C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 6 del 29/07/2022 – Delibera – Prot. N. 20183/380pfi21-22/PM/rn – Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di: – Signor CARRUBBA Gianluca, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 32, comma 2, C.G.S. e dell’art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico; – Signor COSTELLA Daniele, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 32, comma 2, C.G.S. e dell’art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico; – Signor DE MARIA Piero, all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Centro Pol. Sant’Eusebio ex art. 2, comma 2, C.G.S., per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, C.G.S.; – società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 6, comma 2, C.G.S.

Prot. N. 20183/380pfi21-22/PM/rn - Atto di deferimento della Procura Federale nei confronti di:

- Signor CARRUBBA Gianluca, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 32, comma 2, C.G.S. e dell’art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico;

- Signor COSTELLA Daniele, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore tesserato per la società A.S.D. Little Club James, per violazione dell’art. 4, comma 1, dell’art. 32, comma 2, C.G.S. e dell’art. 39, comma 1, lett. Fd del Regolamento del Settore Tecnico;

- Signor DE MARIA Piero, all’epoca dei fatti soggetto che ha svolto attività all’interno e nell’interesse della società S.S.D. Centro Pol. Sant’Eusebio ex art. 2, comma 2, C.G.S., per violazione dell’art. 4, comma 1 e dell’art. 32, comma 2, C.G.S.;

- società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO per responsabilità oggettiva ai sensi dell’ art. 6, comma 2, C.G.S.

In merito alla procedura epigrafata, all’udienza del 20/07/2022 la Procura Federale concludeva chiedendo l’inflizione a carico del Signor CARRUBBA Gianluca della sanzione della squalifica per mesi 6, a carico del Signor COSTELLA Daniele della sanzione della squalifica per mesi 6, a carico del Signor DE MARIA Piero della sanzione della inibizione per mesi 4 e a carico della società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO la sanzione dell’ammenda di € 800,00.

La società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO e i sigg.ri COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero, con il patrocinio dell’avv. Anna Cerbara, si costituivano ritualmente con memoria difensiva sollevando, in via preliminare, le seguenti eccezioni:

- improcedibilità e/o nullità del deferimento per violazione dell’art. 119, comma 3, C.G.S.;

- incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale ai sensi dell’art. 84 C.G.S. vigente.

Chiedevano, poi, in via principale, l’infondatezza del deferimento e l’esenzione da ogni responsabilità e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Il sig. CARRUBBA Gianluca, con il patrocinio degli avv.ti Silvia Abbo e Alessandro Calcagno, si costituiva ritualmente con memoria difensiva sollevando, in via preliminare, le seguenti eccezioni:

- estinzione e/o prescrizione e/o decadenza e/o improcedibilità del deferimento per violazione dell’art. 119, comma 3, C.G.S.;

- incompetenza del Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale Nazionale.

Chiedeva, poi, in via principale, il rigetto del deferimento e l’esenzione da ogni responsabilità e, in via subordinata, il riconoscimento delle attenuanti generiche e l’applicazione delle sanzioni nel minimo edittale.

Più in particolare, la Procura ha deferito i sigg.ri CARRUBBA Gianluca, COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero per aver, nel corso della stagione 2020/2021, in concorso tra loro, svolto attività di proselitismo operato nell’interesse della società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO, nei confronti di giovani calciatori minorenni, all’epoca dei fatti tesserati per la società A.S.D. Little Club James, al fine di convincerli a tesserarsi, nella seguente stagione sportiva 2021/2022, per la società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO per la quale, a decorrere dalla stagione sportiva 2021/2022, si sono tesserati gran parte dei giovani calciatori (leve calcistiche 2010-2011) della società A.S.D. Little Club James.

La Procura ha, poi, sempre deferito i sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele e, conseguentemente, per responsabilità oggettiva, la società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO, per aver, svolto nella stagione sportiva 2021/2022, in assenza della qualifica di tecnico regolarmente iscritto nei ruoli del Settore Tecnico della F.I.G.C., l’attività di allenatore della squadra della società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO.

I sigg.ri CARRUBBA Gianluca, COSTELLA Daniele e DE MARIA Piero, si sono difesi, nel merito, in ordine al primo capo d’imputazione, sostenendo, innanzitutto, la totale assenza di prove, negli atti di indagine della Procura, che potessero far ritenere fondata la condotta di proselitismo a loro imputata.

Secondariamente, hanno rilevato che tutti i giovani giocatori trasferitisi alla S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO nella stagione sportiva 2020/2021 erano legati alla A.S.D. Little Club James da un vincolo di durata annuale, venuto a cessare per scadenza naturale il 1° luglio 2021.

I sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele e la società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO, in ordine al secondo capo d’imputazione, si sono difesi, nel merito, sostenendo la totale assenza, negli atti di indagine della Procura, di documentazione (quale distinte di gara, testimonianze, documentazione fotografica) che potesse ricondurre i soggetti deferiti allo svolgimento dell’attività di allenatori per la società società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO lamentando, altresì, che neppure era rinvenibile la leva per la quale avrebbero allenato i sigg.ri CARRUBBA Gianluca e COSTELLA Daniele.

Preliminarmente, occorre prendere in esame le eccezioni preliminari sollevate.

In ordine all’eccezione di improcedibilità e/o nullità e/o estinzione e/o prescrizione e/o decadenza del deferimento per violazione dell’art. 119, comma 3, C.G.S. si fa osservare come la stessa non meriti accoglimento in quanto, contrariamente a quanto sostenuto dalle difese dei soggetti deferiti, la notizia di reato risulta pervenuta alla Procura, per la prima volta, in data 01/12/2021, con comunicazione a mezzo p.e.c. proveniente dal Comitato Regionale Liguria ed avente ad oggetto la segnalazione del sig. Andrea Bazzurro del 23/07/2021 segnalazione, quest’ultima, che riporta solo la data ma non anche la prova di un’avvenuta trasmissione al Comitato Regionale Liguria o agli uffici della Procura Federale.

Pertanto, avendo, la Procura iscritto la notizia nel registro in data 20/12/2021, risulta pacifico come il termine di cui all’art. 119, comma 3, C.G.S. sia stato ampiamente rispettato.

Parimenti, non è meritevole di accoglimento anche la seconda eccezione preliminare formulata dalle difese dei soggetti deferiti in merito all’incompetenza e/o carenza di giurisdizione del Tribunale Federale Territoriale in favore del Tribunale Federale Nazionale, ai sensi dell’art. 84 C.G.S. vigente.

Infatti, entrambi i soggetti deferiti, sia all’epoca dei fatti che quando la notizia è stata iscritta nel registro della Procura, non avevano ancora assunto la qualifica di tecnici in quanto il sig. COSTELLA, come documentato dalla propria difesa, ha assunto la qualifica di tecnico solo in data 09/02/2022, mentre il sig. CARRUBBA, anche in questo caso come documentato dalla propria difesa, ha assunto la qualifica di tecnico in data 30/06/2022.

Pertanto, non può trovare applicazione nel caso di specie l’art. 84 C.G.S.

Il Tribunale Federale, nel merito, ritiene condivisibile tutto quanto sostenuto dalle difese dei soggetti deferiti.

In particolare, in ordine al primo capo d’imputazione, dall’esame delle indagini svolte dalla Procura, risulta pacifica l’assenza di prove a sostegno dell’asserita attività di proselitismo imputata ai soggetti deferiti.

Infatti, le dichiarazioni rese da tutti i soggetti ascoltati dalla Procura in sede di indagini non hanno confermato l’impianto accusatorio mosso nei confronti dei soggetti deferiti.

Infatti, il sig. Andra Bazzurro, oltre ad avere scarsa attendibilità in quanto direttore sportivo della A.S.D. Little Club James, società denunciante, sull’asserita attività di proselitismo riferisce in modo dubitativo o su circostanze di cui non ha conoscenza diretta: “... una simile migrazione di massa normalmente presuppone una manovra tesa a quest’obbiettivo ...”, “... non posso essere certo ma sospetto che il motivo reale...”, “Alcuni genitori mi hanno riferito...”, “Anche alcuni allenatori di altre nostre leve mi hanno avvisato della manovra...”.

Il sig. Gelsio Adamoli, anch’esso poco attendibile in quanto direttore generale della A.S.D. Little Club James, rende una dichiarazione estremamente generica e sorretta da dubbi: “...io ho subito intuito...”, “...Vi era una voce in giro ricorrente...”, “In quest’ultima società che ho citato potrebbero eventualmente confermare...”, “...poiché avevo avuto conferma da più fonti...”, “Presumo siano andati...”.

Addirittura il sig. Luca Gualandri, allenatore della A.S.D. Little Club James, riferisce di non sapere nulla su eventuali manovre poste in essere dai soggetti deferiti in merito ad una presunta attività di proselitismo.

Inoltre, a conferma della totale assenza di elementi volti a provare l’impianto accusatorio elevato dalla Procura, vi sono le testimonianze dei due genitori ascoltati su segnalazione proprio del sig. Bazzurro.

Così scrive il sig. Massimo Pernigotti, padre di uno dei giocatori della A.S.D. Little Club James: “Da maggio 2021 avevo inteso dei malumori genitoriali che si sarebbe voluto cambiare aria...”, “Preciso che non parlai mai con Mister Costella o Carrubba...”, “Preciso inoltre che Mister Costella e tutti i genitori sono state per noi persone per bene...”, “Non sono a conoscenza di date o colloqui specifici con altre società...”, “...non sono a conoscenza di altri fatti in modo diretto”.

Mentre il sig. Luca Brassadelli, padre di un altro giocatore che ha militato nella società A.S.D. Little Club James così riferisce: “... le ribadisco che personalmente non sono a conoscenza di nessuna vicenda ...”.

Da quanto sopra, quindi, emerge chiaramente l’assenza di prove in merito ad un’asserita attività di proselitismo posta in essere dai soggetti deferiti.

In ogni caso, meritevole di pregio è anche la circostanza rilevata da entrambe le difese per la quale il vincolo di tesseramento dei giocatori dell’ A.S.D. Little Club James era di un anno e che, pertanto, dal 1° luglio 2021 i giovani giocatori erano liberi di trasferirsi, tutti, in altre società.

Anche in ordine al secondo capo d’imputazione sono meritevoli di accoglimento le difese dei soggetti deferiti.

Infatti, dall’esame degli atti della Procura, non emerge alcuna attività di indagine, nemmeno in via indiziaria, svolta al fine di legittimare tale deferimento.

Non vi è alcun documento o testimonianza a dimostrazione che i sigg.ri CARRUBBA e COSTELLA avrebbero svolto l’attività di allenatori per la società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO nel corso della stagione sportiva 2021/2022.

Inoltre, come correttamente osservato dalle difese, non è stata nemmeno indicata dalla Procura la leva per la quale avrebbero allenato i due soggetti deferiti rendendo, quindi, l’imputazione assai generica oltre che, come si è visto, priva di fondamento.

Conseguentemente, anche la società S.S.D. CENTRO POL. SANT’EUSEBIO deve essere mandata assolta da ogni imputazione.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale, respinge integralmente le richieste di deferimento della Procura Federale.

 Manda la Segreteria per le comunicazioni di rito.

 

 

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