C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 15 del 5/08/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 28 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 602/401 pf21-22/GC/blp del 6 luglio 2022 nei confronti del sig. Filippo Milardo e della Società AC BNC NOI ASD,
Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 28 luglio 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 602/401 pf21-22/GC/blp del 6 luglio 2022 nei confronti del sig. Filippo Milardo e della Società AC BNC NOI ASD,
la seguente DECISIONE Il deferimento Con atto del 6 luglio 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale: - il sig. Filippo Milardo, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto, per rispondere: a) della violazione dell’art.4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso, dal 2016 fino al mese di dicembre 2020, violando i doveri connessi al suo ruolo di allenatore di calcio e approfittando della temporanea ospitalità offerta al minore, posto in essere atti di natura sessuale con minore nato nel 2005, tesserato per la società AC BNC NOI ASD per due stagioni sportive; b) della violazione dell’art.4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso, nel periodo settembre- dicembre 2020 della violazione dell’art.4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso, compiuto in più occasioni atti sessuali con un minore nato nel 2008, tesserato per la società AC BNC NOI ASD per due stagioni sportive; c) della violazione dell’art.4, comma 1, con l’aggravante di cui all’art. 14 comma 1 lett. a) del codice di giustizia sportiva, per aver lo stesso, dal dicembre 2020 al 13 maggio 2021,violando i doveri connessi al suo ruolo di allenatore di calcio, posto in essere reiterate condotte di molestia in danno del minore cui al capo b, condotte ritenute penalmente rilevanti, ai sensi degli artt. 612 bis commi 1 e 3 e 61 nr 2 e 11 C.P. dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Verona. - la società AC BNC NOI ASD, per rispondere della violazione dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, a titolo di responsabilità oggettiva per i comportamenti posti in essere dal proprio tesserato Sig. Filippo Minardo, così come descritti nei precedenti capi di imputazione. La fase istruttoria In data 5 gennaio 2022 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare n. 8571/401pf 21-22 avente ad oggetto “Notizia stampa in ordine ad un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Verona nei confronti di un non meglio identificato allenatore di calcio giovanile per i reati di violenza sessuale e corruzione di minorenni presumibilmente posti in essere in danno di un calciatore minore di età” a seguito della pubblicazione in data 23 dicembre 2021 sul quotidiano online “Il Dolomiti”. A seguito della richiesta inoltrata dalla Procura Federale in data 17 gennaio 2022 alla Procura della Repubblica di Verona, quest’ultima trasmetteva solo alcuni atti di polizia giudiziaria, non essendo all’epoca ancora concluse le indagini penali preliminari. Detta Procura trasmetteva, in particolare, una sentenza emessa a fine anno 2020 dal Tribunale di Verona nei confronti del medesimo allenatore di calcio giovanile, sig. Filippo Milardo, reo di abusi a danni di un minore da lui allenato, commessi nell’anno 2013. In data 31 marzo 2022, con la chiusura delle indagini preliminari penali, l’Autorità giudiziaria procedente trasmetteva alla Procura Federale FIGC gli atti riguardanti il procedimento penale in corso nei confronti del sig. Filippo Milardo, tesserato FIGC nella stagione sportiva 2020-2021 per la società calcistica dilettantistica AC BNC NOI ASD, a seguito del quale era stata emessa la misura cautelare riportata dalla stampa innanzi citata. Dagli atti dell’indagine penale svolta dalla Procura di Verona, si evince che il Milardo ha posto in essere atti sessuali rilevanti, ai sensi dell’art. 609 bis; 609 ter, ultimo comma, prima parte; 609 quinquies, commi 2 e 4 e 61 nr. 2 e 11 con un minore da lui allenato. Detto minore, audito durante le indagini penali con modalità protetta, ha descritto i numerosi episodi, precisando che i fatti riferiti erano successi solo a casa del Milardo. Con le stesse modalità protette viene sentito il minore nato nel 2008, il quale riferisce di essere stato molestato sessualmente dal Milardo in più occasioni, dopo che questo lo aveva portato a casa sua, quasi sempre nella cucina dell’abitazione del Milardo, dopo l’orario delle lezioni a scuola e prima degli allenamenti e delle partite, per aiutarlo a fare i compiti. Nel corso delle indagini veniva, inoltre, sentito il Sig. Sergio Sgulmar, Presidente della società dilettantistica AC BNC NOI ASD di Verona, il quale dichiarava di aver appreso dalla segretaria della società, sig.ra Giorgia Gardin, solo a seguito degli articoli di stampa pubblicati nel mese di dicembre 2021, dell’arresto di un allenatore di una squadra di calcio giovanile accusato di violenza sessuale ai danni di un minore e che il soggetto era da identificarsi nel sig. Filippo Milardo, allenatore della categoria allievi della Società da lui presieduta. Riferiva, inoltre, di non aver mai ricevuto in precedenza alcuna segnalazione o avuto sospetti nei confronti del predetto di procedimenti penali pendenti a suo carico, se non dopo la pubblicazione dei suddetti articoli da parte della stampa. Detto Presidente era, inoltre, a conoscenza che il Milardo si era sempre reso disponibile, a titolo volontario, ad accompagnare i minori a casa o all’allenamento, ma mai su suggerimento della società. Dichiarava, infine, che all’interno della Società AC BNC NOI ASD non era stata prevista alcuna figura che si occupasse di garantire la tutela dei minori ed il rispetto delle procedure da seguire. In data 8 aprile 2022 viene svolta, da parte dei Collaboratori della Procura Federale, l’audizione anche del Sig. Cherubini Fabio, Dirigente Accompagnatore delle squadre giovanili della Società più volte citata, il quale, fra l’altro, dichiara di non aver mai notato comportamenti equivoci o anomali da parte del sig. Filippo Milardo. Per l’espletamento di detta attività, la Procura Generale dello Sport ha concesso due proroghe.
La comunicazione di conclusione delle indagini risulta ritualmente comunicata a tutti i soggetti interessati, che non si sono avvalsi di nessuna delle facoltà previste. Dalla esaustiva relazione in atti datata 27 aprile 2022 emerge che “non è stato possibile procedere all’audizione del sig. Filippo Milardo in quanto lo stesso si trova tuttora sottoposto a misura cautelare in carcere”. Sul punto, si evidenzia che il vigente Codice di Giustizia Sportiva, entrato in vigore il 17 giugno 2019, così come previsto dall'art. 140, nulla prevede nell’ipotesi di tesserato detenuto. La fase predibattimentale Presenta memoria la Società AC BNC NOI ASD rappresentata dagli avvocati Andrea Mileto e Manuela Magistro del foro di Milano, che concludono, in via principale, per il non luogo a sanzione nei confronti della suddetta Società, stante la totale estraneità del sodalizio per i fatti contestati al sig. Filippo Milardo e, dunque, la manifesta mancanza di qualsivoglia responsabilità della stessa ex art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva FIGC. In via subordinata, detti difensori chiedono che vengano riconosciute le circostanze attenuanti ex art.13, comma 1, lettera c) CGS FIGC, tenuto conto dell’immediato allontanamento del Milardo da ogni attività sportiva e societaria e della convocazione di tutte le famiglie prima del giudizio nonché l’attenuante ex art. 13, comma 1, lett. E del Codice di Giustizia Sportiva FIGC., considerato il comportamento collaborativo tenuto in ogni fase del procedimento disciplinare e contenere nei limiti edittali le sanzioni eventualmente da applicare, tenuto conto anche dell’applicazione dell’art. 15, comma 1, Codice di Giustizia Sportiva FIGC. Il dibattimento L’udienza del 28 luglio 2022 si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” Risulta presente: la società ASD BNC NOI ASD rappresentata e difesa dagli avv. Andrea MILETO e Manuela MAGISTRO del foro di Milano, giusta procura inviata alla segreteria del Tribunale in data 18. 7.2022. Non risulta presente: il sig. Filippo MILARDO, all’epoca dei fatti tesserato quale dirigente accompagnatore per la società AC BNC NOI ASD, ma di fatto allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/2019, 2019/2020, 2020/2021) della predetta società militante nella 3^ categoria della regione Veneto; La Procura federale è rappresentata dall’avv. Lorenzo GIUA. Il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. Filippo MILARDO: n. 5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo e categoria della FIGC; società AC BNC NOI ASD : Euro 2.000,00 di ammenda. L’avv. Mileto, nel riportarsi alle conclusioni richiamate nella sua memoria, chiede il proscioglimento della società BNC NOI ASD e, nella denegata ipotesi che fosse riconosciuta una qualche responsabilità in capo alla stessa, l’applicazione di tutte le attenuanti ex art. 13 e 15 CGS.
Esaurita la discussione, il Tribunale Federale Territoriale si riserva di decidere. La decisione Il Collegio ritiene che vada affermata la responsabilità disciplinare del Sig. Filippo Milardo mentre la società BNC NOI ASD deve essere prosciolta da ogni addebito per le argomentazioni successivamente descritte. In via preliminare, questo Tribunale si dichiara competente a decidere. Sul punto, si rileva, infatti, che anche il Presidente della Società più volte citata riferendosi al Sig. Filippo Milardo lo individua quale allenatore della categoria allievi della Società da lui presieduta. Ove il Milardo fosse stato effettivamente tesserato come allenatore, la competenza a decidere sarebbe stata del Tribunale Federale a livello nazionale. Infatti, con C.U. FIGC n. 24/A del 20 luglio 2021 sono stati modificati gli artt. 38 del Regolamento del Settore Tecnico nonché gli artt. 83 e 84 del C.G.S. attribuendo alla competenza del Tribunale Federale a livello nazionale i procedimenti riguardanti tutti i tecnici inquadrati nell’Albo e nei Ruoli del Settore Tecnico. Dall’esame dell’AS400 emerge, invece, che il sig. Filippo Milardo all’epoca dei fatti era tesserato quale dirigente accompagnatore per la società BNC NOI ASD, ma di fatto era allenatore della categoria Esordienti (stagione sportiva 2017/2018) e Giovanissimi (stagioni sportive 2018/ 2019, 2019/ 2020 e 2020/2021) della predetta Società. Sul punto, si evidenzia che il sig. Sergio Maggia, dirigente accompagnatore delle squadre giovanili della società BNC NOI ASD, dichiara ai Collaboratori della Procura Federale che quando era presente l’allenamento lo teneva lui stesso mentre il Milardo seguiva principalmente la parte organizzativa. Detto Maggia dichiara anche “di conoscere il sig. Milardo in quanto suo ex cognato. Affermava di essere stato a conoscenza che nell’anno 2018 il Milardo aveva avuto dei problemi giudiziari a seguito di una denuncia sporta da un genitore di un ragazzo tesserato con la società Montorio, in ordine a reati sessuali commessi a danno di un minore, giovane calciatore. Accusa, questa, che il Milardo gli aveva riferito essere infondata e conclusa con un nulla di fatto senza alcuna conseguenza in merito ai fatti”. In merito, questo Tribunale rileva che il giovane calciatore parte lesa nel procedimento penale indicato al n.3 di pag. 2 dell’atto di deferimento riguarda un ragazzo tesserato con la società Montorio. Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che i fatti ascritti al soggetto deferito possono ritenersi fondati, non essendo necessario a tal fine, nell’ambito del giudizio sportivo, che gli stessi risultino consacrati anche da una sentenza penale passata in giudicato ( in tal senso si vedano, per la identità delle fattispecie, le decisioni di questo Tribunale del 9 dicembre 2015 nonché le decisioni del Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Lombardia di cui al relativo C.U. n.68 del 13.5.2015). In base a detto principio, nell’ambito del procedimento sportivo, per ritenere responsabile un soggetto incolpato di una violazione disciplinare, non è necessaria la certezza assoluta della commissione dell’illecito, né il superamento di ogni ragionevole dubbio, come nel processo penale, ma si può reputare sufficiente un grado di prova superiore alla valutazione della semplice probabilità ottenuta sulla base di indizi gravi, precisi e concordanti ( Corte Federale Appello- Sezioni Unite – n. 19 stagione sportiva 2020-2021 ). Ritenuto che i fatti sopra riportati qualificano il comportamento del Milardo come una gravissima violazione dei principi fondamentali, richiamati nell’atto di deferimento, che giustificano l’applicazione della massima sanzione prevista dall’art. 9, comma 1, lettera h) del CGS, vale a dire l’inibizione per la durata di anni 5, con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo o categoria della F.I.G.C. In merito alla Società BNC NOI ASD, questo Collegio ritiene che la stessa debba essere prosciolta da ogni addebito per le seguenti argomentazioni.
È vero che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati ma vi sono principi di ragionevolezza che inducono ad una valutazione complessiva della vicenda prima di addivenire ad un giudizio automatico di responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva da ascrivere alla Società. Nel caso di specie, non può certo imputarsi alla Società deferita un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo e della vigilanza per fatti ed atti che si sono sempre verificati al di fuori dagli orari di allenamento e in sedi diverse da quelle riferibili alla stessa (allenamenti, gare, trasferte, ecc.). Risulta, infatti, agli atti che il sig. Milardo aveva da tempo instaurato un rapporto di fiducia con la famiglia dei minori, in particolare con la madre, tanto è vero, come risulta dall’atto di deferimento che “ospitava il minore con cadenza settimanale presso la sua abitazione, offrendosi di aiutarlo nell’esecuzione dei compiti scolastici, accompagnandolo agli allenamenti, recandosi spesso con lui in negozi del centro”. Da ciò appare evidente che la famiglia affidava i minori alle cure e custodia di un “amico di famiglia”, ossia lo “zio” Milardo. A riprova di ciò, si mette in evidenza la mancata comunicazione alla Società da parte della mamma dopo la denuncia sporta nei confronti del Milardo. Sul punto, il Tribunale Federale Nazionale F.I.G.C, con recente decisione n. 96 stagione sportiva 2021-2021 ha affermato che la Società non debba rispondere, in via oggettiva, delle condotte del suo tesserato allorquando non vi sia la possibilità materiale di controllarne i comportamenti, in assenza del benché minimo sospetto circa la possibilità che questi possa rendersi autore di contegni che costituiscono violazione del Codice di Giustizia Sportiva. Infine, appare irrilevante, per il caso di specie, la mancata previsione della figura che all’interno della Società si occupasse di garantire la tutela dei minori ed il rispetto delle procedure da seguire. In via conclusiva sul punto, questo Collegio non ravvisa alcun nesso di causalità fra i fatti sopra descritti e la responsabilità oggettiva contestata alla Società, per la quale la Procura Federale ha chiesto la condanna ad euro 2.000,00 di ammenda. Conseguentemente, la Società BNC NOI ASD viene prosciolta da ogni addebito. Considerazioni finali Questo Tribunale Federale Territoriale Veneto dal 2015 ad oggi ha giudicato 5 deferimenti dello stesso tenore. I suddetti procedimenti hanno avuto quasi sempre origine da notizie di stampa che riportavano comportamenti illeciti di estrema gravità posti in essere da soggetto non identificato in danno, generalmente, di uno o più atleti di minore età. In questi casi, le Procure Federali delle varie Federazioni Sportive, dopo aver iscritto la notizia nel registro dei procedimenti, chiedono alla Procura della Repubblica presso il Tribunale, che dall’informativa di stampa si presume competente, notizie sull’eventuale pendenza di un procedimento penale a carico di un soggetto non identificato dall’organo della giustizia sportiva. Con detta nota, nell’ambito dei rapporti di proficua collaborazione fra gli organi della giustizia sportiva e le Autorità Giudiziarie procedenti, si chiede all’Ufficio Giudiziario di valutare la possibilità di inviare, all’organo della giustizia sportiva, copia della documentazione inerente l’attività di indagine svolta. Ciò ai sensi dell’art. 2 della legge n. 401/ 1989 e dell’art. 116 c.p.p. La citata legge n. 401/ 1989 si occupa di scommesse clandestine e di tutela della correttezza nello svolgimento di manifestazioni sportive.
L’art. 2, comma 3, della succitata legge recita: “Gli organi della giustizia sportiva, ai fini della propria competenza funzionale, possono chiedere copia degli atti del procedimento penale ai sensi dell’art. 116 c.p.p. fermo restando il divieto di pubblicazione di cui all’art. 114 dello stesso codice”. Ricapitolando: gli organi della giustizia sportiva chiedono e l’Autorità giudiziaria trasmette, generalmente dopo l’avviso all’indagato della conclusione delle indagini preliminari (art. 415 bis c.p.p.), copia della documentazione inerente l’attività di indagine svolta, che può riguardare, come nel caso di specie, abusi sessuali subiti per anni da più minorenni da parte del suo allenatore di calcio. Ma perché non attivarsi subito nei confronti degli organi legislativi per l’approvazione di una norma che prevede espressamente l’obbligo dell’Autorità Giudiziaria a trasmettere copia degli atti al competente organo della giustizia sportiva in caso di abusi sessuali subiti da minorenni in ambito sportivo? Ciò indipendentemente dalla richiesta da parte dell’organo della giustizia sportiva, che potrebbe non avere avuto nessuna notizia. Sono in corso, fra l’altro, la riforma del processo penale nonché quella del processo minorile e della famiglia. Il summenzionato obbligo dell’Autorità Giudiziaria a trasmettere copia degli atti al competente organo della giustizia sportiva in caso di abusi sessuali subiti da minorenni in ambito sportivo potrebbe essere inserito all’art. 415 bis c.p.p. oppure aggiungendo un comma all’art. 2 della summenzionata legge 401/89. L’attuale lacunosa normativa ha consentito al deferito del presente procedimento di reiterare la sua condotta per anni nei confronti di più atleti minorenni. Si aggiunge che, agli atti del presente procedimento risulta che la squadra mobile ha segnalato alla Procura della Repubblica che l’odierno deferito, oltre alla condanna alla pena di anni 6 e mesi 8 di reclusione, come da sentenza nr. 2926/2020 del Tribunale di Verona, nel 2004 è stato indagato ai sensi dell’art. 600 quater c.p. mentre il 13 luglio 2019 è stato indagato per atti sessuali con minorenne e adescamento di minore dalla Stazione Carabinieri di Macerone (FC). In merito alla summenzionata sentenza nr. 2926/2020 del GUP del Tribunale di Verona, trasmessa in data 25.01.2022 dalla Procura della Repubblica di Verona alla Procura Federale FIGC per fatti relativi al periodo autunno 2012- primavera 2013, nessuna normativa prevedeva la trasmissione d’ufficio ai competenti organi della giustizia sportiva ma solo l’obbligo di trasmissione a richiesta dell’autorità sportiva. Detta ultima autorità non ha mai avuto notizia del comportamento illecito del summenzionato deferito, neppure dalla stampa, e l’allenatore in argomento ha continuato per anni a commettere violenza sessuale a carico di più minorenni. Compete agli organi competenti intervenire tempestivamente per evitare che ciò si ripeta in futuro.
PQM Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della Camera di consiglio, definitivamente pronunciando sul deferimento della Procura federale Prot. 602/401pfi21-22/GC/blp; delibera l’adozione dei seguenti provvedimenti disciplinari: sig. Filippo MILARDO n. 5 anni di inibizione con preclusione alla permanenza in qualsiasi ruolo e categoria della FIGC; società AC BNC NOI ASD proscioglimento da ogni addebito.
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