F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Tesseramenti – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 18/TFNT del 16 Gennaio 2023 (motivazioni) – Martina Cetrangolo / ASD UP Comunale Tavagnacco – Reg. Prot. 22/TFN-ST
Decisione/0018/TFNST-2022-2023
Registro procedimenti n. 0022/TFNST/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE TESSERAMENTI
composta dai Sigg.ri:
Gioacchino Tornatore – Presidente
Antonio Rinaudo – Vice Presidente
Roberto Bucchi – Vice Presidente
Domenico Apicella – Componente (Relatore)
Alessandro Maruccio – Componente
ha pronunciato, all’udienza del giorno 10 gennaio 2023, sul ricorso ex art. 89, comma 1, lett. a), CGS proposto dalla calciatrice Martina Cetrangolo (n. 22.06.2002 - matr. 2054224) nei confronti della società ASD UP Comunale Tavagnacco (matr. 77830) avverso il provvedimento di diniego allo svincolo per inattività ex art. 109 NOIF emesso dalla Divisione Calcio Femminile,
la seguente
DECISIONE
Svolgimento del giudizio
Con ricorso del 15.12.2022 la calciatrice Cetrangolo Martina (C.F. CTRMTN02H62B240J) nata a Buccinasco (MI) il 22.06.2002, numero matricola FIGC 2054224, proponeva ricorso avverso la decisione emessa dalla Divisione Calcio Femminile del 27.11.2022 e notificata in pari data alla stessa, con la quale comunicava il mancato accoglimento della richiesta di svincolo per inattività ex art.109 NOIF.
In fatto, a mezzo del suo legale, la ricorrente precisava di essere una calciatrice tesserata per la Stagione Sportiva 2022/2023 per la ASD UP Comunale Tavagnacco, la cui prima squadra milita nel campionato Nazionale di Serie B Femminile; precisava, altresì, che dall’inizio della corrente stagione sportiva, la stessa non era mai stata convocata per le canoniche prime 4 partite ufficiali disputate dalla Società di appartenenza ASD UP Comunale Tavagnacco e che, per tale motivo, in data 10.10.2022 aveva provveduto ad inviare raccomandata al club ed alla FIGC LND Comitato di Appartenenza, al fine di poter ottenere lo svincolo per inattività ex art.109 NOIF.
Con comunicazione ricevuta a mezzo PEC in data 17.11.2022, il Comitato FIGC – LND Friuli-Venezia Giulia comunicava alla Società detta richiesta di svincolo per inattività ex art. 109 N.O.I.F.; tuttavia, in data 22.11.2022, la UP Comunale Tavagnacco proponeva a mezzo PEC opposizione avverso tale richiesta di svincolo, deducendo testualmente che “…l’art. 109 NOIF, infatti, non impone affatto alle società di convocare e far giocare tutte le tesserate per le prime quattro partite della stagione, bensì di far prendere parte ad almeno quattro gare ufficiali “nella stagione sportiva”, ovvero nel corso dell’intera stagione sportiva. (…) Quando, tuttavia, è giunta in società la richiesta di svincolo ex art. 109 NOIF, la UPC Tavagnacco ha, infine, compreso le reali motivazioni e le finalità della Cetrangolo e si è, pertanto, affrettata ad inviare le due e-mail del 14 e del 21 novembre, richiamate anche nel ricorso introduttivo, con le quali invitò la tesserata a presentarsi per gli allenamenti rispettivamente del 16 e del 23 novembre. (…)”.
Ed ancora, “…la UPC Tavagnacco, pur consapevole del principio di recente affermato dal TNF in base al quale è sufficiente che le circostanze fattuali dimostrino che la società non ha interesse all’utilizzo del giocatore, osserva anzitutto che la fattispecie che portò all’affermazione di detto principio è assolutamente diversa dalla presente e che, in ogni caso, occorre fornire una interpretazione dell’art. 109 NOIF coerente con i principi generali dettati dall’art. 12 delle preleggi al c.c. L’art. 109 NOIF, invero, stabilendo che il calciatore “tesserato ed a disposizione della società entro il 30 novembre” può essere svincolato se “non abbia perso parte, per motivi a lui non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva”, non può che essere inteso nel senso che il tesserato deve essere a disposizione della società entro il 30 novembre e non già che debba avere preso parte a quattro gare ufficiali entro quella data (e tanto meno che debba avere partecipato alle prime quattro partite ufficiali, come vorrebbe l’istante): se quest’ultima fosse stata l'intenzione del legislatore, infatti, la virgola sarebbe stata apposta dopo la locuzione “a disposizione della società”, per far intendere che la partecipazione alle quattro gare doveva avvenire entro il 30 novembre e la norma avrebbe dovuto recitare “tesserato ed a disposizione della società, entro il 30 novembre non abbia preso parte. (…) Del resto, prevedere la partecipazione a quattro gare ufficiali entro il 30 novembre, in un campionato iniziato a settembre, significherebbe garantire lo svincolo a quasi tutte le tesserate, essendo altamente improbabile che in una rosa di 22-23 giocatrici ciascuna di esse possa avere preso parte ad almeno quattro gare entro il 30 novembre della stagione sportiva. Né è vero che la società si sia disinteressata dalla calciatrice: la Cetrangolo, infatti, fu regolarmente convocata per vie brevi per il ritiro, al quale non partecipò adducendo varie scuse, così come fu più volte bonariamente invitata a riprendere gli allenamenti per telefono: venne omessa una convocazione formale confidando nel fatto che la tesserata rimandava attraverso varie motivazioni di ordine personale e sembrò indelicato metterla in mora con inviti perentori. (…)”.
Infine, in data 27.11.2022, la Divisione Calcio Femminile con la decisione impugnata comunicava di non poter accogliere la richiesta di svincolo suddetta in quanto “gli svincoli per inattività delle calciatrici presuppongono la verifica sulla sussistenza delle condizioni dopo la chiusura del campionato”.
All’udienza del 10.01.2023 è presente l’avv. Francesco Rondini, in rappresentanza della calciatrice Martina Cetrangolo, il quale si è riportato integralmente agli scritti difensivi depositati e, in replica a quanto dedotto dalla società ASD UP Comunale Tavagnacco nel proprio atto di costituzione, ha evidenziato la differenza tra convocazione e partita ufficiale, sottolineando la strumentalità della condotta della società e chiedendo l’accoglimento delle conclusioni rassegnate in atti. Nessuno è comparso, invece, per la società ASD UP Comunale Tavagnacco.
Motivi della Decisione
Il Collegio, esaminati gli atti di causa, ritiene che il ricorso debba essere accolto per i seguenti motivi.
Il provvedimento emesso dalla Divisione Calcio Femminile del 27.11.2022 è infondato sia in fatto che in diritto.
Come noto, l’art. 109 NOIF prevede che “Il calciatore/calciatrice “non professionista” e “giovane dilettante”, che tesserato/a ed a disposizione della società entro il 30 novembre, non abbia preso parte, per motivi a lui/lei non imputabili, ad almeno quattro gare ufficiali nella stagione sportiva, ha diritto allo svincolo per inattività, salvo che questa non dipenda da servizio militare ovvero da servizio obbligatorio equiparato o dalla omessa presentazione da parte del calciatore/calciatrice tesserato/a della prescritta certificazione di idoneità all’attività sportiva, nonostante almeno due inviti della società”.
Ed ancora, la stessa norma stabilisce che “Per ottenere lo svincolo, il calciatore deve chiedere, entro il 15 giugno o, nel caso di Campionato ancora in corso a tale data, entro il quindicesimo giorno successivo alla conclusione dello stesso, con lettera raccomandata diretta alla Società e rimessa in copia anche al Comitato competente, di essere incluso in lista di svincolo. La ricevuta della raccomandata diretta alla società deve essere allegata alla copia della lettera indirizzata al Comitato”.
Questo Tribunale ha già più volte avuto modo di chiarire che la norma in esame pone per la validità della richiesta di svincolo solo un termine finale e non anche un termine iniziale. (Decisione n. 21 / TFN-ST del 31 maggio 2019 e decisione n.14/TFN-ST del 23 dicembre 2022).
La decisione della Divisione Calcio Femminile impugnata, che non ha concesso lo svincolo per inattività alla odierna reclamante, evidenzia l’erronea applicazione e/o falsa applicazione di quanto stabilito dall’art. 109 NOIF. Ebbene, nel caso di specie la calciatrice sig.ra Martina Cetrangolo, da quanto risulta agli atti, non è stata convocata per gli allenamenti – non potendo evidentemente valere, in senso contrario, asserite ma indimostrate convocazioni informali, per le vie brevi, a mezzo telefono – e, tantomeno, per quattro partite ufficiali disputate dalla Società di appartenenza UP Comunale Tavagnacco, nonostante la tesserata avesse regolarmente inviato alla Società, nei termini previsti, la certificazione medica di idoneità all’attività agonistica.
E’ di tutta evidenza che la mancata convocazione ad allenamenti e gare ufficiali, per la Stagione Sportiva 2022/2023, della calciatrice Cetrangolo è dovuta, quindi, a cause ad essa non imputabili; a nulla, poi, valgono, a detta della società le convocazioni effettuate per le vie brevi per il ritiro (piuttosto irrituali giacché avvenute – per ammissione della stessa UP Comunale Tavagnacco a mezzo telefono) nonché le convocazioni effettuate dalla Società, in data 14 e 16 novembre 2022, da considerarsi meramente strumentali, in quanto giunte alla calciatrice solamente a seguito della inoltrata richiesta di svincolo (richiesta avvenuta in data 10.10.2022), evidenziando, di conseguenza, un comportamento precedentemente omissivo della società e successivamente diretto ad eludere il precetto di cui all’art. 109 NOIF. Manca, nel caso di specie qualsivoglia prova concreta che la Società Tavagnacco avesse un interesse effettivo ad impiegare ed utilizzare la calciatrice Cetrangolo.
Alla luce di quanto precisato, è evidente come la Divisione Calcio Femminile abbia erroneamente interpretato la norma, nello specifico trascurando di prendere in considerazione il consolidato orientamento della presente Sezione del Tribunale Federale. Difatti sul punto la giurisprudenza federale di questo Tribunale è oramai pacifica ed ha affermato più volte che: “la richiesta di svincolo può essere inviata in qualsiasi momento della stagione sportiva, quindi ad esempio anche nel mese di ottobre, ogniqualvolta le circostanze fattuali dimostrino che la società non ha interesse all’impiego ed all’utilizzazione del calciatore” (cfr. Decisione n. 0039/TFNST/2021-2022, del 13 giugno 2022).
Deve respingersi, al riguardo, la diversa lettura della norma proposta dalla società friulana, in base alla quale l’obbligo di convocazione ad almeno quattro gare ufficiali possa essere assolto dalla società sportiva nel corso ed entro il termine dell’intera stagione sportiva di riferimento. Una tale interpretazione finirebbe, infatti, con il vanificare lo spirito e la ratio della disposizione normativa in questione, che è quello di individuare un equilibrato e ragionevole punto di incontro tra l’interesse della società a valutare un effettivo e concreto utilizzo dei propri tesserati, entro un tempo da ritenersi congruo e non eccessivamente pregiudizievole del contrapposto interesse del calciatore ad essere effettivamente utilizzato e prendere parte alle gare della stagione sportiva, senza dover rimanere ingiustificatamente e oltre un tempo ragionevole, appunto, “ostaggio” della società di appartenenza, in attesa che questa decida se e quando convocarlo per le gare ufficiali fino a che non si completi la stagione sportiva in corso.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Tesseramenti, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso proposto dalla calciatrice Martina Cetrangolo ed in riforma del provvedimento della Divisione Calcio Femminile, dispone lo svincolo della calciatrice dalla società ASD UP Comunale Tavagnacco a decorrere dal 10 ottobre 2022.
Così deciso nella Camera di consiglio del 10 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Domenico Apicella Gioacchino Tornatore
Depositato in data 16 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia