C.R. VENETO – Tribunale Federale Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 30 del 23/09/2022 – Delibera – DECISIONE pronunciandosi in merito al ricorso della A.S.D. CITTÀ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2, la seguente CONTRO Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; società U.S.D. FOSSÒ (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it;

 

DECISIONE pronunciandosi in merito al ricorso della A.S.D. CITTÀ DI CAORLE-LA SALUTE (matr. 25120), in persona del legale rappresentante pro tempore Flavio Favero, rappresentata e difesa dall’avv. Riccardo Gusso del foro di Pordenone, con domicilio digitale PEC riccardo.gusso@avvocatipordenone.it e domicilio eletto presso lo studio sito in Caorle (Ve), Piazza Papa Giovanni 12/2, la seguente CONTRO Lega Nazionale Dilettanti, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Roma, Piazzale Flaminio, 9, indirizzo PEC lnd@pec.it; Comitato Regionale Veneto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Venezia – Marghera, Via della Pila 1, indirizzo PEC comitatoregionaleveneto@pec.it; società U.S.D. FOSSÒ (matr. 917421), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Fossò (Ve), Viale dello Sport 2, indirizzo PEC usdfosso@legalmail.it; per l’annullamento, previa sospensione cautelare, degli effetti della delibera del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale Veneto di cui al C.U. n. 14 del 3.8.2022 con la quale veniva confermata l’esclusione dalla graduatoria del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 della società Città di Caorle-La Salute e n. 15 del 5.8.2022, con il quale venivano pubblicati i gironi del Torneo regionale Under 14 senza prevedere l’ammissione della ricorrente; nonché per l’inserimento della società Città di Caorle-La Salute nell’organico del Torneo regionale Under 14 per la stagione sportiva 2022/2023 in luogo della società U.S.D. FOSSO, classificatasi in graduatoria con un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente; o, in alternativa, di disporre l’inserimento della società ricorrente nell’organico del Torneo regionale Under 14 in sovrannumero. Rilevato, che la ricorrente ha provveduto all’integrazione del contraddittorio nei confronti della Lega Nazionale Dilettanti e del Comitato Regionale Veneto presso la della Lega Nazionale Dilettanti, giusta l’ordinanza 31 agosto 2022 di questo Giudice; preso atto della costituzione del Comitato Regionale Veneto; viste le difese scritte delle parti costituite; uditi nell’udienza del 13 settembre 2022 il difensore della ricorrente, che si riporta integralmente al proprio ricorso ribadendo, alla luce delle pronunce richiamate e depositate, la competenza del Tribunale Territoriale adito e, quanto al merito, sottolinea l’infondatezza degli argomenti sviluppati dal Comitato nella sua memoria di costituzione, rilevando che il C.U. n. 1 nulla dice in merito a modalità e formalità di inoltro della domanda di iscrizione nei termini e che il modulo per l’inoltro della domanda preparato dalla LND (allegato n. 2 pag. 3 del ricorso introduttivo) prescrive che la domanda debba essere inoltrata all’indirizzo mail p.mola@lnd.it, come effettivamente ha fatto la ricorrente, donde la domanda di iscrizione deve intendersi correttamente inoltrata come e insiste per l’accoglimento del ricorso. Udito altresì il difensore del Comitato Regionale Veneto della Lega Nazionale Dilettanti che si riporta integralmente alla propria memoria, della quale illustra i contenuti; il Tribunale si ritiene privo di competenza a decidere il ricorso, posto che l’articolo 92 del C.G.S. non prevede tra le materie attribuitegli l’impugnazione delle deliberazioni degli organi federali e ciò esime dall’esame delle misure cautelari chieste dalla ricorrente. Né la competenza può essere attribuita al Tribunale dall’interpretazione delle norme in materia di giustizia sportiva che si trova nelle decisioni prodotte dalla difesa della ricorrente. Allorquando il legislatore ha voluto affidare la competenza ad un giudice per decidere della legittimità di alcune deliberazioni adottate dagli organi federali si è espresso chiaramente, attribuendola al Tribunale Federale Nazionale, giusta il disposto dell’articolo 83, primo comma – lettera b, del CGS. Specificazione che non avrebbe avuto significato se la competenza in materia si doveva riconoscere già attribuita a quel giudice ai sensi dell’articolo 79 del CGS, sulla base della locuzione “altre materie previste dalle norme federali”. Né si potrebbe sostenere che così argomentando la questione dovrebbe essere sottoposta al Collegio di Garanzia del CONI, con conseguente venir meno del principio dell’autodichia dell’ordinamento endofederale, posto che la materia in esame deve riconoscersi, al Tribunale Federale Nazionale, come detto sopra. In vero, se proprio si volesse “forzare” una norma è preferibile ad un’interpretazione additiva (che aggiunge una competenza non prevista), un’interpretazione estensiva (che amplia una competenza già esistente). Nel caso di specie, si tratta di preferire all’interpretazione che “aggiunge” una materia alle competenze del Tribunale Federale Territoriale (inserendo quella sull’impugnazione delle deliberazioni degli organi federali), l’interpretazione che “amplia” la competenza del Tribunale Federale Nazionale (estendendo il significato della locuzione “delibere dell’Assemblea federale e del Consiglio federale” a ricomprendere “le deliberazioni delle Assemblee e dei Consigli degli organi federali”). Con che, almeno fino a quando non si riconoscerà che le peculiarità del settore dilettantistico richiedono una speciale regolamentazione, anche sotto il profilo della giustizia sportiva, sarà anche evitato il pericolo di possibili decisioni contrastanti in materia così delicata come le deliberazioni delle assemblee e dei consigli degli organi federali, nazionali e regionali. PQM Il Tribunale Federale Territoriale, dichiara la propria incompetenza e, conseguentemente, inammissibile il ricorso della società Città di Caorle – La Salute.

 

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