vice Presidente
Carlo Buonauro – Componente (relatore)
Giuseppe Gualtieri - Rappresentante A.I.A.
ha pronunciato la seguente
DECISIONE
sul reclamo numero 093/CSA/2022-2023, proposto dalla società Calcio Lecco 1912 S.r.l., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti di Serie C, di cui al Com. Uff. n. 86/DIV del 22 novembre 2022;
Visto il reclamo ed i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 06.12.2022, il dott. Carlo Buonauro;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
La società in epigrafe indicato ha impugnato la decisione (C.U. n. 86/DIV del 22 novembre 2022) sopra citata con la quale - in riferimento alla gara Lecco/Piacenza del 19.11.2022 - è stata irrogata la sanzione dell’ammenda di € 2.000,00 “perché i propri sostenitori, durante la gara, intonavano reiterati cori di discriminazione territoriale nei confronti della squadra avversaria e lanciavano, sul terreno di gioco, alcuni bicchieri di plastica, di cui uno contenente del liquido che attingeva un giocatore avversario. Misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti e i modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc.fed.)”.
A sostegno dell’impugnazione, diretta ad ottenere l’annullamento o la riduzione della sanzione comminata, parte ricorrente ha svolto alcune considerazioni.
In particolare, ha sostenuto, con riferimento al lancio di oggetti, l’inoffensività degli stessi e la sostanziale irrilevanza del gesto; e, per quanto riguarda i cori, la tipologia dei termini utilizzati ed la cornice temporale degli stessi.
Questa Corte ritiene che il ricorso sia parzialmente meritevole di accoglimento nei limiti e per le ragioni che seguono.
L’argomentazione difensiva sviluppata in via principale si basa sulla circostanza che, in ragione della tipologia di condotta contestata, nessun addebito sarebbe formulabile nei confronti della società.
Di contro s’osserva che proprio la reiterazione di un duplice comportamento vietato, rilevante ex artt. artt. 6, 13, comma 2, e 25, comma 3, C.G.S., induce a ritenere l’addebitabilità dello stesso alla società e la debenza della sanzione, non potendosi, per un verso, considerare atomisticamente gli episodi de quibus; e, per altro verso, non contestualizzare la terminologia utilizzata.
Quanto invece al calcolo dosimetrico può condividersi nel caso di specie la residua doglianza sulla eccessiva quantificazione dell’importo dell’irrogata ammenda, risultando maggiormente congrua, in considerazione di tutte le modalità della condotta de qua, la misura ridotta in € 2000,00.
Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere in parte accolto.
P.Q.M.
Accoglie parzialmente e, per l’effetto, riduce la sanzione dell’ammenda ad € 2.000,00.
Dispone la comunicazione alla parte con PEC.
L’ESTENSORE IL PRESIDENTE
Carlo Buonauro Pasquale Marino
Depositato
IL SEGRETARIO
Fabio Pesce