C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 29/07/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 20583/732 pfi 21-22/PM/fb nei confronti del seguente soggetto: Società A.S.D. UNION LC.
Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 20583/732 pfi 21-22/PM/fb nei confronti del seguente soggetto: Società A.S.D. UNION LC.
Il Collegio è composto dai signori: avv. ANDREA URBANI Presidente avv. ENRICO PENZO Componente avv. DAMIANO DANESIN Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”. Risulta presente: la Società A.S.D. UNION LC rappresentata e difesa dall’avv. LEONARDO REBECCHI del foro di Vicenza. La Procura federale è rappresentata dall’avv. LORENZO GIUA. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 20 luglio 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alla parte deferita: 1.- Società A.S.D. UNION LC, per rispondere: a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell'art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sigg.ri Matteo Ronzani, Danilo Pozza, Daniele Pozza, Battista Ronzani, Gianluca Broglio così come riportati nei seguenti capi di incolpazione contenuti nella Comunicazione di Conclusione delle Indagini notificata: “- sig. Matteo Ronzani, all’epoca dei fatti presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union LC: violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere lo stesso, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.S.D. Union LC, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Gianluca Broglio nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle seguenti gare, tutte valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC - Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC - Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC - Facca disputata il 14.11.2021; Union LC - Pozzetto disputata il 5.12.2021; AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021; Quinto Vicentino - Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC - Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia - Union LC disputata il 27.2.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC - Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 ed Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; - sig. Danilo Pozza, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC, nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Broglio attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso, in occasione dei seguenti incontri tutti valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC - Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC - Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC – Pozzetto disputata il 5.12.2021; Quinto Vicentino - Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia – Union LC disputata il 27.2.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC – Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 ed Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022; - sig. Daniele Pozza, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara Union LC - Facca disputata il 14.11.2022 valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la relativa distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Broglio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; - sig. Battista Ronzani, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.S.D. Union LC: violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione della gara AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021 e valevole per il girone C del Campionato di Seconda Categoria, sottoscritto la relativa distinta di gara consegnata all’arbitro della squadra schierata dalla società A.S.D. Union LC nella quale è indicato il nominativo del calciatore sig. Gianluca Broglio, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; -sig. Gianluca Broglio, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, comma 2, del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.S.D. Union LC: violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere lo stesso preso parte nelle fila della squadra schierata dalla A.S.D. Union LC, senza averne titolo perché non tesserato per tale società, alle seguenti gare tutte valevoli per il girone C del Campionato di Seconda Categoria: Breganze – Union LC disputata il 19.9.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 26.9.2021; Autogioielli Lugo - Union LC disputata il 3.10.2021; Union LC – Olympia disputata il 10.10.2021; Union LC - Lampo 1945 disputata il 17.10.2021; Union LC - Fides S. Pietro in GU disputata il 23.10.2021; Union LC - Facca disputata il 14.11.2021; Union LC – Pozzetto disputata il 5.12.2021; AC Nove Stefani Consulting - Union LC disputata il 12.12.2021; Quinto Vicentino - Union LC disputata il 19.12.2021; Union LC – Longa 90 disputata il 13.2.2022; Union LC - Autogioielli Lugo disputata il 20.2.2022; Olympia – Union LC disputata il 27.2.2021; Lampo - Union LC disputata il 6.3.2022; Fides S. Pietro in GU – Union LC disputata il 13.3.2022; Union LC - Real Stroppari disputata il 20.3.2022; Union LC – Calcio Colceresa disputata il 3.4.2022 ed Union LC - Montecchio Precalcino disputata il 10.4.2022; nonché per avere svolto attività sportiva, quantomeno in occasione delle gare appena citate, senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento della stessa”. Il Tribunale prende atto che nel C.U. 10/AA del 19 luglio 2022 della FIGC è stato reso noto l’accordo raggiunto dai sig.ri Matteo RONZANI, Battista RONZANI, Danilo POZZA, Daniele POZZA e Gianluca BROGLIO con la Procura federale ai sensi ex art. 126 CGS nei seguenti termini: sig. MATTEO RONZANI 4 mesi e 15 giorni di inibizione; sig. BATTISTA RONZANI 3 mesi di inibizione; sig. DANILO POZZA 4 mesi e 15 giorni di inibizione; sig. DANIELE POZZA 3 mesi di inibizione; sig. GIANLUCA BROGLIO 6 giornate di squalifica. Il Tribunale prende inoltre atto che la parte deferita la parte UNION LC non ha chiesto il rinvio dell’udienza e che non è stato possibile giungere all’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS. Il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti della parte deferita nella seguente misura: società A.S.D. UNION LC n. 7 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023 e Euro 600,00 di ammenda. L’avv. Rebecchi, per la parte da lui difesa, si riporta alla memoria depositata chiedendo il rigetto della proposta della Procura e, in subordine, l’applicazione della misura minima da applicarsi alla stagione sportiva 2022/2023. Esaurita la discussione. Il Tribunale Federale Territoriale, per quanto riguarda l’accezione sollevata dalla difesa della società Union LC in ordine alla mancata notifica del deferimento presso il domicilio eletto, questo Tribunale la ritiene superata ai sensi del comma 3 dell’art. 156 del Codice di procedura civile, atteso che la parte si è regolarmente costituita in giudizio svolgendo integralmente le proprie difese anche nel merito. In ordine alle sanzioni, il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale prot. 20583/732 pfi 21-22/PM/fb; sentito il Rappresentante della Procura; ritenuta congrua la sanzione di n. 7 punti di penalizzazione da scontare nella stagione sportiva 2022/2023 nel campionato di competenza e ritenuta invece più congrua una sanzione pecuniaria inferiore rispetto a quella richiesta dalla Procura; delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: società A.S.D. UNION LC n. 7 punti di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2022/2023 e Euro 400,00 di ammenda.
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