C.R. VENETO – Corte Sportiva di Appello Territoriale – 2022/2023 – figcvenetocalcio.it – atto non ufficiale – CU N. 37 del 12/10/2022 – Delibera – Reclamo n. 8 2022/2023 della società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE (matr. 73288). Gara di Promozione/C, 2^ giornata di Andata del 25.9.2022 A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESEA.S.D. AZZURRA DUE CARRARE.

Reclamo n. 8 2022/2023 della società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE (matr. 73288). Gara di Promozione/C, 2^ giornata di Andata del 25.9.2022 A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESEA.S.D. AZZURRA DUE CARRARE.

La società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE, nella persona del suo rappresentante legale sig. D’Emanuele Scarparo, propone reclamo innanzi la Corte Sportiva di Appello Territoriale avverso la seguente delibera del Giudice Sportivo regionale pubblicata sul C.U. 32 del 28.9.2022: - Squalifica sino al 17 ottobre 2022 comminata al sig. Roberto MARAN (allenatore). La reclamante chiede alla Corte di annullare la sanzione comminata in primo grado al sig. Maran o, in subordine, di ridurre la durata della stessa. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, preso in esame il reclamo presentato dalla società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE; visto l’art. 137 co. 3 lett. b del Codice di Giustizia Sportiva secondo cui non è impugnabile, ad eccezione della impugnazione da parte del Presidente federale, l’inibizione per dirigenti o squalifica per tecnici e massaggiatori fino a un mese; rilevato altresì che in data odierna la società ricorrente ha comunicato a mezzo posta elettronica ordinaria la rinuncia al reclamo; considerato che l’inammissibilità del reclamo per le ragioni sopra esposte risulta assorbente rispetto all’eventuale rinuncia dell’impugnante, al di là della sua ammissibilità e rilevanza, ciò che giustifica l’addebito della tassa reclamo ai sensi dell’art. 48 co. 5 CGS; P.Q.M. delibera di dichiarare inammissibile il reclamo presentato dalla società A.S.D. EUGANEA ROVOLON CERVARESE. La tassa reclamo viene addebitata.

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