C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 23/09/2022 – Delibera – Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2951/671pfi 21-22/PM/mf del giorno 8 agosto 2022 nei confronti del sig. BANTUS MARIUS e della Società U.S. MEDOACUS A.S.D.,

 

Tribunale Federale Territoriale ha pronunciato, decidendo nella riunione fissata il giorno 13 settembre 2022, sul deferimento proposto dal Procuratore Federale n. 2951/671pfi 21-22/PM/mf del giorno 8 agosto 2022 nei confronti del sig. BANTUS MARIUS e della Società U.S. MEDOACUS A.S.D.,

la seguente DECISIONE Il deferimento Con atto del giorno 8 agosto 2022, la Procura Federale ha deferito a questo Tribunale:

il sig. BANTUS MARIUS, per rispondere della violazione dell'art. 4, comma 1, e 32, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, sia in via autonoma che in relazione all’art. 40, comma 6, delle N.O.I.F. per avere lo stesso, in data 30.11.2021 ed in occasione della richiesta di tesseramento per la società US MEDOACUS ASD, sottoscritto, unitamente ai propri genitori esercenti la responsabilità genitoriale, la dichiarazione nella quale è riportato, in maniera non veridica, che lo stesso non è mai stato tesserato per società affiliate a Federazioni estere; 2. la società U.S. MEDOACUS A.S.D. a titolo di responsabilità oggettiva ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva per gli atti ed i comportamenti posti in essere dal sig. BANTUS Marius, così come descritti nel precedente capo di incolpazione La fase istruttoria In data 22 aprile 2022 la Procura Federale iscriveva nel relativo registro il procedimento disciplinare innanzi indicato in seguito alla comunicazione pervenuta in data 31 marzo 2022 da parte della Federazione Moldava, che, su richiesta della FIGC, informava che il giocatore Marius BANTUS è stato iscritto all’FC CAHUL 2005 come dilettante fino al 30 giugno 2020. Sempre in data 31 marzo 2022 il competente Ufficio Federale (Commissione minori) revoca il tesseramento del calciatore Marius BANTUS e segnala detta revoca alla Procura Federale “per eventuale seguito di competenza”. Detta Procura acquisisce agli atti lo stato di famiglia del nucleo familiare del calciatore in argomento. La fase predibattimentale La Procura Federale in data 7 luglio 2022 emette la Conclusione Indagini, che viene comunicata ad entrambe le parti a mezzo Pec indirizzata alla Società, in relazione alla quale le parti non chiedevano di essere sentite, né presentavano memorie difensive. In data 8 agosto 2022 veniva emesso l’atto di deferimento. Il dibattimento L’udienza del 31 agosto 2022 si tiene da remoto usando strumenti di videoconferenza su piattaforma WebEx Cisco, ai sensi dell’art. 50, comma 8, del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui “le udienze degli Organi di giustizia sportiva possono tenersi anche a distanza, utilizzando strumenti di videoconferenza o altro equivalente dispositivo tecnologico” Risulta presente la Procura Federale mentre non sono presenti le parti deferite. La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Francesco Ronchi. Il rappresentante della Procura illustra le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. BANTUS MARIUS: n. 4 giornate di squalifica; Società U.S. MEDOACUS A.S.D.: Euro 500,00 di ammenda. A domanda del Collegio, il rappresentante della Procura Federale ha dichiarato di non aver prova che la Società deferita abbia assolto all’obbligo di trasmettere al calciatore la comunicazione degli atti del procedimento che lo riguardano, così come previsto dall’art. art. 53, comma 5, n. 2 C.G.S. Il Tribunale, su richiesta del rappresentante della Procura Federale, rinvia l’udienza al 13 settembre 2022, al fine di consentire all’Ufficio di compiere le opportune verifiche.

Alla nuova udienza del 13 settembre 2022 si sono costituiti: 1. BANTUS MARIA, in qualità di genitore esercente la responsabilità genitoriale del minore BANTUS MARIUS, rappresentati e difesi dall’avv. Barbara Sofia Bagnoli del foro di Padova, giusta procura trasmessa in data odierna; 2. la Società U.S. MEDOACUS A.S.D., rappresentata dalla sig.ra Elena De Franceschi, in qualità di Presidente dotato di poteri di rappresentanza della Società suddetta. La Procura Federale è rappresentata dall’Avv. Francesco Ronchi. Il rappresentante della Procura procede quindi ad illustrare le ragioni del deferimento e conclude chiedendo l’applicazione di sanzioni disciplinari nei confronti delle parti deferite nella seguente misura: sig. BANTUS MARIUS: n. 4 giornate di squalifica; Società U.S. MEDOACUS A.S.D.: Euro 500,00 di ammenda. L’avv. Bagnoli, difensore del calciatore minore BANTUS Marius chiede, in principalità, il proscioglimento dello stesso mancando gli elementi costitutivi dell’illecito e, in via del tutto subordinata, l’applicazione di una sanzione minima, tenuto conto della speciale tenuità del fatto. L’avv. De Franceschi per la Società U.S. MEDOACUS A.S.D., nonché Presidente di detta Società, conclude per il proscioglimento e, in estremo subordine, per l’applicazione della sanzione minima possibile. La decisione Il Collegio ritiene che il calciatore BANTUS Marius e la Società U.S. MEDOACUS A.S.D. debbano essere prosciolti dalle rispettive incolpazioni ascritte. In premessa, appare opportuno richiamare l’art. 44, comma 1, C.G.S. vigente nella parte in cui prevede che il processo sportivo attua i principi del diritto di difesa, della parità delle parti, del contraddittorio e gli altri principi del giusto processo. In attuazione di detti principi, fra l’altro, l’art.123, comma 1, CGS prevede la comunicazione all’interessato dell’avviso della conclusione delle indagini con l’indicazione analitica delle facoltà che sono previste a tutela dell’incolpando. Infine, l’art. 53, comma 5, n. 2 C.G.S. prevede che nell’ipotesi in cui l’interessato non risulti tesserato al momento della instaurazione del procedimento, gli atti per i quali è prevista dal Codice la comunicazione agli interessati devono essere comunicati all’indirizzo di posta elettronica certificata della società dell’ultimo tesseramento. Detta società ha l’obbligo di trasmettere la comunicazione all’interessato dandone prova all’organo procedente. Nel presente procedimento il giovanissimo calciatore BANTUS Marius non era tesserato in quanto detto tesseramento, oggetto dell’odierno deferimento, era stato revocato in data 31 marzo 2022 e la Procura Federale aveva ritenuto di pervenire al deferimento per tabulas. Conseguentemente appare impropria la richiesta inoltrata dalla Procura Federale in data 1° settembre 2022 alla Società U.S. MEDOACUS A.S.D. con la quale si chiede di “fornirci tempestivamente prova della formale trasmissione al sig. BANTUS Marius” dell’atto di deferimento trasmesso alla Società medesima via Pec in data 8 agosto 2022.

Ritiene, infatti, questo Tribunale che anche una eventuale formale trasmissione del succitato atto di deferimento al calciatore, in persona dei due genitori esercenti la responsabilità genitoriale, non farebbe venir meno la violazione dei principi richiamati dal succitato art. 44, comma 1, C.G.S. Infatti detti principi, come innanzi esposto, si concretizzano con la comunicazione della conclusione delle indagini che indica analiticamente le facoltà che sono previste a tutela dell’incolpando. In via conclusiva sul punto, anche una eventuale formale trasmissione al sig. BANTUS Marius dell’atto di deferimento non avrebbe fatto venir meno la nullità dello stesso in quanto non preceduto dalla formale comunicazione all’interessato della conclusione delle indagini. Ciò comporta il mancato instaurarsi del contraddittorio, impeditivo dell’esame del merito del deferimento. Unicamente l’interessato può rinunciare alle garanzie previste dal C.G.S. comparendo in udienza senza eccepire le nullità innanzi esposte. Ciò è avvenuto nel caso di specie. Infatti alla riunione del 13 settembre 2022 il calciatore minorenne innanzi citato si è fatto rappresentare dall’avvocato Bagnoli Barbara Sofia del foro di Padova e, senza eccepire alcuna nullità e quindi sanandole, si è difeso nel merito. Tanto premesso, questo Tribunale ritiene che il calciatore BANTUS Marius debba essere prosciolto dall’incolpazione ascritta per l’assoluta mancanza dell’elemento soggettivo relativamente all’illecito ascritto, date le particolari circostanze di fatto, di seguito illustrate, che caratterizzano la vicenda. In sintesi si tratta di una famiglia costituita da una coppia di coniugi con tre figli, compreso l’odierno deferito, tutti nati in Moldavia, trasferitasi in Italia dalla Moldavia nell’ottobre 2021. In Patria il figlio BANTUS Marius faceva allenamenti con la scuola ed i genitori, tramite il difensore, evidenziano che non hanno mai pagato nulla e non sapevano del tesseramento del figlio durante la permanenza in Moldavia. Appare utile mettere in evidenza l’unico elemento a sostegno dell’atto di deferimento, ossia la comunicazione datata 31 marzo 2022 della Federazione Moldava trasmessa alla Commissione minori FIGC con la quale “si informa che il calciatore Marius BANTUS è stato iscritto all’ FC CAHUL 2005 come dilettante fino al 30.06.2020”. Premesso che non sono note le modalità di tesseramento in Moldavia ed in particolare se il tesseramento debba essere sottoscritto anche da un bambino che alla data del 30.06.2020, ossia alla data in cui è cessato il tesseramento come dilettante con la FC CAHUL 2005, non aveva ancora compiuto 12 anni, si rileva che, in assenza agli atti dell’atto di tesseramento, non vi è la prova che lo stesso sia stato sottoscritto anche da un calciatore infradodicenne. In merito al tesseramento in Italia, si rileva che lo stesso è datato 30 novembre 2021, ossia quando il calciatore Marius BANTUS aveva appena compiuto 13 anni, si era trasferito in Italia da circa un mese, parlava solo moldavo e la presidenza della società prima di farlo sottoscrivere ha fatto ricorso ad una traduttrice. Alla luce di quanto innanzi, mancano gli elementi costitutivi dell’illecito in quanto, fra l’altro, non vi era alcuna ragione per effettuare una dichiarazione mendace, tenuto anche conto del carattere esclusivamente sociale dell’attività calcistica svolta dalla Società U.S. MEDOACUS A.S.D.

In merito a detta Società, questo Collegio ritiene che debba essere prosciolta da ogni addebito per le argomentazioni di seguito illustrate. È vero che le società sportive rispondono a titolo di responsabilità oggettiva dell’operato dei propri tesserati ma vi sono principi di ragionevolezza che inducono ad una valutazione complessiva della vicenda prima di addivenire ad un giudizio automatico di responsabilità, ai sensi dell’art. 6, comma 2, del Codice di Giustizia Sportiva, da ascrivere alla Società. Nel caso di specie, non può certo imputarsi alla Società deferita un comportamento omissivo, sotto il profilo del controllo in quanto nessun controllo poteva essere effettuato. La stessa ha fatto tutto quanto era ragionevolmente possibile per predisporre un tesseramento corretto dal punto di vista formale e sostanziale del calciatore, tenuto anche conto che nel caso di specie vi erano difficoltà di comprensione linguistica con i genitori del minore (che all’epoca parlavano esclusivamente la lingua moldava) e che, a questo fine, la società si era addirittura avvalsa dell’ausilio di una mamma di origine moldava che conosceva la lingua, ma ovviamente non le procedure sportive della Moldavia. La società non aveva altri strumenti per verificare un eventuale preesistente tesseramento nello Stato di provenienza del calciatore. Infatti, pur essendo previsto dall’art. 44, comma 1 CGS la parità delle parti, nessuna norma consente alle Società di assumere, tramite il competente Ufficio nazionale FIGC, informazioni prima del tesseramento dei calciatori presso le federazioni estere, al fine di verificare l’eventuale tesseramento degli stessi per società affiliate a Federazioni estere. Si evidenzia infine che la società U.S. MEDOACUS A.S.D. opera esclusivamente per fini sociali e di rafforzamento delle relazioni tra i giovani e con i genitori degli stessi in ambito parrocchiale e, pertanto, non aveva alcun motivo per dar corso ad un tesseramento irregolare. Quanto innanzi è stato riferito dalla Presidente della Società suddetta e non emergono motivi validi per non ritenere veritiere dette circostanze. Conseguentemente, la Società BNC NOI ASD viene prosciolta da ogni addebito. PQM Il Tribunale Federale Territoriale, all’esito della discussione, proscioglie il calciatore BANTUS MARIUS e la società U.S. MEDOACUS dalle rispettive incolpazioni ascritte.

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