C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 13 del 29/07/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 602/401pfi21-22/GC/blp nei confronti dei seguenti soggetti: Filippo MILARDO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto; la società AC BNC NOI ASD;

Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 602/401pfi21-22/GC/blp nei confronti dei seguenti soggetti: Filippo MILARDO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto; la società AC BNC NOI ASD;

Il Collegio è composto dai signori: avv. Andrea URBANI Presidente dott. SALVATORE SCIUTO Componente avv. LORENZA ZANATA Componente L’udienza si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico”. Risulta presente: la società ASD BNC NOI ASD rappresentata e difesa dagli avv. Andrea MILETO e Manuela MAGISTRO del foro di Milano, giusta procura inviata alla segreteria del Tribunale in data 18.7.2022. Non risulta presente: il sig. Filippo MILARDO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto. La Procura federale è rappresentata dall’avv. Lorenzo GIUA. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 28 luglio 2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1 il sig. Filippo MILARDO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto, per rispondere: a) della violazione dell’ art. 4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dal 2016 fino al mese di dicembre 2020, violando i doveri connessi al suo ruolo di allenatore di calcio ed approfittando della temporanea ospitalità offerta al minore, posto in essere atti di natura sessuale con P.D.S., nato il 23.01.2005, tesserato per la società AC BNC NOI ASD nelle stagioni sportive 2017- 2018 e 2018/2019, instaurando un rapporto estremamente confidenziale anche approfittando della mancanza della figura paterna del minore, dapprima affrontando discorsi legati alla sfera sessuale, in seguito mostrandogli video pornografici ed inducendolo a masturbarsi in sua presenza, infine praticandogli e facendosi praticare rapporti orali e costringendolo a subire rapporti anali completi, atti ritenuti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 609bis, 609ter ultimo comma prima parte, 609quinquies commi 2 e 4 e 61 nr. 2 e 11 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona; b) della violazione degli artt. 4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, nel periodo settembre – dicembre 2020, violando i doveri connessi al suo ruolo di allenatore di calcio, compiuto in più occasioni atti sessuali con P.G.R., nato il 2.5.2008, fratello di P.D.S., tesserato per la società AC BNC NOI ASD nelle stagioni sportive 2019/2020 e 2020/2021; in particolare, approfittando del proprio ruolo, ospitava il minore con cadenza settimanale presso la sua abitazione, offrendosi di aiutarlo nell’esecuzione dei compiti scolastici, accompagnandolo agli allenamenti, recandosi spesso con lui in negozi del centro di Verona dove gli comperava articoli di abbigliamento, lo costringeva in più occasioni a subire atti sessuali, consistiti in toccamenti in diverse parti del corpo, quali gambe, busto o bacino, cercando di introdurre le mani all’interno dei vestiti, chiedendogli se lo amava e cercando di attirarlo nella sua camera da letto, atti di natura sessuale ritenuti penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 609bis e 609ter ultimo comma prima parte e 61 nr. 2 e 11 c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona;

c) della violazione dell’ art. 4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del Codice di Giustizia Sportiva, per avere lo stesso, dal dicembre 2020 al 13 maggio 2021, violando i doveri connessi al suo ruolo di allenatore di calcio, posto in essere reiterate condotte di molestia in danno di P. G. R.; in particolare, dopo essere stato allontanato dalla madre del minore, che gli aveva anche bloccato l’utenza telefonica, iniziava a cercare di incontrarlo recandosi spesso dinanzi alla scuola frequentata dallo stesso ed utilizzando l’utenza cellulare di Z. M., altro minore da lui allenato, dalla quale contattava P.G.R.; la condotta persecutoria proseguiva nonostante i molteplici richiami della madre della p.o. e cessava solo a seguito dell’esecuzione di decreto di perquisizione locale della P.G., ingenerando nel minore un forte disagio ed il timore per la propria incolumità e costringendolo a modificare le proprie abitudini di vita, avendo dovuto cambiare la squadra dove giocava e trovandosi costretto a non uscire da casa per paura di incontrarlo, condotte ritenute penalmente rilevanti ai sensi degli artt. 612 bis commi 1 e 3 e 61 nr. 2 e 11 c.p. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona; - la società AC BNC NOI ASD, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Filippo Milardo, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale prende atto che le parti deferite non hanno chiesto il rinvio dell’udienza; il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. Filippo MILARDO n. 5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo e categoria della FIGC; società AC BNC NOI ASD Euro 2.000,00 di ammenda. L’avv. Mileto, nel riportarsi alle conclusioni richiamate nella sua memoria, chiede il proscioglimento della società BNC NOI e, nella denegata ipotesi che fosse riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla stessa, l’applicazione di tutte le attenuanti ex art. 13 e 15 CGS. Esaurita la discussione. Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 602/401pfi21-22/GC/blp; delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. Filippo MILARDO n. 5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo e categoria della FIGC; società AC BNC NOI ASD proscioglimento da ogni addebito. È riservato il deposito della decisione nei termini previsti dall’art. 82 comma 4 CGS.

 

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