C.R. CALABRIA – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – crcalabria.it – atto non ufficiale – CU N. 81 del 21.12.2022 – Delibera – RECLAMO n. 10 della società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 07.12.2022 (squalifica calciatore Sig. GUALTIERI Domenico Salvatore fino all98 marzo 2023, ammenda di € 40,00).

RECLAMO n. 10 della società A.S.D. POLISPORTIVA PALERMITI

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Catanzaro di cui al Comunicato Ufficiale n° 17 del 07.12.2022 (squalifica calciatore Sig. GUALTIERI Domenico Salvatore fino all98 marzo 2023, ammenda di € 40,00).

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

La reclamante impugna la delibera con cui il Giudice Sportivo ha irrogato al calciatore Sig. GUALTIERI Domenico Salvatore la squalifica fino all’ 8 marzo 2023 <per aver tenuto un comportamento gravemente minaccioso verso l'arbitro, tentando di aggredirlo fisicamente, non riuscendoci per l'intervento dei compagni di squadra nonché, una volta espulso, per essere entrato abusivamente in campo reiterando il comportamento minaccioso=. Contesta, inoltre, l’irrogazione di una ammenda di 40,00 <per sparo di petardi/mortaretti da parte dei propri sostenitori=.

In via preliminare va rappresentato che l’ammenda di 40,00 non è impugnabile ai sensi dell9art. 137 comma 3) lettera d) del C.G.S.;

La società sostiene che non risponda al vero che il calciatore si sia reso responsabile di comportamenti minacciosi o addirittura di un tentativo di aggressione.

La tesi non merita pregio in quanto nulla confuta in relazione a quanto affermato in maniera esaustiva dall’arbitro nel suo rapporto che, come è noto, fa piena prova circa i fatti accaduti ed il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare (art. 61 C.G.S.).

Tale ultima sanzione appare congrua ed adeguata ai fatti commessi.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso nella parte in cui si impugna la sanzione dell’ammenda di 40,00; rigetta nel resto e dispone incamerarsi il contributo per l’ accesso alla giustizia sportiva.

 

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