C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 12/TFT del 24/11/2022 – Delibera – DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Asd Fressuriello Calcio alla gara Asd Partizan– Asd Fressuriello Calcio del 27.02.2021, valevole per il campionato regionale di calcio a 5 serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: sig. Mirko Ariana, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società Asd Fressuriello Calcio; per rispondere: della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla società Asd Fressuriello Calcio alla gara Asd Partizan– Asd Fressuriello Calcio del 27.02.2021, valevole per il campionato regionale di calcio a 5 serie D, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva.
Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. I deferiti non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il calciatore Mirko Ariana della società Asd Fressuriello Calcio tre (3) giornate di squalifica.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA ritiene di applicare per il calciatore Mirko Ariana della società Asd Fressuriello Calcio due (2) giornate di squalifica; Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.
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