F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 106/TFN – SD del 18 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 14914/148pf22-23/GC/GR/ff del 23 dicembre 2022 nei confronti dei signori Emiddio Ursillo e Vito Bellantuono, nonché nei confronti della società ASD Calcio Settimo – Reg. Prot. 104/TFN-SD

Decisione/0106/TFNSD-2022-2023

Registro procedimenti n. 0104/TFNSD/2022-2023

 

IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE

SEZIONE DISCIPLINARE

 

composto dai Sigg.ri:

Pierpaolo Grasso – Presidente

Valeria Ciervo – Componente

Amedeo Citarella – Componente (Relatore)

Paolo Clarizia – Componente

Gaia Golia – Componente

Paolo Fabricatore – Rappresentante AIA

ha pronunciato, all’udienza del giorno 17 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 14914/148pf2223/GC/GR/ff del 23 dicembre 2022 nei confronti dei sigg.ri Emiddio Ursillo e Vito Bellantuono, nonché nei confronti della società ASD Calcio Settimo,

la seguente

DECISIONE

Il deferimento

Con nota Prot. 14914/148f22-23/GC/GR/ff del 21 dicembre 2022, il Procuratore Federale ha deferito dinanzi al Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare:

1. il sig. Emiddio Ursillo, all’epoca dei fatti Presidente dotato di poteri di rappresentanza della società ASD Calcio Settimo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 32, comma 2 del Codice di Giustizia Sportiva per aver consentito e comunque non impedito che durante la Stagione Sportiva 2021-2022 il Sig. Vito Bellantuono benché tesserato con la ASD Calcio Settimo con la qualifica di allenatore, svolgesse il ruolo di direttore sportivo, pur essendo-privo di qualifica, iscrizione nell’apposito elenco speciale dei direttori sportivi nonché di tesseramento a detto titolo, e svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori presso la suddetta Società;

2. il sig. Vito Bellantuono tesserato all’epoca dei fatti, come allenatore per la ASD Calcio Settimo, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37 comma 1, ed art. 40 comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico poiché durante la stagione 2021-2022 benché tesserato con la qualifica di allenatore con la società ASD Calcio Settimo, ha svolto il ruolo di dirigente – direttore sportivo in favore della predetta società pur essendo privo di qualifica, iscrizione nell’apposito elenco speciale dei direttori sportivi nonché di tesseramento a detto titolo, e svolgendo attività collegate al tesseramento di calciatori;

3. la Società ASD Calcio Settimo, per rispondere, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. 6, comma 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva, per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Emiddio Ursillo e Vito Bellantuono, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.

La fase istruttoria

Il procedimento, avente ad oggetto la “Condotta antiregolamentare del tecnico Vito Bellantuono - UEFA B cod. 101.204 – il quale, seppur tesserato come allenatore della società ASD Calcio Settimo, avrebbe svolto l'attività di Direttore Sportivo nel corso della s.s. 2021-2022”, risulta iscritto nel relativo registro in data 05.09.2022 al n. 148 pf 22-23.

Nel corso delle indagini sono stati sentiti tutti gli indagati, nonché i signori Niccolò Muto e Modou Dansu, entrambi calciatori tesserati per la Società ASD Calcio Settimo, come da verbali in atti.

La Procura federale, inoltre, ha depositato la nota dell’8.4.2022 con cui la segreteria del S.T. di Coverciano le ha trasmesso la segnalazione a firma del sig. Leonardi Fortunato; l’elenco dei dirigenti e tesserati per la società deferita per le ss.ss. 2021-2022 e 2022-2023; la scheda storica del tesseramento del sig. Vito Bellantuono.

La Comunicazione di conclusione delle indagini del 24.11.2022 risulta essere stata ritualmente notificata a mezzo pec anche al sig. Vito Bellantuono, che in sede di audizione ha eletto domicilio digitale presso la casella di posta elettronica della società.

Gli incolpati, già auditi nel corso delle indagini, non hanno inviato memorie difensive, né chiesto di essere ulteriormente sentiti.

La fase predibattimentale

Fissato il dibattimento per l’udienza del giorno 17.01.2023 gli incolpati non hanno depositato memorie difensive.

Il dibattimento

All’udienza del 17.01.2023, tenuta in modalità video conferenza, ha partecipato per la Procura federale l’avv. Alessandro Avagliano.

Nessuno è comparso per i deferiti.

Il rappresentante della Procura federale, riportatosi al deferimento, ha chiesto irrogarsi la sanzione di mesi 6 (sei) di inibizione per il sig. Emiddio Ursillo, della squalifica di mesi 6 (sei) per il sig. Vito Bellantuono e dell’ammenda di 600,00 (seicento/00) per l’ASD Calcio Settimo.

All’esito del dibattimento il Collegio ha riservato la decisione.

La decisione

La produzione acquisita in sede di indagini dalla Procura federale e le dichiarazioni rese dai soggetti auditi nella medesima fase, tra cui gli stessi Emiddio Ursillo e Vito Bellantuono, consentono di ritenere provata con ragionevole certezza la responsabilità dei deferiti.

Ed invero, è qui sufficiente evidenziare che i signori Ursillo e Bellantuono hanno lealmente e senza riserve ammesso i fatti loro ascritti, in quanto entrambi ignari che l’attività e le funzioni di Direttore Sportivo siano sottoposte ad apposita disciplina dal Regolamento dell’Elenco Speciale dei Direttori Sportivi che, per il loro svolgimento, prevede il superamento degli appositi corsi annuali “banditi e organizzati dal Settore Tecnico della FIGC” (art. 3, co.11, Reg. cit.) o anche da “Enti diversi dalla FIGC, accreditati o non accreditati da parte della Federazione” (co. 2-bis).

Per vero, la figura del Direttore Sportivo, vale a dire della “persona fisica” che svolge per conto delle società sportive “attività concernenti l’assetto organizzativo e/o amministrativo della Società, con particolare riferimento alla gestione dei rapporti fra società e calciatori o tecnici e la conduzione di trattative con altre Società Sportive, aventi ad oggetto il trasferimento di calciatori, la stipulazione delle cessioni dei contratti e il tesseramento dei tecnici, secondo le norme dettate dall’ordinamento della FIGC” (art. 1, co. 2, Reg. cit.) è prevista in ambito professionistico, mentre in ambito dilettantistico, quale quello che ci occupa, detta attività è svolta dal Collaboratore della Gestione Sportiva, anche in questo caso previa iscrizione nell’apposito registro da parte della Commissione Dirigenti e Collaboratori Sportivi istituita presso la FIGC.

Ad ogni buon conto, per quanto qui rileva, al sig. Vito Bellantuono, all’epoca dei fatti tecnico UEFA B tesserato per la società deferita, è stata contestata la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione all’art. 37, comma 1, ed art. 40, comma 3 del Regolamento del Settore Tecnico norma, quest’ultima, che “ai tecnici inquadrati nell’Albo del Settore Tecnico” vieta “di trattare direttamente o indirettamente e comunque di svolgere attività collegate al trasferimento ed al collocamento dei calciatori”, in quanto unicamente “legittimati a fornire alle società di appartenenza la loro consulenza di natura esclusivamente tecnica”.

Il divieto è stato disatteso.

In disparte l’auto-attribuzione della qualifica (vedasi, in tal senso, le conversazioni sulla piattaforma Whatsapp e gli estratti di articoli di giornali locali versati in atti), peraltro con il consenso del sig. Emiddio Ursillo, Presidente e legale rappresentante dell’ASD Calcio Settimo, come da questi confermato, depone in tal senso la chiara dichiarazione del calciatore Niccolò Muto. In sede di audizione, alla domanda “da chi è stato contattato per trasferirsi all’ASD Calcio Settimo?” ha risposto: “Nel mese di luglio 2021 avevo deciso di smettere. In quel periodo sono stato contattato telefonicamente dal sig. Bellantuono Vito e mi ha chiesto se era mia intenzione venire a giocare per il Calcio Settimo”, ed alla ulteriore e specifica domanda, “sa che ruolo aveva il sig. Bellantonio Vito all’interno dell’ASD Calcio Settimo?”, ha senza esitazione risposto che “il sig. Bellantono Vito è il direttore sportivo della società.”

Detta attività, peraltro, è sempre stata svolta con il consenso del sig. Emiddio Ursillo, Presidente e legale rappresentante dell’ASD Settimo Calcio, come da questi confermato, e del resto, il ruolo di allenatore nella stessa stagione sportiva risulta ricoperto da altro soggetto, come pure evidenziato dagli articoli di giornale in atti e dall’Elenco dei dirigenti e tesserati per le ss.ss. 2021-2022 e 2022-2023.

Così provata la responsabilità delle persone fisiche, dei fatti ai medesimi ascritti risponde l’ASD Calcio Settimo a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ex art. 6, comma 1 e 2, CGS-FIGC.

Per quanto la dichiarata ignoranza delle disposizioni in materia non possa assurgere al rango di esimente della responsabilità (L’ignoranza dello Statuto, del Codice e delle altre norme federali non può essere invocata a nessun effetto. – art. 4, comma 3, prima parte, CGS-FIGC), infine, il comportamento leale ed ammissivo dei fatti tenuto in sede di indagini dai deferiti, visto l’art.13, comma 1, lett. e), CGS-FIGC, consente di contenere le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:

- per il sig. Emiddio Ursillo, mesi 2 (due) di inibizione;

- per il sig. Vito Bellantuono, mesi 2 (due) di squalifica;

- per la società ASD Calcio Settimo, euro 200,00 (duecento/00) di ammenda.

Così deciso nella Camera di consiglio del 17 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.

 

IL RELATORE                                                                IL PRESIDENTE

Amedeo Citarella                                                             Pierpaolo Grasso

 

Depositato in data 18 gennaio 2023.

 

IL SEGRETARIO

Salvatore Floriddia

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