C.R. CAMPANIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figc-campania.it – atto non ufficiale – CU N. 15/TFT del 01/12/2022 – Delibera – Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Napoli United – Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Proc.9381/863 pfi21-22/PM/ep del 13.10.2022 DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE DELLA F.I.G.C. A CARICO DI: il sig. Rosario De Santis, all’epoca dei fatti non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante per l’ordinamento federale ai sensi dell’art. 2, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Calcio Pigna; per rispondere: a) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, sottoscritto quale dirigente accompagnatore la distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Pigna Calcio nella quale è indicato il nominativo calciatore sig. Andrea Mazurkevych, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; b) della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 37, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, quantomeno in occasione della gara Napoli United - Pigna Calcio disputata in data 21.3.2022 e valevole per il Campionato Regionale Campania Under 16, assunto la qualifica e svolto il ruolo di dirigente accompagnatore ufficiale della squadra schierata dalla A.S.D. Pigna Calcio, pur non essendo tesserato per tale società.

Il Tribunale fissava la riunione per la discussione del deferimento ed assegnava termine ai deferiti per il deposito di memorie difensive. Il deferito non faceva pervenire memorie difensive. Le comunicazioni risultano regolarmente ricevute dai prevenuti a mezzo pec per la seduta odierna. Il rappresentante della Procura Federale insisteva per l’affermazione di responsabilità di tutti i deferiti per le violazioni rispettivamente ascritte e richiedeva per: il dirigente accompagnatore Rosario De Santis della società A.S.D. Calcio Pigna la sanzione di mesi quattro (4) di inibizione.

P.Q.M.

 Il Tribunale Federale Territoriale per la Campania, DELIBERA di ritenere i deferiti responsabili delle violazioni rispettivamente ascritte e di applicare per: il dirigente accompagnatore Rosario De Santis della società A.S.D. Calcio Pigna la sanzione di mesi tre (3) di inibizione. Manda alla segreteria del Comitato Regionale Campania per le comunicazioni di rito.

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