C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 27 del 14/09/2022 – Delibera – DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 682 Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 3502/682 pfi 21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 3. la sig.ra FRANCESCA SACCO, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.C.D. RALDON; 4. il sig. MASSIMO MANTOVANELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. RALDON; 5. il sig. LORENZO COMPRI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C.D. RALDON; 6. la società A.C.D. RALDON a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesca Sacco, Massimo Mantovanelli e Lorenzo Compri.
DEFERIMENTO PROCURA FEDERALE N. 682 Il giorno 13 settembre 2022 alle ore 15.00 si è riunito il Tribunale Federale Territoriale del Comitato Regionale Veneto per discutere e deliberare sul deferimento della Procura Federale Prot. 3502/682 pfi 21-22/PM/mf nei confronti dei seguenti soggetti: 3. la sig.ra FRANCESCA SACCO, all’epoca dei fatti presidente dotata di poteri di rappresentanza della società A.C.D. RALDON; 4. il sig. MASSIMO MANTOVANELLI, all’epoca dei fatti dirigente accompagnatore ufficiale tesserato per la società A.C.D. RALDON; 5. il sig. LORENZO COMPRI, all’epoca dei fatti calciatore non tesserato ed in ogni caso soggetto che svolgeva attività rilevante ai sensi dell’art. 2, co. 2 del vigente Codice di Giustizia Sportiva all’interno e nell’interesse della società A.C.D. RALDON; 6. la società A.C.D. RALDON a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, co. 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesca Sacco, Massimo Mantovanelli e Lorenzo Compri.
Il Collegio è composto dai signori: avv. DIEGO MANENTE Presidente avv. STEFANO CAPO Componente dott. SALVATORE SCIUTO Componente Risultano presenti: la sig.ra FRANCESCA SACCO, rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Apolloni del foro di Padova, in sostituzione dell’avv. Jacopo Tognon, giusta procura trasmessa in data 9 settembre 2022; il sig. MASSIMO MANTOVANELLI, rappresentato e difeso dall’avv. Filippo Apolloni del foro di Padova, in sostituzione dell’avv. dall’avv. Jacopo Tognon, giusta procura trasmessa in data 9 settembre 2022; la società A.C.D. RALDON rappresentata e difesa dall’avv. Filippo Apolloni del foro di Padova, in sostituzione dell’avv. dall’avv. Jacopo Tognon, giusta procura trasmessa in data 9 settembre 2022. Non risulta presente: il sig. LORENZO COMPRI
La Procura federale è rappresentata dall’avv. DEBORA BANDONI. Il Tribunale, rilevata preliminarmente la ritualità delle notifiche della fissazione dell’udienza in data 13.9.2022, dà lettura dell’atto di deferimento e delle violazioni della normativa federale ascritte alle parti deferite: 1. la sig.ra FRANCESCA SACCO, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, e dell’art. 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva in relazione a quanto previsto dagli artt. 39, comma 1, e 43, commi 1 e 6, delle N.O.I.F., nonché dall’art. 7, comma 1, dello Statuto Federale per avere la stessa, quale presidente dotato di poteri di rappresentanza della società A.C.D. Raldon, omesso di provvedere al regolare tesseramento del calciatore sig. Lorenzo Compri, nonché per averne consentito, o comunque non impedito, l’utilizzo in occasione delle gare Marosticense - Raldon del 20.2.2022, Raldon - Parona del 27.2.2022, Arbizzano - Raldon del 6.3.2022 e Trecenta - Raldon del 12.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Regionale Allievi Under 18; nonché ancora per avere consentito, e/o comunque non impedito, al calciatore appena citato di svolgere attività sportiva privo della certificazione attestante l’idoneità alla stessa; 2. il sig. MASSIMO MANTOVANELLI, per rispondere della violazione dell’art. 4, comma 1, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 61, commi 1 e 5, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in occasione delle gare Marosticense - Raldon del 20.2.2022, Raldon - Parona del 27.2.2022, Arbizzano - Raldon del 6.3.2022 e Trecenta-Raldon del 12.3.2022, tutte valevoli per il Campionato Regionale Allievi Under 18, sottoscritto le distinte di gara consegnate all’arbitro della squadra schierata dalla società A.C.D. Raldon nelle quali è indicato il nominativo del calciatore sig. Lorenzo Compri, attestando in tal modo in maniera non veridica il regolare tesseramento dello stesso; 3. il sig. LORENZO COMPRI, per rispondere della violazione degli artt. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, anche in relazione a quanto disposto dall’art. 39, comma 1, e dall’art. 43, comma 1, delle N.O.I.F. per avere preso parte alle gare Marosticense - Raldon del 20.2.2022, Raldon - Parona del 27.2.2022, Arbizzano - Raldon del 6.3.2022 e Trecenta - Raldon del 12.3.2022, tutte valevoli per Campionato Regionale Allievi Under 18, nelle fila della squadra schierata dalla società A.C.D. Raldon, senza averne titolo perché non tesserato e senza essersi sottoposto agli accertamenti medici ai fini della idoneità allo svolgimento dell’attività sportiva; 4. la società A.C.D. RALDON a titolo di responsabilità diretta ed oggettiva ai sensi dell’art. 6, commi 1 e 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti e comportamenti posti in essere dai sig.ri Francesca Sacco, Massimo Mantovanelli e Lorenzo Compri, così come descritti nei precedenti capi di incolpazione. Il Tribunale prende atto che le parti deferite Francesca Sacco, Massimo Mantovanelli e A.C.D. Raldon hanno raggiunto un accordo con la Procura federale circa l’applicazione concordata delle sanzioni ai sensi dell’art. 127 CGS nella seguente misura: sig.ra FRANCESCA SACCO: sanzione base: mesi 3 e giorni 15 di inibizione; sanzione finale: mesi 2 e giorni 15 di inibizione; sig. MASSIMO MANTOVANELLI: sanzione base: mesi 3 e giorni 15 di inibizione; sanzione finale: mesi 2 e giorni 15 di inibizione; società A.C.D. RALDON sanzione base: Euro 400,00 di ammenda e punti 3 di penalizzazione; sanzione finale: Euro 267,00 di ammenda e punti 2 di penalizzazione. Il Tribunale Federale Territoriale, visto l’art. 127 co. 1 CGS, ritenuta la sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 del predetto art. 127 CGS; preso atto dell’accordo raggiunto,
PQM ne dichiara l’efficacia e ricorda che, ai sensi dell’art. 127 CGS le ammende di cui al presente accordo dovranno essere versate alla FIGC a mezzo bonifico bancario sul c/c BNL IT 50 K 01005 03309 000000001083 nel termine perentorio di 30 giorni successivi alla data della pubblicazione del relativo Comunicato Ufficiale, pena la risoluzione dell’accordo stesso. Il procedimento prosegue per la trattazione del deferimento relativo al calciatore Lorenzo Compri, non presente. Il Tribunale Federale Territoriale, rilevato che dalle verifiche compiute ufficiosamente presso l’ufficio tesseramenti del Comitato, il calciatore Lorenzo Compri non risulta più tesserato con alcuna società relativamente alla stagione sportiva 2022/2023; rilevato altresì che dalle evidenze in atti risulta che la comunicazione di chiusura indagini da parte della Procura federale è stata emessa e datata il 12 luglio 2022 e trasmessa all’indirizzo Pec della società di appartenenza del calciatore nella precedente stagione sportiva; rilevato inoltre che non vi è la prova in atti dell’avvenuta comunicazione al calciatore da parte dell’anzidetta società della chiusura indagini, né dell’atto di deferimento, né della fissazione dell’odierna udienza; PQM ritenuto pertanto che il contraddittorio nei confronti del calciatore Lorenzo Compri non sia stato correttamente instaurato e che tale vizio non risulta sanato, stante la mancata comparizione del calciatore all’udienza odierna, il Tribunale rimette gli atti alla Procura federale per quanto di competenza.
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