F.I.G.C. – TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE – Sezione Disciplinare – 2022/2023 – figc.it – atto non ufficiale – Decisione n. 108/TFN – SD del 23 Gennaio 2023 (motivazioni) – Deferimento n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese – Reg. Prot. 85/TFN-SD
Decisione/0108/TFNSD-2022-2023
Registro procedimenti n. 0085/TFNSD/2022-2023
IL TRIBUNALE FEDERALE NAZIONALE
SEZIONE DISCIPLINARE
composto dai Sigg.ri:
Carlo Sica – Presidente
Antonella Arpini – Componente
Giammaria Camici – Componente
Leopoldo Di Bonito – Componente (Relatore)
Francesca Rinaldi – Componente
Giancarlo Di Veglia – Rappresentante AIA
ha pronunciato, all’udienza del giorno 16 gennaio 2023, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 12460/832 pf21-22/GC/GR/ff del 17 novembre 2022 nei confronti del sig. Fabio Abbruzzese e della società ASD Rossanese,
la seguente
DECISIONE
Il deferimento
La Procura Federale con provvedimento prot. n. 12460/832pf21-22/GC/GR/ff del 16 novembre 2022 ha deferito al Tribunale, Sezione Disciplinare per rispondere:
1) il sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
2) il sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
3) la società ASD Rossanese, a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai Sig.ri Fabio Abruzzese e Giuseppe Morfù, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione.
La fase istruttoria
Il procedimento trae origine da una segnalazione trasmessa alla Procura Federale in data 22.05.2022 da parte del dipendente della LND, sig. Paolo Dattis, con la quale lo stesso richiedeva l'apertura di un procedimento disciplinare a carico della società ASD Academy Rossano, del sig. Russo Rocco, della sig.ra Morfù Francesca e del tecnico Morfù Giuseppe per condotte non regolamentari e doppia attività del tecnico.
Esperita l’attività di indagine, la Procura Federale notificava la comunicazione di conclusione delle indagini contestando:
- al sig. Fabio Abbruzzese, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù – allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva;
- al sig. Rocco Russo, allenatore UEFA B non tesserato all’epoca dei fatti e commissario dotato di poteri di rappresentanza per la società ASD Academy Rossano, la violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 38 comma 1 delle NOIF e 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico, per avere consentito e comunque non impedito al Sig. Giuseppe Morfù –allenatore tesserato per la società ASD Rossanese - di svolgere nella sportiva stagione 2021-2022 l’attività di allenatore anche in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Sig. Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva nonché per rispondere della violazione di cui all’art. 35 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico per non aver richiesto ed ottenuto l’obbligo di sospensione dall’Albo del settore tecnico per espletare attività di commissario – dirigente della società ASD Academy Rossano nella stagione sportiva 2021-2022;
- al Giuseppe Morfù, all’epoca dei fatti allenatore per la società ASD Rossanese, la violazione dell’art. 4, comma 1 del Codice di Giustizia Sportiva in relazione agli artt. 37 comma 1, 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico e 38 comma 1 delle NOIF per aver svolto, nel corso della medesima stagione sportiva 2021-2022, pur essendo regolarmente tesserato con la società ASD Rossanese, la funzione di Allenatore sia della squadra della società ASD Rossanese nonché della squadra della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto l’attività di allenatore per più di una società nella medesima stagione sportiva 2021-2022;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Rossanese alla quale appartenevano al momento della commissione dei fatti i Sig.ri Fabio Abbruzzese e Giuseppe Morfù;
- la responsabilità diretta ed oggettiva, ai sensi dell'art. ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del CGS, della società ASD Academy Rossano alla quale apparteneva al momento della commissione dei fatti il Sig. Rocco Russo e comunque, nei cui confronti o nel cui interesse è stata espletata l’attività ai sensi ai sensi dell’art. 2, commi 1 e 2 Codice di Giustizia Sportiva da parte del sig. Giuseppe Morfù.
A seguito della comunicazione di conclusione delle indagini, il sig. Fabio Abbruzzese, in proprio e nella qualità di legale rappresentante della società ASD Rossanese, trasmetteva istanza di audizione regolarmente tenutasi in data 17 settembre 2022. Invece, il Sig. Giuseppe Morfù e la società ASD Academy Rossano hanno convenuto con la procura federale della FIGC l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Alcuna attività difensiva veniva compiuta dal sig. Rocco Russo.
La Procura, quindi, ritenendo che le difese articolate dal sig. Abbruzzese non fossero utili al suo proscioglimento, ha notificato il deferimento in oggetto a carico dei sigg.ri Fabio Abbruzzese, Rocco Russo nonché della società ASD Rossanese.
Lo svolgimento del dibattimento originariamente fissato per il giorno 13.12.2022 è stato poi rinviato – giusta ordinanza 0029/TFNSD-2022-2023 del 13.12.2022 – all’udienza del 16.01.2023.
La fase predibattimentale
In vista dell’udienza, nessun attività è stata posta in essere dai deferiti.
Il dibattimento
All’udienza del 16.01.2023 è comparso il rappresentante della Procura Federale, il quale si è riportato all’atto di deferimento, ne ha chiesto l’integrale accoglimento, concludendo per l’irrogazione delle seguenti sanzioni:
- per il sig. Fabio Abruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per il sig. Rocco Russo, mesi 8 (otto) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
É comparso, altresì, il sig. Abbruzzese il quale ha ribadito l’estraneità agli addebiti chiedendo il proscioglimento. Nessuno è comparso invece per le restanti parti deferite.
La decisione
In via preliminare deve disporsi lo stralcio della posizione del sig. Rocco Russo non risultando agli atti la prova del perfezionamento nei suoi confronti della comunicazione della precedente ordinanza di rinvio del 13.12.2022.
La sua posizione verrà, pertanto, valutata all’udienza del 9 febbraio 2023, come da separata ordinanza.
Tanto precisato, venendo alla disamina dei capi di incolpazione formulati nei confronti degli ulteriori deferiti, lo svolgimento dell’istruttoria ha permesso di accertare che il sig. Giuseppe Morfù, pur essendo tesserato come allenatore per la società ASD Rossanese nella sportiva stagione 2021-2022, svolgeva contestualmente anche la medesima attività di allenatore in favore della società ASD Academy Rossano, svolgendo di fatto il Morfù, l’attività di tecnico per più di una società nella medesima stagione sportiva.
La posizione del sig. Giuseppe Morfù e della società ASD Academy Rossano sono state definite con l’applicazione di una sanzione ai sensi dell’art. 126 del Codice di Giustizia Sportiva.
Residua in Questa Sede la valutazione della responsabilità del sig. Fabio Abbruzzese nella qualità rivestita di legale rappresentante della società ASD Rossanese.
Ebbene, ritiene il Collegio che sussistono gli addebiti contestati ai deferiti per le seguenti ragioni.
Il sig. Fabio Abbruzzese, in sede di deposizione testimoniale, ha ammesso che era a conoscenza dell’attività svolta dal Morfù per la società ASD Academy Rossano, anche se non aveva contezza precisa del ruolo dallo stesso ricoperto.
Da tale conoscenza deriva ex lege l’accertamento della responsabilità del sig. Abbruzzese per avere consentito e comunque non impedito al proprio allenatore sig. Giuseppe Morfù di svolgere contestualmente altra attività anche in favore della società ASD Academy Rossano.
Infatti, l’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico prevede chiaramente che “I tecnici, nel corso della medesima stagione sportiva, non possono tesserarsi né, indipendentemente dal tesseramento, svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse”, con la conseguenza che l’ammissione del deferito di essere stato a conoscenza che il sig. Morfù svolgeva anche attività per la società ASD Academy Rossano ha indubbia rilevanza comprovante l’illecito contestatogli consistente nella violazione dei principi di lealtà previsti dall’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, in relazione all’art. 40 comma 1 del Regolamento del Settore Tecnico.
Non assume rilevanza esimente la circostanza che il sig. Abbruzzese non sapesse con precisione l’attività svolta dal Morfù per l’altra società in quanto l’art. 40 citato preclude qualsivoglia ulteriore attività contestuale.
Di tale violazione risponde, altresì, la stessa società ASD Rossanese a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 1 e 2 del CGS.
Sotto il profilo sanzionatorio, valutate tutte le circostanze del caso, il Tribunale ritiene eque le sanzioni nella misura di cui al dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare, definitivamente pronunciando, irroga le seguenti sanzioni:
- per il sig. Fabio Abbruzzese, mesi 4 (quattro) di inibizione;
- per la società ASD Rossanese, euro 300,00 (trecento/00) di ammenda.
Così deciso nella Camera di consiglio del 16 gennaio 2023 tenuta in modalità videoconferenza, come da Decreto del Presidente del Tribunale Federale Nazionale n. 1 del 1° luglio 2022.
IL RELATORE IL PRESIDENTE
Leopoldo Di Bonito Carlo Sica
Depositato in data 23 gennaio 2023.
IL SEGRETARIO
Salvatore Floriddia
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