C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 29 del 21/09/2022 – Delibera – Reclamo n. 2 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TRISSINO (matr. 943061). Gara di Trofeo Regione Veneto di Promozione/05, 3^ giornata di Andata, gara dell’11.9.2022 A.S.D. A.S.D. CALCIO TEZZE-CALCIO TRISSINO.
Reclamo n. 2 2022/2023 della società A.S.D. CALCIO TRISSINO (matr. 943061). Gara di Trofeo Regione Veneto di Promozione/05, 3^ giornata di Andata, gara dell’11.9.2022 A.S.D. A.S.D. CALCIO TEZZE-CALCIO TRISSINO.
La società A.S.D. CALCIO TRISSINO propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 27 del 14.9.2022. Nella sua delibera, il G.S. rilevava che al 1’ del 2T, con l’uscita del n. 4 Caichiolo Matteo, la società A.S.D. CALCIO TRISSINO rimaneva priva del n. stabilito di tre giocatori dell’anno 2002/2003/2004, di cui ai seguenti provvedimenti: - ammenda di Euro 50,00 alla società A.S.D. CALCIO TRISSINO; - non omologazione del risultato ottenuto sul campo (1-1) e assegnazione alla società A.S.D. CALCIO TRISSINO della perdita della gara con il punteggio di 3-0; - inibizione del dirigente accompagnatore della società A.S.D. CALCIO TRISSINO sig. Carmelo Massignan a tutto il 26.9.2022.
La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ovvero l’addebito sul conto campionato autorizzato dalla reclamante, così come previsto dagli art. 48 comma 2 e 76 comma 2 CGS; rilevato altresì che la reclamante ometteva di fornire prova di avvenuta trasmissione del reclamo alla controparte, così come disposto dall’art. 76 comma 3 del CGS; P.Q.M. attesa l’irritualità del reclamo, delibera di dichiarare irricevibile il reclamo presentato dalla società A.S.D. CALCIO TRISSINO stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48 co. 2, CGS, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato”. Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile, restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.
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