C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 8 del 21/07/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 20063/410bis pfi 21-22/PM/mf nei confronti del seguente soggetto: 1. sig. DAVID VALLOTTO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Castelfranco Veneto.
Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 20063/410bis pfi 21-22/PM/mf nei confronti del seguente soggetto: 1. sig. DAVID VALLOTTO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione AIA di Castelfranco Veneto.
Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente avv. ENRICO PENZO Componente avv. DAMIANO DANESIN Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”. Non risulta presente: il sig. DAVID VALLOTTO all’epoca dei fatti Arbitro Effettivo della sezione AIA di Castelfranco Veneto.
La Procura federale è rappresentata dall’avv. LORENZO GIUA. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 20 luglio 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1.- sig. DAVID VALLOTTO, all’epoca dei fatti arbitro effettivo della sezione A.I.A. di Castelfranco Veneto, per rispondere: a) della violazione dell’art 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dall’art. 40, commi 1 e 3, del Regolamento dell’Associazione Italiana Arbitri per avere lo stesso, in occasione della direzione dell’incontro ASD Futsal Città Murata – ASD Infinity Futsal Academy del 12.11.2021 valevole per il Campionato di Calcio a 5 di Serie “D”, omesso di riportare nel referto arbitrale, poi trasmesso al Giudice Sportivo competente, i provvedimenti di espulsione comminati nel primo tempo della gara appena citata nei confronti dell’allenatore sig. Enrico Beccaro, tesserato per la società ASD Futsal Città Murata, e del calciatore sig. El Mottaki Hikam, tesserato per la società ASD Infinity Futsal Academy; b) della violazione degli artt. 4 e 22 del Codice di Giustizia Sportiva per non essersi presentato, nonostante fosse stato ritualmente convocato per il giorno 16.2.2022, all’audizione fissata dal collaboratore della Procura Federale, impedendo in tal modo di acquisire elementi utili ai fini dell’accertamento dei fatti oggetto del presente procedimento. Il Tribunale prende atto che la parte DAVID VALLOTTO ha raggiunto un accordo con la Procura federale nei seguenti termini: DAVID VALLOTTO sanzione base: mesi 12 di squalifica; diminuita di mesi 3 di squalifica in applicazione dell’art. 127 CGS; sanzione finale: mesi 9 di squalifica. Preso atto di quanto sopra, il Tribunale Federale Territoriale, ritenuto quanto previsto dall’art. 127 co. 3 del CGS, dichiara l’efficacia dell’accordo raggiunto tra il sig. David Vallotto e la Procura federale e, conseguentemente, l’estinzione del presente giudizio.
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