C.R. LIGURIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – liguria.lnd.it – atto non ufficiale – CU N. 1 del 01/07/2022 – Delibera – Visto L’atto di deferimento della Procura Federale del 16 Maggio 2022 Prot. 17325/432 PFI 21 22/PM/vdb; Viste Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti Udite Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti Udite Le richieste di sanzione della Procura Federale Ha pronunciato la seguente Decisione Nel procedimento disciplinare PFI 432 21 22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre per violazione dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché nei confronti del Signor Matteo Salsano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della predetta Società, per violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

Visto L’atto di deferimento della Procura Federale del 16 Maggio 2022 Prot. 17325/432 PFI 21 22/PM/vdb;

Viste

Le difese scritte svolte dai soggetti deferiti

Udite

Le conclusioni precisate in udienza dalle Parti personalmente e dai difensori costituiti

Udite

Le richieste di sanzione della Procura Federale

Ha pronunciato la seguente

Decisione

Nel procedimento disciplinare PFI 432 21 22 promosso dal Procuratore Federale Interregionale nei confronti della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre per violazione dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva nonché nei confronti del Signor Matteo Salsano, all’epoca dei fatti Presidente e Legale Rappresentante della predetta Società, per violazione dell’art. 4 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva

* Fatto e motivi della decisione

Con l’atto di deferimento in epigrafe in data 16 Maggio 2022, il Procuratore Federale Interregionale deferiva innanzi a Questo Tribunale il Presidente ed all’epoca dei fatti, Legale Rappresentante della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre, Signor Matteo Salsano, per violazione dell’art. 4 comma 1 del codice di Giustizia Sportiva e la ridetta Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre per violazione dell’art. 6 comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva perché il Legale Rappresentate della Società aveva rilasciato dichiarazioni non corrispondenti allo stato degli atti del procedimento, pubblicate in data 28.9.2021 sul social network Facebook e poi riprese in data 1.10.2021 nell’articolo del quotidiano “Secolo XIX”, con le quali si afferma che il Comune (in qualità di proprietario) e la Società A.P.D. Intercomunale Beverino, quale gestore dell’impianto sportivo, avrebbero “cacciato” dall’impianto in questione la Società Valdivara “in antitesi con qualsivoglia norma comunale e regionale, atte ad incentivare lo sport locale come priorità territoriale” . Ritiene Questo Tribunale che lo svolgimento dei fatti ed il tenore delle dichiarazioni rese ed ascritte ai soggetti deferiti siano riconducibili nell’ambito di un legittimo diritto di critica avverso ad una decisione - assunta nei confronti della Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre dal Comune di Beverino, proprietario dell’Impianto sportivo, e della Società A.P.D. Intercomunale Beverino, gestore del ridetto impianto sportivo - percepita come ingiusta e ritenuta gravatoria vieppiù laddove i ridetti fatti ed i diritti, che i deferiti assumono essere stati violati, siano riconducibili a rapporti di natura civilistica prima d’ora portati alla cognizione dell’Autorità Giudiziaria e tutt’oggi oggetto di accertamento. D’altra parte non si può ritenere che i principi a cui si ispira il Codice di Giustizia Sportiva e che trovano puntuale disciplina negli articoli invocati dal Procuratore Federale nell’atto di deferimento, possano estendersi sino al punto da vietare ad un tesserato qualsivoglia espressione di una opinione dissenziente, qualora le modalità di espressione non siano tali da apparire offensive e lesive dei canoni del comune decoro, rispetto ed educazione.

PQM

Il Tribunale Federale Territoriale, presso il Comitato Regionale Liguria, assolve la Società A.S.D. Val di Vara 5 Terre ed il Signor Matteo Salsano, perché il fatto contestato non costituisce illecito disciplinare.

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