C.R. LOMBARDIA – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – crlombardia.it – atto non ufficiale – CU N. 4 del 21/07/2022 – Delibera – SAMBA Elhadji Mbaye, all’epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Nuova Lodi, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 c. 1, e 38 c. 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 20.02.2022 subito dopo il termine della gara G.S. Azzurra – Polisportiva Nuova Lodi, valevole per il campionato di seconda categoria, nella zona antistante agli spogliatoi, colpito con un pugno alla nuca il sig. Luca Michael Tamborra, cagionando allo stesso lesioni personali.

SAMBA Elhadji Mbaye, all'epoca dei fatti calciatore tesserato per la società Polisportiva Nuova Lodi, per rispondere della violazione del disposto di cui agli artt. 4 c. 1, e 38 c. 1 del C.G.S. per avere lo stesso, in data 20.02.2022 subito dopo il termine della gara G.S. Azzurra – Polisportiva Nuova Lodi, valevole per il campionato di seconda categoria, nella zona antistante agli spogliatoi, colpito con un pugno alla nuca il sig. Luca Michael Tamborra, cagionando allo stesso lesioni personali.

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Il Tribunale Federale Territoriale, esperiti gli incombenti di rito e verificata la regolarità delle notifiche: premesso che alla riunione del 14 luglio 2022 è comparso personalmente il calciatore deferito sig. Samba. alla riunione del 14 luglio 2022, per la Procura Federale è comparso l’avv. Fabio Esposito; Prima dell’apertura del dibattimento, le parti dichiarano di avere raggiunto un accordo in relazione all’applicazione della pena, ed in particolare di concordare sulla sanzione pari a quattro giornate di squalifica a carico del calciatore deferito, così determinata: PENA BASE: sei giornate di squalifica per la violazione del disposto di cui agli artt. 4 c.1 e 38 c.1 del C.G.S. RIDUZIONE PER IL RITO: 1/3 ai sensi dell’art. 127 c.2 del C.G.S. PENA FINALE: quattro giornate di squalifica. osserva preliminarmente risulta che la richiesta di applicazione di sanzioni dopo il deferimento sia stata correttamente presentata dalle parti prima dello svolgimento della prima udienza innanzi all’organo giudicante, in ossequio all’art. 127, c.1, C.G.S. Dagli atti e dai documenti depositati dalla Procura Federale, così come dalle dichiarazioni rese in fase di indagini dal calciatore deferito, emerge pacificamente la responsabilità del sig. Samba per la condotta a lui ascritta nell’atto di deferimento, in violazione degli artt. 4 c. 1 e 38 c. 1 del C.G.S.. Dopo un’attenta analisi delle circostanze di fatto, la sanzione richiesta dalla Procura Federale a carico del calciatore deferito risulta congrua. In conclusione, la qualificazione dei fatti operata dalle parti si reputa corretta e, parimenti, risulta congrua la sanzione come sopra quantificata e specificata (pena base: 6 giornate di squalifica per violazione del disposto di cui agli artt. 4 c.1 e 38 c.1 del C.G.S; riduzione per il rito: 1/3 ex art. 127 c.2 del C.G.S; pena finale: 4 giornate di squalifica), Tanto premesso e ritenuto, il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127, commi 3 e 4 del C.G.S.:

dichiara

l’efficacia dell’accordo tra le parti sull’applicazione della sanzione di quattro giornate di squalifica a carico di SAMBA Elhadji Mbaye, così determinata: PENA BASE: sei giornate di squalifica per la violazione del disposto di cui agli artt. 4 c.1 e 38 c.1 del C.G.S. RIDUZIONE PER IL RITO: 1/3 ai sensi dell’art. 127 c.2 del C.G.S. PENA FINALE: quattro giornate di squalifica Manda alla Segreteria del Tribunale per comunicare direttamente il presente provvedimento agli interessati e per ogni altro incombente di rito.

 

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