FIGC – DIVISIONE CALCIO FEMMINILE – COMMISSIONE ACCORDI ECONOMICI PER IL CALCIO FEMMINILE – figc.it – atto non ufficiale – CU N. 12/DCF del 04.08.2022 – Delibera – Reclamo del Sig. Massimiliano GERMINARIO

 

Reclamo del Sig. Massimiliano GERMINARIO

Con riferimento al procedimento instaurato su reclamo dell’Allenatore Massimiliano GERMINARIO - rappresentato e difeso dall’Avv. Massimiliano BOMBARDI

– nei confronti della Società Pro Sesto 1913 S.r.l., la Commissione, rileva che:

- il reclamo è stato proposto nel rispetto del termine fissato dall’art. 94 sexies, comma 4 delle NOIF e quindi entro il termine della stagione sportiva successiva a quella cui si riferisce la pretesa economica;

- il reclamo è stato presentato alla CAEF a mezzo PEC in data 22 luglio 2022 e lo stesso è stato, altresì, inviato alla controparte sempre a mezzo PEC in data 22 luglio 2022, documento allegato al ricorso;

- l’invio del reclamo alla Pro Sesto 1913 S.r.l. risulta effettuato all’indirizzo pec ssdprosestosrl@legalmail.it;

- la Società sportiva non si è costituita avanti alla Commissione nei dieci giorni successivi al ricevimento del reclamo; - in data 29 luglio 2022 è pervenuta a mezzo PEC la dichiarazione inviata dall’Avv. Massimiliano BOMBARDI con la rinuncia del ricorrente al giudizio.

PQM

la Commissione, preso atto della rinuncia al giudizio da parte del ricorrente, dichiara estinto il procedimento per cessata materia del contendere e dispone che la tassa reclamo versata venga incamerata.

DirittoCalcistico.it è il portale giuridico - normativo di riferimento per il diritto sportivo. E' diretto alla società, al calciatore, all'agente (procuratore), all'allenatore e contiene norme, regolamenti, decisioni, sentenze e una banca dati di giurisprudenza di giustizia sportiva. Contiene informazioni inerenti norme, decisioni, regolamenti, sentenze, ricorsi. - Copyright © 2024 Dirittocalcistico.it