F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione I – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 107/CSA pubblicata del 9 Gennaio 2023 – S.S. Lazio S.p.A.

Decisione n. 107/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 132/CSA/2022-2023

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

I SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Umberto Maiello Vice Presidente

Lorenzo Attolico – Componente

Michele Messina - Componente (relatore) 

Franco Granato- Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 132/CSA/2022-2023, proposto dalla Società S.S. Lazio S.p.A., per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 05.01.2023;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 07.01.2023, l’Avv. Michele

Messina e udito l’Avv. Gian Michele Gentile per la reclamante;  Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

La Società S.S. Lazio S.p.A. ha proposto, con procedura d’urgenza ex art. 74 CGS, reclamo avverso la sanzione di chiusura del settore “Curva Nord” dello Stadio Olimpico di Roma, inflitta dal Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie A, di cui al Comunicato Ufficiale n. 111 del 05.01.2023,  in relazione alla gara del Campionato di Serie A, Lecce/Lazio del 04.01.2023.Il provvedimento del giudice di prime cure è così motivato: “letto il referto arbitrale e la relazione dei collaboratori della Procura Federale nella quale, tra l’altro, si riferisce che durante l’intera gara, i sostenitori della Società Lazio, assiepati nel settore” ospiti distinti sud- est”, si rendevano responsabili nella quasi totalità (circa 1000 dei 1072 occupanti), di ripetuti cori espressione di discriminazione razziale nei confronti dei calciatori del Lecce Banda ed Umtiti;

considerato che i cori venivano percepiti da tutti e tre i collaboratori della Procura, opportunamente posizionati anche in parti dell’impianto distanti dal settore sopradetto; considerato che in base alla suddetta relazione tali comportamenti sono attribuibili alla tifoseria   della società Lazio che nelle gare casalinghe occupa il settore denominato “Curva Nord” dello stadio Olimpico di Roma;

ritenuto che, in ragione della gravità, della dimensione, della percezione reale del fenomeno, tale anche da costringere il Direttore di gara ad interrompere il gioco per permettere l’effettuazione, da parte dello speaker, del messaggio previsto in caso di cori di discriminazione razziale, i predetti comportamenti assumono rilevanza disciplinare a norma dell’art 28n.4CGS (….)”;

La Società reclamante, con il ricorso introduttivo, pur non mettendo in discussione l’accertamento dei fatti refertati dal direttore di gara e dai collaboratori della Procura Federale, rivendica il riconoscimento delle circostanze attenuanti di cui all’art. 29 CGS che, nel costrutto giuridico attoreo, dovrebbero condurre all’esclusione della responsabilità del Club o quantomeno alla riduzione della sanzione inflitta.

La Società, a sostegno del proprio mezzo, ha dedotto di aver adottato modelli di organizzazione e gestione idonei alla prevenzione di comportamenti della specie di quelli verificatisi, integrati da una costante campagna di informazione e diffusione di condanne pubbliche di comportamenti discriminatori.

La Società ricorrente ha, inoltre, richiamato la concreta cooperazione offerta alle Forze dell’Ordine e alle altre Autorità competenti onde impedire fatti violenti o discriminatori, evidenziando di aver affidato la gestione del proprio competente servizio d’ordine all’ex vice capo della Polizia, già Questore di Roma.

La reclamante ha, inoltre, sottolineato come, essendosi la partita con il Lecce giocata in campo esterno, sia rimasta estranea all’organizzazione delle misure di sicurezza, soggiungendo di essersi comunque adoperata immediatamente per l’identificazione degli autori del grave gesto che abitualmente occupano i settori 48 B e 49 B della Curva Nord dello Stadio Olimpico (come in sede di udienza chiarito) onde procedere con l’applicazione delle sanzioni previste dal regolamento interno.

La stessa ha, dunque, affermato di avere contestualmente e pubblicamente deplorato l’accaduto e sporto denunzia alla preposta Autorità e, pertanto, ha chiesto l’annullamento della sanzione o quantomeno la sua riduzione a una pena pecuniaria.

Alla riunione svoltasi dinanzi a questa Corte in videoconferenza il giorno 07.01.2023, è comparso per la parte reclamante l’Avv. Gian Michele Gentile, il quale ha ribadito le tesi già esposte nel mezzo di reclamo e concluso in conformità. 

Il reclamo è stato quindi trattenuto in decisione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Questa Corte Sportiva d’Appello, esaminati gli atti e valutate le motivazioni addotte, ritiene che il reclamo debba essere respinto per i motivi di seguito illustrati.

Il Collegio rileva, in premessa, come la condotta in addebito risulti documentalmente comprovata dal puntuale referto dell’Arbitro e dall’articolata relazione confezionata dai collaboratori della Procura Federale allegata agli atti ufficiali di gara, attiche, per costante avviso di questa Corte, assumono, ai sensi dell’art. 61 comma 1CGS., forza fide facente in ordine ai fatti e ai comportamenti ivi indicati.

D’altro canto, sul punto alcuna contestazione risulta mossa dalla reclamante.

In ragione di quanto sopra, questa Corte ritiene possa conclusivamente dirsi pienamente acquisita la prova dei ripetuti cori e ululati a contenuto razziale, oltre che della dimensione e diffusa percettibilità dell’evento, dal momento che è emerso, in termini incontrovertibili, come la ricostruzione dei fatti contestati, così come riportati nei rapporti sopra richiamati, risulti precisa, circostanziata e convergente.

Più in dettaglio gli episodi contestati sono stati chiaramente percepiti dal direttore di gara e dai tre collaboratori della Procura Federale funzionalmente dislocati il primo in posizione centrale tra le panchine, il secondo presso il settore” ospiti-distinti sud est” ed il terzo nel settore” distinti nord ovest”.

La corretta collocazione sul campo degli Ufficiali in parola e l’unanime ricostruzione degli eventi operata da questi ultimi costituiscono elementi certamente idonei e sufficienti a ritenere raggiunta la soglia della rilevante percettibilità e significativa dimensione dei cori sanzionati.

Accertata nei termini che precedono la ricostruzione dei fatti è a questo punto possibile passare, ai fini della loro qualificazione giuridica, allanalisi del quadro normativo che regola la materia partendo dalla disciplina dell’art. 6 comma 3 CGS che testualmente recita” Le società rispondono anche dell’operato e del comportamento dei propri dipendenti, delle persone comunque addette a servizi della società e dei propri sostenitori, sia sul proprio campo intendendosi per tale anche l’eventuale campo neutro, sia su quello della società ospitante, fatti salvi i doveri di quest’ultima”.

Dalla piana lettura della disposizione in commento discende come diretto corollario che la circostanza della maturazione delle condotte in addebito in occasione di una competizione svoltasi in trasferta non può far velo, con la pretesa automaticità, alla esigibilità degli obblighi di garanzia che l’ordinamento di settore pone a carico delle società.

Alla piena configurabilità di una responsabilità della società per il comportamento dei propri sostenitori anche in trasferta consegue l’indiscutibile, cogente, operatività nella fattispecie de qua dell’art 28, comma 4 CGS che così dispone “Le società sono responsabili per l’introduzione o l’esibizione negli impianti sportivi da parte dei propri sostenitori di disegni, scritte, simboli, emblemi o simili, recanti espressioni di discriminazione. Esse sono responsabili per cori, grida e ogni altra manifestazione che siano, per dimensione e percezione reale del fenomeno, espressione di discriminazione. In caso di prima violazione, si applica la sanzione minima di cui all’art. 8, comma 1, lettera d) dal Giudice sportivo correttamente irrogata.

Sotto diverso profilo, questo Collegio nemmeno può esimersi dal considerare come le sanzionate condotte rivestano carattere di particolare gravità in ragione dell’evidente disvalore etico, sociale e sportivo dei cori e degli ululati registrati siccome protrattisi in modo insistito e con deprecabile indifferenza per tutta della durata della gara, costringendo l’arbitro alla sua sospensione temporanea e protraendosi financo dopo i messaggi dello speaker sino quasi a determinare una sorta di reiterata e specifica recidiva interna.

Né occorre dilungarsi per rimarcare il rapporto di profonda e radicale alterità che separa dai valori che reggono lo sport i censurabili comportamenti qui sanzionati che riflettono unimpropria e inaccettabile visione delle competizioni sportive come occasione per disinibire e liberare pulsioni di violenza e rifiuto dell’altro muovendo da un improprio e insidioso senso di appartenenza.

Non meno gravi possono dirsi le conseguenze di tali riprovevoli comportamenti ascrivibili peraltro alla quasi totalità dei tifosi laziali presenti e senza che pervenissero dalla esigua minoranza manifestazioni di dissenso - dal momento che il calciatore Banda, fortemente scosso da quanto accaduto, decideva di non fare rientro sul terreno di gioco nel secondo tempo e lo stesso giocatore Umtiti, a sua volta provato, veniva ripetutamente incoraggiato dai sostenitori della tifoseria locale.

Nessun dubbio può residuare, nondimeno, riguardo alla provenienza dei circa 1.000 tifosi presenti allo stadio di Lecce dal settore denominato “ Curva Nord” dello stadio Olimpico di Roma  e tanto sia perché attestato dai collaboratori della Procura Federale nel suppletivo rapporto allegato agli atti ufficiali di gara in forza di informazioni acquisite dal Dirigente responsabile per l’ordine pubblico dell’impianto, sia perché neppure contestato dalla difesa della Società reclamante che, anzi, in sede di udienza, ha confermato la loro appartenenza al ridetto settore, senza peraltro comprovare una collocazione circoscritta a ripartizioni interne e più ristrette.

Quanto di converso alla rilevanza e applicabilità delle circostanze di cui all’art.29 CGS, invocate  dalla Società S.S. Lazio S.p.A, è opportuno evidenziare come il ridetto sodalizio, al di là della documentata adozione di modelli di organizzazione e gestione e della condanna ex post degli episodi qui in rilievo anche attraverso la presentazione alle competenti autorità di apposita denuncia-querela contro ignoti, nulla abbia, di converso e nello specifico, provato riguardo, da un lato, alla preventiva azione di concreta e mirata sensibilizzazione dei propri tifosi sullo specifico tema qui in rilievo in generale e rispetto alle partite più a rischio, come quella in argomento, e, dall’altro, quanto alla concreta, effettiva e sollecita promozione di procedimenti di irrogazione di sanzioni interne nei confronti degli autori delle condotte qui in rilievo in coerenza con il modello organizzativo adottato.

In ragione di tanto, questo Collegio ritiene di poter condividere il principio da questa stessa Corte ripetutamente affermato e a mente del quale “l’adozione di misure di prevenzione non genera, con la pretesa automaticità una mitigazione del trattamento sanzionatorio previsto per le singole fattispecie di illecito poi consumate.

La possibile attenuazione della misura edittale della sanzione presuppone, viceversa, che i modelli organizzativi e gestionali a tali fini adottati delle Società si rivelino proporzionati, idonei ed efficaci laddove rispetto alle condotte in contestazione, non è dato evincere uno sforzo organizzativo mirato ad impedire, attraverso misure specifiche e congrue, l’intonazione di cori discriminatori”(Corte Sportiva di Appello nazionale I Sez. Decisioni nn  071/CSA/2021-2022- 93/CSA/2-12-2021-Reg. procedimenti n-069/ CSA/ 2021-2022).

Il principio de quo, pertanto, si deve ritenere aderente alla fattispecie in esame con conseguente esclusione di ogni possibile configurabilità sia dell’esimente che delle attenuanti invocate.

Sulla base di quanto precede, il reclamo proposto deve essere respinto con conseguente conferma della sanzione inflitta dal Giudice Sportivo. 

P.Q.M.

Respinge il reclamo in epigrafe. 

Dispone la comunicazione alla parte con PEC.

 

L’ESTENSORE                                                                  IL PRESIDENTE

Michele Messina                                                                   Umberto Maiello

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce

 

 

 

 

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