DIPARTIMENTO INTERREGIONALE – GIUDICE SPORTIVO – 2022/2023 seried.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 40 del 20.12.2022 -Campionato Nazionale Juniores – Delibera – gara del 3/12/2022 AVEZZANO CALCIO AR.L. – SAMBENEDETTESE SRL
gara del 3/12/2022 AVEZZANO CALCIO AR.L. - SAMBENEDETTESE SRL
Il Giudice Sportivo,
- letto il reclamo fatto pervenire a seguito di tempestivo preannuncio dalla A.S. SAMBENEDETTESE SRL, con il quale si chiede infliggere alla AVEZZANO CALCIO AR.L. la punizione della perdita della gara in epigrafe, valevole per il Campionato Juniores Nazionale Under 19, essendo il suo mancato regolare svolgimento da imputare esclusivamente a responsabilità della società ospitante, in ragione della mancata osservanza di, non meglio precisate, "norme sportive per il mantenimento del campo in condizioni da poter essere utilizzato"; - rilevato come, in particolare, il motivo posto a sostegno del proprio reclamo A.S. SAMBENEDETTESE SRL, ed a cui ricondurre la responsabilità del sodalizio avversario, di scarsa visibilità della "squadratura del campo", per assenza delle linee di delimitazione perimetrali; - lette le memorie inviate dall' AVEZZANO CALCIO AR.L. con cui si contesta la ricostruzione avversaria e si evidenzia come la squadra ospitante abbia offerto inequivoco, quanto immediato, riscontro alle richieste del Direttore di gara di adoprarsi al fine di ripristinare la praticabilità del terreno di gioco.
- rilevato come il reclamo si risolva in una mera valutazione, poco aderente alla realtà dei fatti descritti nel referto di gara e in alcun modo supportata da evidenze e riscontri, atteso che il Direttore di gara è lapidario nell'affermare che il mancato inizio della gara è stato determinato dalla "impraticabilità del terreno dovuto alla pioggia".
P.Q.M.
Delibera: 1) di respingere il reclamo; 2) trasmettersi gli atti al Dipartimento Interregionale per quanto di competenza ai fini dello svolgimento della gara; 3) di addebitare il contributo di reclamo sul conto della A.S. SAMBENEDETTESE SRL.