DIVISIONE CALCIO A CINQUE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 – divisionecalcioa5.it – atto non ufficiale – CU N. 425 del 27.12.2022 – Delibera – GARA DEL 03/12/2022: ASSOPORTO MELILLI – FORTITUDO POMEZIA Reclamo proposto dalle Società: ASSOPORTO MELILLI
GARA DEL 03/12/2022: ASSOPORTO MELILLI – FORTITUDO POMEZIA
Reclamo proposto dalle Società: ASSOPORTO MELILLI
Il Giudice sportivo, esaminato il ricorso proposto dalla ASSOPORTO MELILLI avverso l’esito della gara in oggetto rileva: -la gara in oggetto non si è disputata per impraticabilità del terreno di gioco dovuto alla forte condensa ed umidità accumulata nel terreno stesso che rendeva problematico l’equilibrio degli arbitri e degli atleti , con grave pregiudizio per la loro incolumità ed integrità fisica. - nel referto l’arbitro ha riferito che i dirigenti della società ospitante hanno effettuato tutte le operazioni possibili e utili per ripristinare le condizioni normali di gioco, senza purtroppo conseguire risultati apprezzabili, ed una volta decorsi i tempi previsti dal regolamento, decideva di rimandare le squadre indietro. - col ricorso in esame la ricorrente ha chiesto al Giudice Sportivo che venisse accertata la sussistenza di una causa di forza maggiore derivante da condizioni climatiche eccezionali e non prevedibili (tasso umidità al 100%) e a tal fine deduceva che il giorno precedente era stato regolarmente disputato un incontro presso la medesima struttura e che nella stessa giornata era stata sospesa un’altra gara presso una struttura limitrofa. Evidenzia, dunque, la ricorrente che tali condizioni climatiche rappresentino una causa di forza maggiore tale da giustificare la ripetizione della gara. Il ricorso è infondato e va respinto per i seguenti motivi.- Rilevato che le circostanze riferite nel referto del direttore di gara hanno certificato l’esistenza di condensa all’interno del rettangolo di giuoco, che ha impedito il regolare svolgimento della gara; - considerato che nel Com. Uff. n. 1, Stagione Sportiva 2022/2023, all’art. VII/19) (REGOLAMENTO IMPIANTI SPORTIVI), la Divisione Calcio a 5 ha espressamente previsto che “ai sensi dell’art. 34 del Regolamento LND è pubblicato il Regolamento Impianti sportivi della Divisione Calcio a Cinque su C.U. n. 369 del 3.12.2018 e sul C.U. N. 1389 del 20 maggio 2022; le gare ufficiali dovranno svolgersi in impianti omologati e dotati dei requisiti previsti nel predetto Regolamento Impianti sportivi.” Tale regolamento specifica, all’art. 3 (campi di gioco), che per i campionati nazionali di Serie A, A2 […], il campo di giuoco deve essere al coperto, in ambiente chiuso, protetto da infiltrazioni di acque meteoriche e che l’areazione deve essere tale da impedire la formazione di condensa al fine di consentire il regolare svolgimento delle gare. - appurato che nel caso in esame è emerso chiaramente dal referto dell’arbitro, che i problemi di condensa verificatisi prima dell’inizio della gara, nonostante gli sforzi dei dirigenti della Società ospitante, non sono stati utilmente risolti, al punto che il direttore di gara è stato costretto, per garantire l’incolumità e l’integrità fisica degli atleti e degli arbitri, a non far disputare l’incontro per impraticabilità del terreno di gioco. Se ne deve concludere, ai fini della decisione del presente giudizio, che la violazione della normativa federale, da parte della società ospitante, appare evidente, in quanto il campo di gioco si è rivelato insufficientemente attrezzato per evitare il fenomeno della condensa.
P.Q.M.
A scioglimento della riserva di cui al C.U. N° 329 del 07-12-2022, visto l'art.10 comma 1 del C.G.S. e tenuto conto del costante orientamento giurisprudenziale consolidatosi in materia, ritiene la Società ASSOPORTO MELILLI responsabile oggettivamente della mancata disputa dell'incontro comminandole, di conseguenza, la punizione sportiva della perdita della gara col punteggio di 0 - 6.