C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 34 del 05/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 10 2022/2023 della società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE (matr. 937783). Gara di Promozione/A, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE-A.S.D. ISOLA RIZZA ROVERCHIARA.

Reclamo n. 10 2022/2023 della società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE (matr. 937783). Gara di Promozione/A, 1^ giornata di Andata del 18.9.2022 A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE-A.S.D. ISOLA RIZZA ROVERCHIARA.

La società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE, nella persona del suo rappresentante legale sig. Giuseppe Bettini, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 32 del 28.9.2022: - non omologa del risultato conseguito sul campo (1-1); - addebito alla società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE della sanzione della perdita della gara con punteggio 0-3, dell’ammenda di Euro 60,00 e della penalizzazione di un punto in classifica; - inibizione al sig. Angelico Luca (dirigente accompagnatore) a tutto il 10 ottobre 2022. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, rilevato il mancato versamento del contributo per l’accesso alla giustizia sportiva ovvero l’addebito sul conto campionato autorizzato dalla reclamante, così come previsto dagli art. 48 comma 2 e 76 comma 2 CGS; P.Q.M. attesa l’irritualità del reclamo, delibera di dichiarare irricevibile il reclamo presentato dalla società A.S.D. TEAM S. LUCIA GOLOSINE stante la mancata allegazione della ricevuta del pagamento del contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva di cui all’art. 48 co. 2, CGS, il quale prevede espressamente che “i ricorsi ed i reclami, anche se soltanto preannunciati, a pena di irricevibilità sono gravati dal prescritto contributo. Il versamento del contributo deve essere effettuato entro il momento della trasmissione del ricorso o del reclamo all’organo di giustizia sportiva, anche mediante addebito sul conto campionato”. Poiché il contributo per l’accesso alla Giustizia Sportiva non è stato versato, il ricorso va dichiarato irricevibile restando, pertanto, preclusa ogni valutazione nel merito.

 

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