C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 21/09/2022 – Delibera – Reclamo n. 1 2022/2023 della società A.C. POZZO (matr. 65725). Gara di Trofeo Regione Veneto di Prima Categoria/06, 3^ giornata di Andata, gara dell’11.9.2022 A.C. POZZO-A.S.D. BOVOLONE 1918. La società A.C. POZZO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Federico Passaia, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 27 del 14.9.2022.

Reclamo n. 1 2022/2023 della società A.C. POZZO (matr. 65725). Gara di Trofeo Regione Veneto di Prima Categoria/06, 3^ giornata di Andata, gara dell’11.9.2022 A.C. POZZO-A.S.D. BOVOLONE 1918. La società A.C. POZZO, nella persona del suo rappresentante legale sig. Federico Passaia, propone regolare reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 27 del 14.9.2022.

Il G.S. rilevava che al minuto 17’ del 2T, con l’uscita del giocatore n. 2 Faur Guglielmo Valen, la società A.C. POZZO rimaneva priva di giocatori nati a partire dal 1. Gennaio 2002. Sanzionava così la società A.C. POZZO nel modo seguente: - ammenda di Euro 50,00 alla società A.C. POZZO; - non omologazione del risultato ottenuto sul campo (3-1) e assegnazione alla società A.C. POZZO della perdita della gara con il punteggio di 0-3; - inibizione del dirigente accompagnatore della società A.C. POZZO sig. Diego Nale a tutto il 26.9.2022. La reclamante chiede la revoca integrale della delibera del G.S. in quanto ci sarebbe stato, da parte dell’A., un errore di trascrizione per quanto riguarda la sostituzione del calciatore n. 2 dell’A.C. POZZO Faur Guglielmo Valen (2002): dal referto arbitrale emerge che il calciatore subentrato è il n. 14 Scandolara Alessio (2000), contrariamente a quanto riportato nei foglietti di sostituzione ove appare il n. 13 Montanari Martin (2003). La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.C. POZZO; esaminata la documentazione agli atti; sentito il Direttore di gara, il quale ha fatto pervenire alla segreteria della Corte proprio supplemento di rapporto nel quale riportava a chiarimento quanto segue: “al 17’ del 2T la società A.C. POZZO sostituiva il n. 2 Faur Guglielmo Valen con il n. 13 Montanari Martin”; P.Q.M. in accoglimento del reclamo presentato dalla società A.C. POZZO, delibera di omologare il risultato conseguito sul campo revocando le sanzioni irrogate dal Giudice di primo grado alla società e al dirigente accompagnatore. La tassa reclamo non è dovuta.

 

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