F.I.G.C. – CORTE SPORTIVA D’APPELLO – Sezione III – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – DECISIONE N. 114/CSA pubblicata del 18 Gennaio 2023 – GSD Ghiviborgo VdS

Decisione n. 114/CSA/2022-2023        

Registro procedimenti n. 105/CSA/2022-2023 

 

LA CORTE SPORTIVA D’APPELLO NAZIONALE

III SEZIONE

 

composta dai Sigg.ri:

Patrizio Leozappa – Presidente

Fabio Di Cagno – Vice Presidente (relatore)

Andrea Galli – Componente

Franco Granato - Rappresentante A.I.A.

ha pronunciato la seguente

DECISIONE

sul reclamo numero 105/CSA/2022-2023, proposto dalla società GSD Ghiviborgo VdS, 

per la riforma della decisione del Giudice Sportivo presso la L.N.D. – Dipartimento Interregionale, di cui al Com. Uff. n. 028 del 22.11.2022;

Visto il reclamo e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza, tenutasi in videoconferenza il giorno 3.1.2023, l’Avv. Fabio Di Cagno;

Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.

RITENUTO IN FATTO

Con reclamo inoltrato il 23.12.2022, preceduto da un primo preannuncio del 24.11.2022, non recapitato, e da un successivo preannuncio del 2.12.2022, la società GSD Ghiviborgo VdS ha impugnato la decisione in epigrafe, con la quale è stata comminata al calciatore Velani Giacomo, proprio tesserato, la squalifica per otto gare effettive “per aver lanciato uno sputo all’indirizzo di un calciatore avversario attingendolo al collo. A seguito della notifica dell’espulsione, cercava il contatto fisico con l’Arbitro toccandolo su un braccio. Desisteva dalla condotta solo a seguito del fattivo intervento dei propri compagni di squadra”.

Episodio accaduto nel corso dell’incontro Mezzolara - Ghiviborgo del 19.11.2022, valevole per il Campionato Nazionale Juniores – Girone E.

La reclamante, preliminarmente, espone di aver inoltrato alla Corte un preannuncio di reclamo, con richiesta di trasmissione atti, in data 24.11.2022, al quale, tuttavia, non era seguito alcun riscontro. Aveva difatti successivamente appreso dalla Segreteria della Corte, sentita telefonicamente, che nessun atto era ad essa pervenuto: sicchè aveva potuto verificare che il preannuncio era stato spedito ad un indirizzo PEC errato (cortesportiva.appello@pec.figc-it, in luogo di cortesportiva.appello@pec.figc.it), ma che ciò nonostante il sistema non aveva generato il consueto “Avviso di Mancata Consegna”, così impedendole di rimediare al banale errore.

Espone altresì di aver inoltrato un secondo preannuncio in data 2.12.2022, chiedendo di essere rimessa in termini ai sensi dell’art. 50, comma 5, C.G.S.. Ricevuti gli atti, non aveva dato tempestivamente seguito al preannuncio, essendo rimasta in attesa del provvedimento di rimessione in termini: avendo tuttavia appreso che il procedimento sarebbe stato archiviato e resasi conto dell’equivoco, il 23.12.2022 aveva inoltrato il reclamo oggi in esame.

Ribadita quindi la richiesta di rimessione in termini per le ragioni anzidette, quanto al merito, la reclamante contesta innanzi tutto la corrispondenza della effettiva condotta del proprio tesserato con quella descritta nel referto arbitrale; in particolare, sostiene che non di sputo si sarebbe trattato, bensì soltanto del gesto della “linguaccia” al calciatore avversario che cercava di ostacolarlo nella rimessa. Evidenzia altresì la genericità e l’illogicità del referto arbitrale, ove non risulta descritta alcuna condotta violenta, circostanza questa incompatibile con il pacifico allontanamento dal campo del calciatore espulso e con la regolare prosecuzione dell’incontro. Lamenta infine da un lato la mancata applicazione della attenuante di cui all’art. 13, comma 1, lett. a), C.G.S., trattandosi di reazione ad un comportamento scorretto di un avversario, dall’altro l’eccessività della sanzione sia in relazione ad altre fattispecie ben più gravi e punite con squalifiche inferiori, sia in relazione alla personalità del giovane calciatore Velani, il quale avrebbe sempre improntato i propri comportamenti alla massima correttezza, tanto da non risultare mai attinto da provvedimenti sanzionatori del Giudice Sportivo.

Conclude pertanto per la riduzione della sanzione in misura equamente rapportata all’effettiva gravità dei fatti, siccome descritti nel reclamo.

In data 29.12.2022 la società Ghiviborgo ha inoltrato una memoria ex art. 72 C.G.S., ribadendo la scusabilità dell’errore nel quale era incorsa in sede di inoltro del preannuncio di reclamo ed insistendo quindi nella richiesta di rimessione in termini, oltre che per il ridimensionamento della sanzione inflitta al calciatore Velani.

CONSIDERATO IN DIRITTO  

Il reclamo è inammissibile in quanto insanabilmente tardivo.

Risulta dagli atti che la società reclamante, a seguito del secondo preannuncio (con richiesta di rimessione in termini) inoltrato il 2.12.2022, ha regolarmente ricevuto in data 5.12.2022, dalla segreteria di questa Corte, gli atti ufficiali della gara.

Per sua stessa ammissione, tuttavia, essa società è rimasta inerte sino al 23 dicembre successivo, in attesa di un provvedimento di rimessione in termini che la Corte, tuttavia, avrebbe potuto eventualmente emettere solo in sede di esame del reclamo (quest’ultimo in quanto unico atto idoneo a provocare un pronunciamento dell’organo decidente). Inerzia che appare vieppiù inspiegabile alla luce della precisazione contenuta nelle conclusioni del preannuncio del 2.12.2022: “la presente comunicazione assume valore di preannuncio di ricorso alla squalifica inflitta dal giudice sportivo al proprio calciatore Giacomo Velani, squalifica pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 28 del Dipartimento Interregionale del 22.11.2022, con richiesta di copia del Rapporto Arbitrale della gara valevole per il Campionato Nazionale Juniores girone “E” tra GSD GHIVIBORGO VDS e MEZZOLARA, disputata in data 19.11.2022 in Mezzolara”.

Ne consegue che, pur volendo per ipotesi ammettere come scusabile l’errore in cui la società Ghiviborgo è incorsa nella digitazione dell’indirizzo PEC di questa Corte in occasione del primo preannuncio del 24.11.2022 e nel non essersi immediatamente avveduta della sua mancata consegna a causa dell’asserita mancata generazione del relativo avviso PEC (circostanza, quest’ultima, peraltro non dimostrata), resta comunque dirimente la constatazione, rispetto al secondo preannuncio, dell’inutile decorso del termine di cinque giorni di cui all’art. 71, comma, 5 C.G.S., termine in ordine al quale non può ritenersi sussistere alcuna ipotesi di rimessione ai sensi dell’art. 50, comma, 5, C.G.S., posto che il ritardo resta pacificamente imputabile ad una scelta consapevole (ancorché errata) della stessa reclamante.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il reclamo in epigrafe.

Dispone la comunicazione alla parte con PEC. 

 

L’ESTENSORE                                                                IL PRESIDENTE 

Fabio Di Cagno                                                                Patrizio Leozappa

 

Depositato 

 

IL SEGRETARIO

Fabio Pesce   

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